IL DIRIGENTE GENERALE
                 DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
  Vista la domanda in data 23  aprile  1996  con  la  quale  il  sig.
Maestrini Giuseppe, residente a Cagli, strada Pianello - Molino Cerri
120,  ha  chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale
naturale, ai sensi dell'art. 1 del  decreto  legislativo  25  gennaio
1992,  n. 105, dell'acqua denominata "Calvagna" rinvenuta nell'ambito
del permesso di ricerca "Molino dei Cerri" nel territorio dei  comuni
di Cagli e di Apecchio (Pesaro);
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;
  Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92;
  Visto  il  parere  della  terza  sezione del Consiglio superiore di
sanita' nella seduta del 24 settembre 1996;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale,  ai  sensi
dell'art.  1  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,
dell'acqua minerale naturale "Calvagna".