Con decreto ministeriale n. 21445 del 9 ottobre 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore di un massimo di 15 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla F.M.I. S.p.a. sede di Napoli ed unita' di Napoli e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31 marzo 1996. L'erogazione del trattamento, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'ufficio regionale del lavoro e dalla massima occupazione di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 11 aprile 1996. Pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 21446 del 9 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alumix, con sede in Roma ed unita' nazionali, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito nella legge 27 dicembre 1994, n. 738, dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996. Con decreto ministeriale n. 21447 del 9 ottobre 1996, in favore del numero complessivo di 606 lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Ira Costruzioni, con sede in Catania e unita' in Catania (176 dipendenti), Enna (142 dipendenti), Messina (192 dipendenti), Palermo (17 dipendenti), Siracusa (11 dipendenti), Trapani (2 dipendenti), Cagliari (63 dipendenti), Roma (2 dipendenti), Agrigento (1 dipendente), e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, dal 24 marzo 1996 al 17 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 21035 del 28 giugno 1996. Con decreto ministeriale n. 21448 del 9 ottobre 1996, e' revocata, limitatamente al perido dal 6 marzo 1996 al 17 luglio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilita', gia' autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: societa' cooperativa a responsabilita' limitata Soc. coop.va Dipendenti industria Avino di Napoli. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 152 lavoratori, per il periodo dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. Con decreto ministeriale n. 21449 del 9 ottobre 1996, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dall'8 luglio 1995 al 29 dicembre 1995, della societa' cooperativa a responsabilita' limitata, Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno, per le unita' di Battipaglia (Salerno), Marigliano (Napoli) e Salerno. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta amministrativa (decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'8 luglio 1994), gia' disposta con decreto ministeriale del 3 giugno 1995 con effetto dall'8 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla societa' cooperativa a responsabilita' limitata, Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno, per le unita' di Battipaglia (Salerno), Marigliano (Napoli) e Salerno, per il periodo dall'8 luglio 1995 al 29 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21450 del 9 ottobre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995, della ditta: S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Predda Niedda (Sassari). Parere comitato tecnico del 13 giugno 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Predda Niedda (Sassari), per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995, della ditta: S.p.a. Acciaieria Valsugana, con sede in Borgo Valsugana (Trento) e unita' di Borgo Valsugana (Trento). Parere comitato tecnico del 13 giugno 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaieria Valsugana, con sede in Borgo Valsugana (Trento) e unita' di Borgo Valsugana (Trento), per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1994 con decorrenza 31 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21451 del 9 ottobre 1996: e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta: S.c. a r.l. Cooperativa lavori ferroviari, con sede in Bologna e unita' di Bologna e Reggio Emilia. Parere comitato tecnico del 10 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cooperativa lavori ferroviari, con sede in Bologna e unita' di Bologna e Reggio Emilia, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21452 del 9 ottobre 1996: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 22 ottobre 1994 al 21 ottobre 1995, della ditta: S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unita' di Ischia (Napoli), Milano, Roma e uffici di Roma. Parere comitato tecnico del 3 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unita' di Ischia (Napoli), Milano, Roma e uffici di Roma, per il periodo dal 22 ottobre 1994 al 21 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 22 ottobre 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 22 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unita' di Ischia (Napoli), Milano, Roma e uffici di Roma, per il periodo dal 22 aprile 1995 al 21 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza 22 aprile 1995; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 settembre 1995 al 17 settembre 1996, della ditta: S.r.l. Stanzione, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli). Parere comitato tecnico del 3 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Stanzione, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 18 settembre 1995 al 17 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 18 settembre 1995; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 18 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Stanzione, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 7 maggio 1996 al 17 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1996 con decorrenza 18 marzo 1995; Art. 7, comma 1, legge n. 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21453 del 9 ottobre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Moccia Irme, con sede in Napoli e unita' di Alvignano (Caserta). Parere comitato tecnico del 12 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Moccia Irme, con sede in Napoli e unita' di Alvignano (Caserta), per il periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 29 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 29 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Moccia Irme, con sede in Napoli e unita' di Alvignano (Caserta), per il periodo dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 21 agosto 1996 con decorrenza 29 luglio 1995; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Moccia Irme, con sede in Napoli e unita' di Montesarchio (Benevento). Parere comitato tecnico del 12 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Moccia Irme, con sede in Napoli e unita' di Montesarchio (Benevento), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Moccia Irme, con sede in Napoli e unita' di Montesarchio (Benevento), per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21454 del 9 ottobre 1996 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1996 al 20 agosto 1996, della ditta S.p.a. Sidermarghera, con sede in Vicenza e unita' di Porto Marghera (Venezia). Parere comitato tecnico del 12 settembre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1996 con effetto dal 21 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermarghera, con sede in Vicenza e unita' di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 21 febbraio 1996 al 20 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1996 con decorrenza 21 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21455 del 9 ottobre 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996, della ditta S.p.a. Marcofil, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Bairago (Milano) e Melfi (Potenza). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Marcofil, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Bairago (Milano) e Melfi (Potenza), per il periodo dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1995 con decorrenza 1 novembre 1995; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21456 del 9 ottobre 1996 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 25 maggio 1995 al 24 maggio 1996, della ditta Novembal Italia, dal 29 giugno 1995 RI.FLA S.r.l., dal 20 luglio 1995 Deterbi S.p.a., con sede in Sezze (Latina) e unita' di Sezze (Latina). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Novembal Italia, dal 29 giugno 1995 RI.FLA S.r.l., dal 20 luglio 1995 Deterbi S.p.a., con sede in Sezze (Latina) e unita' di Sezze (Latina), per il periodo dal 25 maggio 1995 al 24 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1995 con decorrenza 25 maggio 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 agosto 1996, n. 21264. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 25 novembre 1995 al 24 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1995 con decorrenza 25 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21457 del 9 ottobre 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996, della ditta S.r.l. Luce dal Sud, con sede in Napoli e unita' di Montecorvino Pugliano (Salerno). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Luce dal Sud, con sede in Napoli e unita' di Montecorvino Pugliano (Salerno), per il periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 3 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21458 del 9 ottobre 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e unita' di Pescara e San Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale n. 21459 del 9 ottobre 1996 in favore dei dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e unita' di Pescara e San Giovanni Teatino (Chieti), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale n. 21460 del 9 ottobre 1996 in favore dei dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno e unita' di Battipaglia (Salerno), Salerno e ufficio di Marigliano (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 30 dicembre 1995 al 29 giugno 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 30 giugno 1996 al 29 dicembre 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale n. 21461 del 9 ottobre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ira Costruzioni, con sede in Catania e unita' di Agrigento (per un massimo di 1 dipendente), Cagliari (per un massimo di 61 dipendenti), Catania (per un massimo di 175 dipendenti), Enna (per un massimo di 140 dipendenti), Messina (per un massimo di 191 dipendenti), Palermo (per un massimo di 15 dipendenti), Roma (per un massimo di 1 dipendente), Siracusa (per un massimo di 11 dipendenti), Trapani (per un massimo di 2 dipendenti), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 18 gennaio 1997 al 17 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21462 del 9 ottobre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico e cantieri in Lombardia e Trentino-Alto Adige, per un massimo di 147 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all''art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21463 del 9 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per un massimo di 294 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1996 al 15 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 dicembre 1996 al 15 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21464 del 9 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felice Tabasso, con sede in Chieri e unita' di Chieri, per un massimo di 101 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 novembre 1995 al 21 maggio 1996. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 22 maggio 1996 al 21 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21465 del 9 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Zootecnica Toscana C.T.Z., con sede in Chiusi e unita' in Chiusi, per un massimo di 14 dipendenti e Piancastagnaio per un massimo di 1 dipendente, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 20 febbraio 1996 al 19 agosto 1996. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 20 agosto 1996 al 19 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21471 del 9 ottobre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994, della ditta S.r.l. Novembal Italia dal 20 luglio 1995 Deterbi S.p.a., con sede in Sezze (Latina) e unita' di Sezze (Latina). Parere comitato tecnico del 22 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 2 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Novembal Italia dal 20 luglio 1995 Deterbi S.p.a., con sede in Sezze (Latina) e unita' di Sezze (Latina), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1996, n. 20397. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21472 del 15 ottobre 1996 e' accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S.p.a. S.I.E.S. Societa' italiana stampatrice editrice, con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' ammessa la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. S.I.E.S. Societa' italiana stampatrice editrice, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 febbraio 1996 al 31 gennaio 1997. Con decreto ministeriale n. 21473 del 15 ottobre 1996 e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. S.E.L. Societa' editrice lombarda, con sede in Milano e unita' di Milano e Paderno Dugnano (Milano). A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.L. Societa' editrice lombarda, con sede in Milano e unita' di Milano e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 21474 del 15 ottobre 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Bergamo, con sede in Bergamo e unita' di Bergamo. Parere comitato tecnico dell'11 settembre 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 marzo 1996 con effetto dal 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Bergamo, con sede in Bergamo e unita' di Bergamo, per il periodo dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 31 dicembre 1994. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21515 del 17 ottobre 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 dicembre 1994 con effetto dal 7 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metroroma, con sede in Roma e unita' site nella regione Lazio (Roma), per il periodo dal 7 novembre 1995 al 6 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1995 con decorrenza 7 novembre 1995; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21516 del 17 ottobre 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Manutenzione generale Sud gruppo Iritecna, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 4 aprile 1996 al 17 luglio 1996. Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1996 con decorrenza 18 gennaio 1996; Art. 7, comma 1, legge n. 23/1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimpianti Sud gruppo Iritecna, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 4 aprile 1996 al 17 luglio 1996. Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1996 con decorrenza 18 gennaio 1996; Art. 7, comma 1, legge n. 23/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21517 del 17 ottobre 1996: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 ottobre 1996, n. 510, in favore di un massimo di 15 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Carlo Gavazzi Impianti S.p.a., sede di Milano e unita' di Montalto di Castro (Viterbo), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 gennaio 1996 al 1 luglio 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31 dicembre 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 31 gennaio 1996. Pagamento diretto: no. 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 ottobre 1996, n. 510, in favore di un massimo di 40 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Belleli S.p.a., sede di Mantova e unita' di Montalto di Castro (Viterbo), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 25 febbraio 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 6 marzo 1996. Pagamento diretto: si. 3) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 ottobre 1996, n. 510, in favore di un massimo di 12 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Gecomontaggi, sede di Siracusa e unita' di Montalto di Castro (Viterbo), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31 gennaio 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 24 gennaio 1996. Pagamento diretto: si. 4) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 ottobre 1996, n. 510, in favore di un massimo di 31 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Iemsa S.p.a., sede di Brindisi e unita' di Montalto di Castro (Viterbo), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 13 giugno 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 23 gennaio 1996. Pagamento diretto: si. 5) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 ottobre 1996, n. 510, in favore di un massimo di 4 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Ismes S.p.a., sede di Bergamo e unita' di Montalto di Castro (Viterbo), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 30 settembre 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 16 novembre 1995. Pagamento diretto: si. 6) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 ottobre 1996, n. 510, in favore di un massimo di 99 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Marelli Motori S.r.l., sede di Milano e unita' di Sesto San Giovanni (Milano), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 giugno 1996 al 19 dicembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 19 giugno 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 25 luglio 1996. Pagamento diretto: si. Contributo addizionale: no. In concordato preventivo C.B. dal 21 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 21518 del 17 ottobre 1996, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 13 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Edi.Stra., con sede in Roma e unita' di Genova, per il periodo dal 13 agosto 1995 al 5 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 13 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 febbraio 1996, n.19960/3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21519 del 17 ottobre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Manifattura di Valduggia (Gruppo Ragno), con sede in Milano e unita' di Borgosesia (Vicenza). Parere comitato tecnico del 10 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Valduggia (Gruppo Ragno), con sede in Milano e unita' di Borgosesia (Vicenza), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 510/96. Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21520 del 17 ottobre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995, della ditta S.r.l. Filippo Fochi - Impianti industriali - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna. Parere comitato tecnico del 12 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Filippo Fochi - Impianti industriali - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1994 con decorrenza 18 luglio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Filippo Fochi - Impianti industriali - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 18 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21521 del 17 ottobre 1996, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 26 luglio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 12 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.Di.A., con sede in Milano e unita' nazionali, per il periodo dal 12 aprile 1996 all'11 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 12 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21522 del 17 ottobre 1996, e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996, della ditta S.p.a. ABB Elettrocondutture, con sede in Milano e unita' di Milano, uffici di Milano e Vittuone (Milano). Parere comitato tecnico del 17 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1996 con effetto dal 1 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Elettrocondutture, con sede in Milano e unita' di Milano, uffici di Milano e Vittuone (Milano), per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza 1 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21523 del 17 ottobre 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al 28 gennaio 1996, della ditta: S.c. a r.l. COOPLAT Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico, con sede in Firenze e unita' di Marciano M. c/o Trinitry A.I. (Livorno). Parere comitato tecnico del 24 settembre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. COOPLAT Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico, con sede in Firenze e unita' di Marciano M. c/o Trinitry A.I. (Livorno), per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1995 con decorrenza 30 gennaio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 30 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. COOPLAT Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico, con sede in Firenze e unita' di Marciano M. c/o Trinitry A.I. (Livorno), per il periodo dal 30 luglio 1995 al 28 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 30 luglio 1995; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 settembre 1996 e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 settembre 1996 con effetto dall'11 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.n.c. O.S.B. - Officine Sicolo e Bonasia, con sede in Bitonto (Bari) e unita' di Bitonto (Bari), per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unita' di Badia al Pino (Arezzo). Parere comitato tecnico del 24 settembre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unita' di Badia al Pino (Arezzo), per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996; 5) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 29 agosto 1995 al 28 agosto 1996, della ditta: S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unita' di Cicciano (Napoli). Parere comitato tecnico del 25 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unita' di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 29 agosto 1995 al 28 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 30 agosto 1995 con decorrenza 29 agosto 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 maggio 1996, n. 20693/2; 6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unita' di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 29 febbraio 1996 al 28 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1996 con decorrenza 29 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21524 del 17 ottobre 1996, e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.p.a. Adige Sala, con sede in Levico Terme (Trento) e unita' di Levico Terme (Trento). Parere comitato tecnico del 17 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 settembre 1994 con effetto dal 1 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Adige Sala, con sede in Levico Terme (Trento) e unita' di Levico Terme (Trento), per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 1 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.