IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno  1996,
n.  144,  contenente  la  dichiarazione  dello stato di emergenza nei
comuni  delle  province  di  Lucca  e  Massa  Carrara  colpiti  dalle
avversita'  atmosferiche  e  dagli  eventi  alluvionali del 19 giugno
1996;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
giugno  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1996,
n. 150, contenente la dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  nei
comuni  delle  province di Udine e Pordenone colpiti dalle avversita'
atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 22 giugno 1996;
  Vista l'ordinanza del 25 giugno 1996,  n.  2449,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  1  luglio  1996,  n.  152,  con la quale il
Dipartimento della protezione civile fissava gli interventi urgenti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali  del  giorno
19 giugno 1996 sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara
e  la  successiva  ordinanza  del  5 agosto 1996, n. 2453, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  19  agosto  1996,  n.  193,  recante
modificazioni alla predetta ordinanza del 25 giugno 1996, n. 2449;
  Vista  l'ordinanza  del  27  giugno 1996, n. 2451, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 2  luglio  1996,  n.  153,  con  la  quale  il
Dipartimento della protezione civile fissava gli interventi urgenti a
fronteggiare  i  danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno
22 giugno 1996 sul territorio delle province dl Udine e  Pordenone  e
la  successiva ordinanza del 5 agosto 1996, n. 2455, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1996, n. 193,  recante  integrazioni
alla predetta ordinanza del 27 giugno 1996, n. 2451;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, del decreto-legge 6 settembre 1996, n.
467, convertito con modificazioni dalla legge  7  novembre  1996,  n.
569,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'8 novembre 1996, n.
211, che dispone la proroga  e  la  sospensione  dei  termini  per  i
soggetti  colpiti  dagli  eventi  alluvionali verificatisi il 19 e 22
giugno 1996, rispettivamente nei comuni delle  province  di  Lucca  e
Massa Carrara e di Udine e Pordenone;
  Visto l'art. 1, commi 5 e 8, del decreto-legge 6 settembre 1996, n.
467,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 7 novembre 1996, n.
569,  che  sospende  fino  al  30  giugno  1996  i  termini  per  gli
adempimenti  ed  i versamenti in materia di tributi locali ed imposte
dirette;
  Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge  6  settembre  1996,  n.
467,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 7 novembre 1996, n.
569, che fissa al 30 novembre 1996 i termini per gli adempimenti e  i
versamenti di imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1, comma 13, del decreto-legge del 6 settembre 1996,
n. 467, convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996,  n.
569, che prevede per la ripresa della riscossione che le modalita' ed
i termini vengano fissati con decreto del Ministro delle finanze;
  Considerato  che,  allo  stato,  non  risulta  possibile  acquisire
tempestivamente il preventivo parere della commissione consultiva  di
cui  all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, atteso il predetto termine  del  30  novembre
1996, per gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9,
10 e 11, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, i cui termini scadono nei periodi di sospensione dal 19
e  22  giugno  1996  al  30  giugno 1997 per i soggetti colpiti dagli
eventi  alluvionali  verificatisi   il   19   e   22   giugno   1996,
rispettivamente  nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e
di Udine e Pordenone, deve essere effettuata  entro  la  data  del  1
luglio 1997.