IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 438, con il quale il Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie (C.I.V.I.S.) e' stato soppresso in applicazione dell'art. 3 della legge n. 70 del 20 marzo 1975, e che alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalita' e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 309, con la quale e' stata istituita la Casa internazionale dello studente la cui gestione e' stata affidata al C.I.V.I.S. sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1977, n. 438, che attribuisce il proseguimento della gestione della Casa internazionale dello studente (C.I.S.) all'Opera universitaria di Roma previa liquidazione della precedente gestione limitatamente ai rapporti pendenti alla data di cessazione del C.I.V.I.S.; Considerato che l'unica operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente e' rappresentata dal credito nei conronti del sig. Raho Umberto per L. 4.770.051 che, in seguito alla sentenza n. 15/83 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti nel procedimento di responsabilita' contabile a carico dello stesso, e' stato determinato in L. 22.156.503; Considerato che il predetto debitore, benche' piu' volte sollecitato a versare quanto dovuto, non ha ancora provveduto e al momento, essendo intervenuti ulteriori atti contenziosi, non si prevede quando potra' essere estinta tale obbligazione pecuniaria; Ritenuto che al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, trasferendo il credito di L. 22.156.503 del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie - Casa internazionale dello studente (C.I.V.I.S. - C.I.S.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), previo versamento al C.I.V.I.S., da parte dell'E.N.A.L.C., del valore corrispondente; Decreta: Il credito, di cui alle premesse - L. 22.156.503 nei confronti del sig. Raho Umberto in esecuzione sentenza n. 15/83 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti nel procedimento di responsabilita' contabile a carico dello stesso - e' trasferito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie (C.I.V.I.S.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione, previo versamento al C.I.V.I.S., da parte dell'E.N.A.L.C., del valore corrispondente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 1996 p. Il Ministro: PINZA