L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni, e successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale,  e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,  di  attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,  di  attuazione
della  direttiva  92/49/CEE,  in  materia  di  assicurazione  diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita, e le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Viste  le  istanze  in  data 3 ottobre 1995 e 9 gennaio 1996 con le
quali la Cardif assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata
all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I, III, V e  VI  e
riassicurativa  nel  ramo I di cui al punto A) della tabella allegata
al decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  174,  e  dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia)
di cui al punto A) della tabella allegata al decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Rilevata  la conformita' delle norme statutarie della societa' alla
vigente disciplina del settore assicurativo;
  Vista la delibera con la  quale  il  consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto,   nella  seduta  del  10  ottobre  1996,  ritenuta  la
sussistenza  dei  requisiti  di  accesso  all'attivita'  assicurativa
previsti  dalla  normativa  vigente, si e' espresso favorevolmente in
merito   alle   istanze   soprarichiamate   presentate  dalla  Cardif
assicurazioni S.p.a.;
                              Dispone:
  La Cardif assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, corso Europa n.
2, e' autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei  rami
I,  III,  V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della
tabella allegata al decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  174,  e
dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e
2  (malattia)  di  cui  al punto A) della tabella allegata al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 novembre 1996
                                             Il presidente: MANGHETTI