IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei, che ha integrato di 150 unita' il contingente di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 535 del 1996 relativamente ai dipendenti delle autorita' portuali, fissando al 31 marzo 1997 il termine di applicazione del beneficio del prepensionamento; Visto l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58; Visti gli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26; Visto il disposto dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 535 del 1996, in base al quale possono essere ammessi al prepensionamento i soli dipendenti delle autorita' portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa; Viste le piante organiche delle segreterie tecnico-operative, deliberate o proposte dalle autorita' portuali con l'indicazione delle professionalita' ritenute necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, alle autorita' stesse; Visto il contingente di personale che le autorita' portuali intendono utilizzare nei servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visti gli esuberi di personale rispetto alle piante organiche delle segreterie tecnico-operative e il contingente di detto personale che le autorita' intenderebbero utilizzare nei servizi di interesse generale; Ritenuta quindi la necessita' di individuare il criterio piu' idoneo a realizzare, nell'ambito dei prepensionamenti attualmente disponibili, il massimo equilibrio tra gli organici e le esigenze di funzionalita' di ciascuna autorita' portuale; Considerata l'insufficienza dei 150 prepensionamenti a fronte degli esuberi di personale accertati nei porti sedi di autorita' portuali; Considerate le differenti disponibilita' di bilancio delle autorita' portuali ai fini dell'attuazione del disposto dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 535 del 1996 in materia di dimissioni incentivate; Considerato che gli esuberi presenti nei porti di Genova, Venezia, Trieste e Napoli risultano talmente rilevanti da rendere assolutamente ininfluente l'assegnazione di una percentuale dei 150 prepensionamenti attualmente disponibili ai suddetti porti; Visto l'accordo sottoscritto in data 5 novembre 1996 con le rappresentanze sindacali di categoria e l'associazione porti italiani; Decreta: Art. 1. I dipendenti delle autorita' portuali da porre in pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 535 del 21 ottobre 1996 ammontano a 150 unita'. I 150 prepensionamenti di cui al precedente comma vengono attribuiti ai dipendenti di tutte le autorita' portuali che risultino in esubero rispetto all'organico delle segreterie tecnico operative, con esclusione al momento dei dipendenti delle autorita' portuali di Genova, Venezia, Trieste e Napoli.