IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'onorevole Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il verbale redatto in data 22 settembre 1975 nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Forli' dichiaro' di notevole interesse pubblico la zona costituita dalle valli dei fiumi Marecchia e Uso e dai centri di S. Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano e ricadente nei territori dei comuni di Borghi e Sogliano al Rubicone in provincia di Forli' e nel territorio del comune di Torriana in provincia di Rimini, disponendo altresi' la successiva pubblicazione del verbale predetto all'albo, avvenuta rispettivamente in data 23 ottobre 1975 per il comune di Borghi, in data 24 ottobre 1975 per il comune di Sogliano al Rubicone e in data 25 ottobre 1975 per il comune di Torriana; Rilevato che a tale verbale non e' seguito alcun provvedimento formale; Considerato che la legge regionale n. 6 emanata dalla regione Emilia-Romagna in data 30 gennaio 1995 dispone all'art. 10, ultimo comma, che: "i procedimenti per l'apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed alle leggi regionali n. 26/1978 non perfezionati alla data di entrata in vigore dalla presente legge sono conclusi di diritto, nel senso della mancata apposizione del vincolo stesso .."; Considerato che, atteso il disposto della predetta legge regionale, con nota n. 1951 del 3 febbraio 1995 la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna ha richiesto per l'area predetta la convocazione d'urgenza della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Forli' al fine di rinnovare le procedure di vincolo; Considerato che tale commissione nelle riunioni dell'8 maggio 1995 e del 17 maggio 1995 ha deliberato a maggioranza di limitare l'imposizione del vincolo ex lege n. 1497/1939 solo ad un'area comprendente il centro storico di S. Giovanni in Galilea; Considerato che la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Rimini, convocata dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna con nota prot. n. 7214 del 16 maggio 1995, nella riunione dell'11 giugno 1996 non ha ritenuto, a maggioranza, di rinnovare la proposta di vincolo cosi' come individuato nel presente provvedimento ma ha delimitato una diversa area che non comprende una parte significativa compresa invece nella presente proposta; Considerato che dal 18 maggio 1995 ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale n. 6/1995 risulterebbe decaduto il provvedimento di vincolo imposto dalla commissione per la tutela delle bellezze naturali di Forli' nel verbale del 22 settembre 1975 sull'area sopracitata e che pertanto gli interventi da eseguirsi in tale area non sarebbero piu' subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939; Considerato che la zona in questione risulta inclusa nel piano territoriale paesistico regionale ma tale inclusione costituisce tutela diversa da quella imposta con un vincolo ex lege n. 1497/1939 che subordina appunto gli interventi di modifica dello stato dei luoghi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 secondo la procedura stabilita dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431; Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna con nota n. 7689 del 25 maggio 1995, rilevando che la zona in questione nonostante le trasformazioni intervenute negli ultimi anni possiede ancora caratteristiche storiche, paesistiche e ambientali meritevoli di tutela, ha formulato una proposta di vincolo per tale area, cosi' delimitata: con partenza a nord, dalla localita' "Ca' Oliveti", in senso orario si prosegue lungo la strada che da "Ca' Oliveti" porta a "Ca' Prati" e oltre fino all'apice del rio Tamburone per continuare poi lungo lo stesso rio Tamburone fino ad incontrare la strada provinciale "Santarcangelo-Montetiffi" in localita' "Ca' Lombardi" (ponte sulla stessa provinciale), si prosegue poi sulla provinciale sopra citata fino al ponte sul rio Gazza e si continua lungo lo stesso rio Gazza fino al fiume Uso. Si riprende poi quest'ultimo punto lungo il rio Gemminiano fino a "Ca' di Zangoli" sulla provinciale "Santarcangelo-Torriana" per proseguire sulla stessa strada fino al bivio con la provinciale "Santarcangelo-PonteVerucchio" in localita' "Ca' Ricci-Bitti", da "Ca' Ricci-Bitti" lungo la sopracitata provinciale "Santarcangelo-Ponte Verucchio" si prosegue fino alla stessa localita' "Ponte Verucchio", qui si lascia la strada in quanto il perimetro del vincolo coincide con il confine tra i comuni di Torriana e Verucchio. Si segue tale confine fin quando si incontra il confine con la provincia di Pesaro, che si segue verso ovest fino alla localita' "Casetta del Fiume"; da quest'ultima localita' lungo il vecchio tracciato della strada poderale di "Pian di Porta" si raggiunge l'apice del fosso di rio Re, posto in prossimita' dell'abitato di Montebello. Da qui, lungo il fosso di rio Re si continua fino alla confluenza con rio Morsano e di qui lungo lo stesso rio Morsano si arriva al fiume Uso che si risale lungo la sponda sinistra raggiungendo la confluenza del torrente di Case Sabatini per poi proseguire lungo lo stesso torrente, fino a raggiungere localita' "Pieve", da Pieve lungo la provinciale "Vidernano-Montecchio" si giunge alla localita' "Ca' Oliveti" da dove si era partiti; Considerato che la zona suddetta riveste un notevole interesse paesaggistico sia per la presenza dei significativi centri storici di San Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano sia per la possibilita' di godimento pubblico delle numerose visuali panoramiche che si intrecciano reciprocamente dai greti dei fiumi Uso e Marecchia verso i centri storici e viceversa, sia per l'unita' della struttura geomorfologica del territorio, documentata dai giacimenti fossili, nel quale si inseriscono in perfetta simbiosi i centri storici medievali; Esaminata la documentazione prodotta dalla stessa soprintendenza con nota n. 2910 del 27 febbraio 1996 e successiva n. 7172 del 14 maggio 1996; Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area ad un idoneo provvedimento di tutela che preservi le pregevoli caratteristiche dell'area sopra descritta; Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 si e' pronunciato favorevolmente sulla proposta di vincolo formulata dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna; Decreta: La zona costituita dalle valli dei fiumi Marecchia e Uso e dai centri di S. Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano ricadente nei territori dei comuni di Borghi e Sogliano al Rubicone in provincia di Forli' e nel territorio del comune di Torriana in provincia di Rimini, cosi' come sopra delimitata e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 18 settembre 1996 p. Il Ministro: BORDON Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 364