IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse; Visto l'art. 4, comma 11, della predetta legge n. 104/1995 che autorizza l'utilizzo delle somme recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992 per la concessione delle agevolazioni industriali a favore delle pregresse iniziative di cui all'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 488/1992; Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1993, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, che autorizza la contrazione di mutui ai fini di iniziative per lo sviluppo delle aree depresse, il cui importo e' ripartito dal CIPE per le finalita' previste nello stesso articolo; Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, concernente le agevolazioni industriali in forma automatica nelle aree depresse; Visto l'art. 1 del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, reiterato dal decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450, che demanda al CIPE il riparto delle somme derivanti dai mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, contratti per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea; Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1995, recante direttive per la concessione di agevolazioni industriali a favore delle nuove iniziative ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992; Visto, in particolare, il punto 5, lettera a), della summenzionata deliberazione, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce annualmente su base regionale l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea; Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1995, che, nel ripartire le disponibilita' di bilancio del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/l993, ha assegnato a favore delle pregresse iniziative industriali l'importo di lire 2.547,5 miliardi a carico dei mutui recati dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992; Vista la propria deliberazione del 10 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1995, con la quale sono stati tra l'altro assegnati al Ministero dell'industria, per l'erogazione di incentivi in forma automatica, gli importi di lire 1.000 miliardi a valere sulle somme derivanti da mutui di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 85/1995 e di lire 800 miliardi a valere sui mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, nonche' per l'erogazione delle nuove agevolazioni industriali con procedura ordinaria, l'importo di lire 1.200 miliardi, restando una pari quota di 1.200 miliardi a carico delle risorse comunitarie; Vista la propria deliberazione del 23 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995, con la quale e' stata assegnata al Ministero dell'industria, a valere sulle disponibilita' recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, la somma di 750 miliardi di lire, quale integrazione dell'importo di 1.200 miliardi di cui alla precedente deliberazione, per la copertura del finanziamento nazionale delle misure dallo stesso Ministero gestite, previsto dal programma multiregionale "Industria e servizi", dai documenti unici di programmazione obiettivi 2 e 5 b, nonche' per gli interventi di incentivazione industriale nelle aree 92.3 c; Vista la propria deliberazione del 12 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1996, avente ad oggetto il riparto delle risorse per le aree depresse di cui al decreto-legge n. 344/1996 sopra richiamato; Vista la successiva deliberazione dell'8 agosto 1996, con la quale, nel definire il predetto riparto, e' stata riservata per le agevolazioni alle attivita' produttive una quota pari al 15% (stimata in lire 1.500 miliardi) delle risorse derivanti dai mutui di cui al decreto-legge n. 344/1996; Viste le note del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. - n. 36270 dell'11 luglio 1996, n. 38781 del 24 settembre 1996, n. 38825 del 3 ottobre 1996, con le quali viene rappresentata l'esigenza di integrare le assegnazioni gia' disposte dal CIPE a favore delle nuove iniziative industriali agevolabili ai sensi della legge n. 488/1992, tenuto conto che risultano presentate entro i termini oltre 8.000 richieste di agevolazioni per un importo globale quantificabile in 9.119 miliardi di lire; Considerato che lo stesso Ministero dell'industria ha fatto presente la possibilita' di utilizzare, per far fronte, seppure parzialmente, alle predette esigenze finanziarie, la somma complessiva di lire 2.900 miliardi, derivante per 1.500 miliardi dalle assegnazioni disposte con la deliberazione dell'8 agosto 1996, per 1.000 miliardi dalle assegnazioni di cui alla deliberazione del 10 maggio 1995 e per 400 miliardi dalle economie realizzate dal Ministero medesimo sugli interventi finanziati con la legge n. 64/1986; Ritenuto di dover corrispondere alle esigenze integrative del Ministero dell'industria mediante l'utilizzo dei predetti importi; Ritenuto, sulla base delle considerazioni esposte nelle citate relazioni del Ministero dell'industria e in presenza di un numero di domande di agevolazioni il cui importo complessivo risulta nettamente eccedente rispetto alle disponibilita' pur come sopra incrementate, di dover procedere per il corrente anno ad un riparto tra le regioni che tenga conto delle richieste presentate; Sentite le regioni interessate al riparto previsto dal punto 5, lettera a), della deliberazione del 27 aprile 1995 sopra richiamata; Ritenuto, con riferimento all'anno 1997 ed in considerazione delle osservazioni formulate da alcune delle predette regioni, di dovere procedere ad una rapida messa a punto di criteri di riparto atti a contribuire all'incremento delle domande agevolative in zone particolarmente critiche delle aree depresse; Ritenuta altresi' l'opportunita' che le risorse aggiuntive statali rimaste eventualmente inutilizzate concorrano alle disponibilita' da ripartire nel 1997 secondo i citati criteri; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la copertura del fabbisogno delle agevolazioni industriali a favore delle nuove iniziative di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 488/1992, e' autorizzato ad utilizzare le seguenti disponibilita' finanziarie: lire 1.500 miliardi, gia' riservati allo stesso Ministero per le agevolazioni alle attivita' produttive con la deliberazione dell'8 agosto 1996 citata in premessa; lire 1.000 miliardi, gia' assegnati allo stesso Ministero per l'erogazione di incentivi in forma automatica con la deliberazione del 10 maggio 1995 citata in premessa; lire 400 miliardi, resisi disponibili a seguito delle economie di spesa accertate dallo stesso Ministero a fronte dei 2.547,5 miliardi gia' assegnati per la concessione di agevolazioni industriali alle pregresse iniziative con la deliberazione del 27 aprile 1995 citata in premessa. 2. E' approvato il riparto per l'anno 1996, su base regionale, delle risorse disponibili ai fini della concessione da parte del Ministero dell'industria delle agevolazioni industriali a favore delle nuove iniziative di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 488/1992, come indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera. Eventuali residui sulle risorse aggiuntive Stato di cui alla colonna n. 7 della tabella medesima concorreranno alla determinazione delle risorse disponibili per il riparto da effettuarsi per il 1997, in base ai criteri che saranno stabiliti da questo Comitato secondo il principio informatore indicato in premessa. Roma, 9 ottobre 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 21 novembre 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 310