IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Vista la domanda in data 23 aprile 1996 con la quale il sig. Maestrini Giuseppe, residente a Cagli, strada Pianello - Molino Cerri 120, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata "Calvagna" rinvenuta nell'ambito del permesso di ricerca "Molino dei Cerri" nel territorio dei comuni di Cagli e di Apecchio (Pesaro); Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993; Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92; Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 24 settembre 1996; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale naturale "Calvagna".