IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze, con il quale vengono
fissate - ai sensi dell'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762  -
le  misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati
nell'art.  2  della  medesima  legge,   introdotti   nel   territorio
extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale;
  Visto  l'art. 3, lettera A), della citata legge n. 762/1973, con il
quale e' stata stabilita la misura del diritto speciale da  applicare
sulla  benzina  e  da  ultimo  l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio
1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n. 80, con il quale la misura stessa e' stata elevata a lire  450  al
litro, nel limite massimo;
  Considerato  che il comune di Livigno, con deliberazione n. 733 del
24 settembre 1996, divenuta esecutiva per  intervenuta  dichiarazione
di  immediata  eseguibilita',  ha  espresso,  fra l'altro, il proprio
parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato
art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, ai sensi  del  successivo
art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;
   che  l'ufficio  provinciale  industria, commercio e artigianato di
Sondrio che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  20
aprile 1994, n. 373, ha sostituito il locale comitato provinciale dei
prezzi,  ha  espresso parere di congruita' sui valori medi dei prezzi
indicati  nella  suddetta  deliberazione   relativamente   agli   oli
combustibili  e  lubrificanti,  ai  tabacchi  lavorati  ed agli altri
generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973
ai quali deve essere riferita  la  percentuale  di  cui  all'art.  3,
lettera b), della medesima legge;
   che  occorre  provvedere  alla  determinazione  della  misura  del
diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n.
762, da valere per l'anno 1997;
  Ritenuto  che,  in  applicazione   delle   disposizioni   contenute
nell'art. 2 della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge
n.  80  del  1991, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto
speciale gravante sulla benzina normale e super in lire 400 al  litro
e  quella relativa alla benzina senza piombo in lire 330 al litro; si
ritiene opportuno confermare in lire 1 al litro per il gasolio e  per
il  petrolio  le  misure  del  diritto  speciale indicate nel decreto
ministeriale del 2 dicembre 1995;
   che, per quanto riguarda  gli  oli  combustibili,  possono  essere
stabiliti   i  sottoelencati  valori  medi  indicati  nella  predetta
deliberazione:
    1) olio combustibile fluido:
      a) superiore a 3' E, L. 3.200 al q.le;
      b) fino a 5' E, L. 2.700 al q.le;
    2) olio semifluido e denso:
      a) da 5' E fino a 7' E, L. 3.400 al q.le;
      b) superiore a 7' E, L. 3.200 al q.le;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  misura  del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1
novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa  apportate
da  ultimo  dall'art.  10  del  decreto-legge  12 gennaio 1991, n. 6,
convertito, con modificazioni, nella legge  15  marzo  1991,  n.  80,
viene  stabilita in lire 400 al litro per la benzina normale e super,
in lire 330 al litro per la benzina senza piombo, in lire 1 al  litro
per il petrolio ed il gasolio.