IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che,  nelle  more  della ridefinizione legislativa dei
presupposti   per  il  collocamento  in  ausiliaria,  si  profila  un
massiccio ricorso del personale militare a tale posizione di congedo,
com'e'   dimostrato   dal   notevole   incremento  delle  domande  di
collocamento  in  ausiliaria,  e  che tale esodo, da un lato, avrebbe
gravi  effetti  sulla  funzionalita'  dell'organizzazione militare e,
dall'altro, comporterebbe rilevanti oneri finanziari;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di evitare il
verificarsi degli effetti sopra menzionati, ritardando la delibazione
delle domande di collocamento in ausiliaria per il tempo strettamente
necessario alla definitiva approvazione del nuovo quadro normativo;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 28 novembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della difesa;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.   A   decorrere  dal  28  settembre  1996,  le  domande  per  il
collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate,
compresa  l'Arma  dei  carabinieri,  e  del  Corpo  della  guardia di
finanza,  che  non  abbia  raggiunto i limiti di eta' previsti per il
grado  rivestito,  non  possono  essere  prese  in  esame prima del 1
gennaio  1997. La presente disposizione si applica anche alle domande
accolte  il  cui  procedimento amministrativo non sia definitivamente
concluso.