AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in
caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 47,
2 aprile 1996, n. 185, 3 giugno 1996, n. 305 e 2 agosto 1996, n.
406". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al
presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza
dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale n. 82 del 6 aprile 1996, n. 128 del 3 giugno 1996, n. 181
del 3 agosto 1996 e n. 231 del 2 ottobre 1996).
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1.
Incremento e ripianamento degli organici
1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico e' aumentato di
495 unita', ripartite nei profili professionali indicati
nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.
2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo
professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del
comma 1 e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre
1998 si provvede mediante utilizzazione della graduatoria degli
idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro
dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tal fine, detta
graduatoria avra' validita' triennale.
3. Per assicurare la continuita' del reclutamento nel profilo
professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno e'
autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle
disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti
che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali
concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari
complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili
volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i
vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del
bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni,
fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo
professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati
risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento,
per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di
entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento
di detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate congedati
senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti
per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Per garantire l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione
puo' disporre procedure di mobilita' in deroga ai tempi di permanenza
nella sede previsti per il personale di nuova assunzione
dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
5. Per assicurare la continuita' del reclutamento nei ruoli
dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi
per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal
31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun
bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei puo' essere
utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della
graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e,
comunque, per non oltre tre anni.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
regolamento recante norme sul "reclutamento, sull'avanzamento e
sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco", in attuazione dell'articolo 13 della legge 8 dicembre
1970, n. 996.
7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive
nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.