IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che, nelle more della ridefinizione legislativa dei presupposti per il collocamento in ausiliaria, si profila un massiccio ricorso del personale militare a tale posizione di congedo, com'e' dimostrato dal notevole incremento delle domande di collocamento in ausiliaria, e che tale esodo, da un lato, avrebbe gravi effetti sulla funzionalita' dell'organizzazione militare e, dall'altro, comporterebbe rilevanti oneri finanziari; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare il verificarsi degli effetti sopra menzionati, ritardando la delibazione delle domande di collocamento in ausiliaria per il tempo strettamente necessario alla definitiva approvazione del nuovo quadro normativo; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 novembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 28 settembre 1996, le domande per il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, che non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti per il grado rivestito, non possono essere prese in esame prima del 1 gennaio 1997. La presente disposizione si applica anche alle domande accolte il cui procedimento amministrativo non sia definitivamente concluso.