IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162,  concernente  il  riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini
speciali,   delle   scuole   di   specializzazione  e  dei  corsi  di
perfezionamento;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1990)  ed  in
particolare l'art. 6;
  Vista  la  legge  30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in
materia di finanza e in particolare l'art. 4, comma 14;
  Visto il  decreto-legge  10  febbraio  1996,  n.  55  "Disposizioni
urgenti  in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia
alle scuole di specializzazione" e in particolare l'art. 1, commi 2 e
3;
  Visto il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, che ha reiterato  il
predetto  decreto-legge  10  febbraio  1996,  n. 55, e in particolare
l'art. 1, comma 2;
  Visto il decreto-legge 16 luglio 1996 recante disposizioni  urgenti
in materia di farmaci e di sanita' e in particolare l'art. 12;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 agosto 1991, n. 257, concernente
l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;
  Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato  con
decreto  interministeriale  30  ottobre 1993 ed integrato con decreto
interministeriale  25  novembre  1994,  con  il  quale   sono   state
individuate  le  scuole  di  specializzazione  di  cui all'art. 1 del
predetto decreto legislativo n. 257/1991;
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1996 con  il  quale  si  e'
proceduto per l'anno accademico 1995-96 alla ripartizione dei posti e
delle   relative   borse   di   studio   tra  le  singole  scuole  di
specializzazione ricomprese nell'elenco delle  tipologie  di  cui  al
citato  decreto  interministeriale  30  ottobre  1993,  e  successive
modificazioni, in applicazione dei  decreti-legge  n.  55  e  n.  192
rispettivamente del 10 febbraio e del 12 aprile 1996;
  Vista  la nota dell'Universita' degli studi di Firenze con la quale
ha rappresentato che nel predetto decreto ministeriale 18 luglio 1996
non  sono  stati  utilizzati  alcuni  posti  assegnati  perche'   gli
specializzandi   non   hanno   superato   l'esame   di   abilitazione
professionale;
  Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1995 con il  quale  ai
sensi  dell'art.  2,  primo  comma, del citato decreto legislativo n.
257/1991  e'  stata  definita  la  programmazione  del  numero  degli
specialisti da formare per il periodo 1994-96;
  Considerata  la  necessita'  di apportare la rettifica alla tabella
allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1996;
                              Decreta:
  Alla  tabella  allegata  al decreto ministeriale 18 luglio 1996, in
premessa citato, e' apportata la seguente modifica:
  Universita' di Firenze:
   chirurgia dell'apparato digerente: alla colonna  decreto-legge  n.
55 e' soppresso un posto;
   geriatria: alla colonna decreto-legge n. 55 e' soppresso un posto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 novembre 1996
                                             p. Il Ministro: GUERZONI