IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate - ai sensi dell'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762 - le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale; Visto l'art. 3, lettera A), della citata legge n. 762/1973, con il quale e' stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, con il quale la misura stessa e' stata elevata a lire 450 al litro, nel limite massimo; Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 733 del 24 settembre 1996, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilita', ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo; che l'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Sondrio che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, ha sostituito il locale comitato provinciale dei prezzi, ha espresso parere di congruita' sui valori medi dei prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973 ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b), della medesima legge; che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1997; Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge n. 80 del 1991, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina normale e super in lire 400 al litro e quella relativa alla benzina senza piombo in lire 330 al litro; si ritiene opportuno confermare in lire 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 2 dicembre 1995; che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione: 1) olio combustibile fluido: a) superiore a 3' E, L. 3.200 al q.le; b) fino a 5' E, L. 2.700 al q.le; 2) olio semifluido e denso: a) da 5' E fino a 7' E, L. 3.400 al q.le; b) superiore a 7' E, L. 3.200 al q.le; Decreta: Art. 1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate da ultimo dall'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, viene stabilita in lire 400 al litro per la benzina normale e super, in lire 330 al litro per la benzina senza piombo, in lire 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.