IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
recante disposizioni  urgenti  per  i  settori  portuale,  marittimo,
cantieristico e armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni
collegamenti  aerei, che ha integrato di 150 unita' il contingente di
cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 535  del  1996
relativamente  ai dipendenti delle autorita' portuali, fissando al 31
marzo  1997  il   termine   di   applicazione   del   beneficio   del
prepensionamento;
  Visto  l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.
6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58;
  Visti gli articoli 8-bis e  9,  commi  1,  4,  5,  6,  8  e  9  del
decreto-legge   17   dicembre   1986,   n.   873,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26;
  Visto il disposto dell'art. 1, comma 6, del  decreto-legge  n.  535
del 1996, in base al quale possono essere ammessi al prepensionamento
i  soli  dipendenti delle autorita' portuali che risultino in esubero
rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa;
  Viste  le  piante  organiche  delle  segreterie  tecnico-operative,
deliberate  o  proposte  dalle  autorita'  portuali con l'indicazione
delle professionalita' ritenute necessarie  per  lo  svolgimento  dei
compiti  assegnati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, alle autorita'
stesse;
  Visto  il  contingente  di  personale  che  le  autorita'  portuali
intendono  utilizzare  nei  servizi  di  interesse  generale ai sensi
dell'art. 23, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visti gli esuberi di personale rispetto alle piante organiche delle
segreterie tecnico-operative e il contingente di detto personale  che
le  autorita'  intenderebbero  utilizzare  nei  servizi  di interesse
generale;
  Ritenuta quindi la  necessita'  di  individuare  il  criterio  piu'
idoneo  a  realizzare,  nell'ambito  dei prepensionamenti attualmente
disponibili, il massimo equilibrio tra gli organici e le esigenze  di
funzionalita' di ciascuna autorita' portuale;
  Considerata l'insufficienza dei 150 prepensionamenti a fronte degli
esuberi di personale accertati nei porti sedi di autorita' portuali;
  Considerate   le   differenti   disponibilita'  di  bilancio  delle
autorita' portuali ai fini dell'attuazione del disposto dell'art.  1,
comma  4,  del  decreto-legge  535  del 1996 in materia di dimissioni
incentivate;
  Considerato che gli esuberi presenti nei porti di Genova,  Venezia,
Trieste   e   Napoli   risultano   talmente   rilevanti   da  rendere
assolutamente ininfluente l'assegnazione di una percentuale  dei  150
prepensionamenti attualmente disponibili ai suddetti porti;
  Visto  l'accordo  sottoscritto  in  data  5  novembre  1996  con le
rappresentanze  sindacali  di  categoria   e   l'associazione   porti
italiani;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  dipendenti  delle  autorita'  portuali da porre in pensionamento
anticipato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  n.  535
del 21 ottobre 1996 ammontano a 150 unita'.
  I   150   prepensionamenti  di  cui  al  precedente  comma  vengono
attribuiti ai dipendenti di tutte le autorita' portuali che risultino
in esubero rispetto all'organico delle segreterie tecnico  operative,
con  esclusione al momento dei dipendenti delle autorita' portuali di
Genova, Venezia, Trieste e Napoli.