IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1996, n. 144, contenente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara colpiti dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1996, n. 150, contenente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle province di Udine e Pordenone colpiti dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 22 giugno 1996; Vista l'ordinanza del 25 giugno 1996, n. 2449, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1996, n. 152, con la quale il Dipartimento della protezione civile fissava gli interventi urgenti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 19 giugno 1996 sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara e la successiva ordinanza del 5 agosto 1996, n. 2453, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1996, n. 193, recante modificazioni alla predetta ordinanza del 25 giugno 1996, n. 2449; Vista l'ordinanza del 27 giugno 1996, n. 2451, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1996, n. 153, con la quale il Dipartimento della protezione civile fissava gli interventi urgenti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province dl Udine e Pordenone e la successiva ordinanza del 5 agosto 1996, n. 2455, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1996, n. 193, recante integrazioni alla predetta ordinanza del 27 giugno 1996, n. 2451; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 1996, n. 211, che dispone la proroga e la sospensione dei termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi il 19 e 22 giugno 1996, rispettivamente nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e di Udine e Pordenone; Visto l'art. 1, commi 5 e 8, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, che sospende fino al 30 giugno 1996 i termini per gli adempimenti ed i versamenti in materia di tributi locali ed imposte dirette; Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, che fissa al 30 novembre 1996 i termini per gli adempimenti e i versamenti di imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge del 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, che prevede per la ripresa della riscossione che le modalita' ed i termini vengano fissati con decreto del Ministro delle finanze; Considerato che, allo stato, non risulta possibile acquisire tempestivamente il preventivo parere della commissione consultiva di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, atteso il predetto termine del 30 novembre 1996, per gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto; Decreta: Art. 1. 1. La presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini scadono nei periodi di sospensione dal 19 e 22 giugno 1996 al 30 giugno 1997 per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi il 19 e 22 giugno 1996, rispettivamente nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e di Udine e Pordenone, deve essere effettuata entro la data del 1 luglio 1997.