IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista la legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte
dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio  n.  225,  con  il
quale  sono  state  delegate  all'onorevole  Sottosegretario di Stato
Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29
giugno 1939, n. 1497;
  Visto il verbale redatto in data 22 settembre  1975  nel  quale  la
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle bellezze naturali di
Forli' dichiaro' di notevole interesse pubblico  la  zona  costituita
dalle  valli dei fiumi Marecchia e Uso e dai centri di S. Giovanni in
Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di  Saiano  e  ricadente  nei
territori dei comuni di Borghi e Sogliano al Rubicone in provincia di
Forli'  e  nel  territorio  del  comune  di  Torriana in provincia di
Rimini, disponendo altresi' la successiva pubblicazione  del  verbale
predetto  all'albo,  avvenuta rispettivamente in data 23 ottobre 1975
per il comune di Borghi, in data 24 ottobre 1975  per  il  comune  di
Sogliano  al  Rubicone  e  in  data  25 ottobre 1975 per il comune di
Torriana;
  Rilevato che a tale verbale  non  e'  seguito  alcun  provvedimento
formale;
  Considerato  che  la  legge  regionale  n.  6 emanata dalla regione
Emilia-Romagna in data 30 gennaio 1995 dispone  all'art.  10,  ultimo
comma,   che:   "i   procedimenti   per   l'apposizione  del  vincolo
paesaggistico di cui alla legge 29 giugno  1939,  n.  1497,  ed  alle
leggi  regionali  n. 26/1978 non perfezionati alla data di entrata in
vigore dalla presente legge sono conclusi di diritto, nel senso della
mancata apposizione del vincolo stesso ..";
  Considerato che, atteso il disposto della predetta legge regionale,
con nota n. 1951 del 3 febbraio 1995 la  Soprintendenza  per  i  beni
ambientali  e  architettonici  di  Ravenna  ha  richiesto  per l'area
predetta la convocazione d'urgenza della commissione provinciale  per
la  tutela  delle bellezze naturali della provincia di Forli' al fine
di rinnovare le procedure di vincolo;
  Considerato che tale commissione nelle riunioni dell'8 maggio  1995
e  del  17  maggio  1995  ha  deliberato  a  maggioranza  di limitare
l'imposizione del vincolo  ex  lege  n.  1497/1939  solo  ad  un'area
comprendente il centro storico di S. Giovanni in Galilea;
  Considerato  che  la  commissione  provinciale  per la tutela delle
bellezze  naturali  per  la  provincia  di  Rimini,  convocata  dalla
Soprintendenza  per i beni ambientali e architettonici di Ravenna con
nota prot. n. 7214 del 16 maggio 1995, nella riunione dell'11  giugno
1996  non  ha  ritenuto,  a  maggioranza, di rinnovare la proposta di
vincolo cosi' come  individuato  nel  presente  provvedimento  ma  ha
delimitato una diversa area che non comprende una parte significativa
compresa invece nella presente proposta;
  Considerato che dal 18 maggio 1995 ai sensi e per gli effetti della
citata   legge   regionale   n.   6/1995   risulterebbe  decaduto  il
provvedimento di vincolo imposto  dalla  commissione  per  la  tutela
delle  bellezze  naturali di Forli' nel verbale del 22 settembre 1975
sull'area sopracitata e che pertanto gli interventi da  eseguirsi  in
tale   area   non   sarebbero   piu'   subordinati   all'acquisizione
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939;
  Considerato che la zona in  questione  risulta  inclusa  nel  piano
territoriale  paesistico  regionale  ma  tale  inclusione costituisce
tutela diversa da quella imposta con un vincolo ex lege n.  1497/1939
che  subordina  appunto  gli  interventi  di modifica dello stato dei
luoghi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 secondo la procedura
stabilita dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Considerato  che  la  Soprintendenza  per  i  beni   ambientali   e
architettonici  di  Ravenna  con  nota  n.  7689  del 25 maggio 1995,
rilevando che la  zona  in  questione  nonostante  le  trasformazioni
intervenute   negli   ultimi  anni  possiede  ancora  caratteristiche
storiche, paesistiche e ambientali meritevoli di tutela, ha formulato
una proposta di vincolo per tale area, cosi' delimitata:
   con partenza a nord,  dalla  localita'  "Ca'  Oliveti",  in  senso
orario  si prosegue lungo la strada che da "Ca' Oliveti" porta a "Ca'
Prati" e oltre fino all'apice del rio Tamburone  per  continuare  poi
lungo   lo   stesso  rio  Tamburone  fino  ad  incontrare  la  strada
provinciale "Santarcangelo-Montetiffi" in  localita'  "Ca'  Lombardi"
(ponte  sulla  stessa provinciale), si prosegue poi sulla provinciale
sopra citata fino al ponte sul rio  Gazza  e  si  continua  lungo  lo
stesso  rio  Gazza  fino  al  fiume Uso. Si riprende poi quest'ultimo
punto  lungo  il  rio  Gemminiano  fino  a  "Ca'  di  Zangoli"  sulla
provinciale  "Santarcangelo-Torriana"  per  proseguire  sulla  stessa
strada      fino      al      bivio      con      la      provinciale
"Santarcangelo-PonteVerucchio"  in  localita'  "Ca'  Ricci-Bitti", da
"Ca'    Ricci-Bitti"     lungo     la     sopracitata     provinciale
"Santarcangelo-Ponte   Verucchio"   si   prosegue  fino  alla  stessa
localita' "Ponte Verucchio", qui si lascia la  strada  in  quanto  il
perimetro  del  vincolo  coincide  con  il  confine  tra  i comuni di
Torriana e Verucchio. Si segue tale confine fin quando si incontra il
confine con la provincia di Pesaro, che si  segue  verso  ovest  fino
alla  localita'  "Casetta del Fiume"; da quest'ultima localita' lungo
il vecchio tracciato della strada poderale  di  "Pian  di  Porta"  si
raggiunge   l'apice  del  fosso  di  rio  Re,  posto  in  prossimita'
dell'abitato di Montebello. Da qui, lungo  il  fosso  di  rio  Re  si
continua  fino  alla  confluenza  con  rio  Morsano e di qui lungo lo
stesso rio Morsano si arriva al fiume Uso  che  si  risale  lungo  la
sponda  sinistra  raggiungendo  la  confluenza  del  torrente di Case
Sabatini  per  poi  proseguire  lungo  lo  stesso  torrente,  fino  a
raggiungere   localita'   "Pieve",  da  Pieve  lungo  la  provinciale
"Vidernano-Montecchio" si giunge alla localita' "Ca' Oliveti" da dove
si era partiti;
  Considerato che la zona  suddetta  riveste  un  notevole  interesse
paesaggistico sia per la presenza dei significativi centri storici di
San Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano sia
per  la  possibilita'  di  godimento  pubblico delle numerose visuali
panoramiche che si intrecciano reciprocamente dai greti dei fiumi Uso
e  Marecchia  verso  i  centri  storici e viceversa, sia per l'unita'
della  struttura  geomorfologica  del  territorio,  documentata   dai
giacimenti  fossili,  nel quale si inseriscono in perfetta simbiosi i
centri storici medievali;
  Esaminata la documentazione prodotta  dalla  stessa  soprintendenza
con  nota  n.  2910  del 27 febbraio 1996 e successiva n. 7172 del 14
maggio 1996;
  Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area ad
un  idoneo  provvedimento  di  tutela  che  preservi   le   pregevoli
caratteristiche dell'area sopra descritta;
  Considerato  che  il  comitato  di  settore per i beni ambientali e
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali  nella  seduta  del  23 e 24 luglio 1996 si e' pronunciato
favorevolmente   sulla   proposta   di   vincolo   formulata    dalla
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna;
                              Decreta:
  La  zona  costituita  dalle  valli  dei fiumi Marecchia e Uso e dai
centri di S. Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e  Madonna  di
Saiano  ricadente  nei  territori  dei comuni di Borghi e Sogliano al
Rubicone in provincia di  Forli'  e  nel  territorio  del  comune  di
Torriana  in  provincia  di  Rimini,  cosi'  come sopra delimitata e'
dichiarata di notevole interesse pubblico ai  sensi  della  legge  29
giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto
soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge  stessa  ed  a
quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.
  La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna
provvedera'  a  che  copia  della  Gazzetta  Ufficiale  contenente il
presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3
giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni  interessati  e  che  copia
della   Gazzetta   Ufficiale  stessa,  con  relativa  planimetria  da
allegare, venga depositata presso  i  competenti  uffici  dei  comuni
suddetti.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti   al   tribunale   amministrativo   regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero  e'  ammesso  ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.    1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 18 settembre 1996
                                               p. Il Ministro: BORDON
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 364