Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'art.  2
del  disciplinare  di  produzione del vino a denominazione di origine
controllata  "Morellino  di  Scansano",  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6  gennaio  1978,  ha  espresso parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini  dell'emanazione
del  relativo  decreto ministeriale - il testo modificato dell'art. 2
del disciplinare di  produzione  di  cui  trattasi  come  di  seguito
riportato.
   Le   eventuali  istanze  e  controdeduzioni  avverso  la  suddetta
proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate  dagli
interessati   al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.