IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
  Visto  il  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32, convertito nella
legge 7 aprile 1995, n. 104;
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della medesima  legge  n.
104/1995  che  demanda al CIPE il riparto del fondo ex art. 19, comma
5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni
assunti in relazione alle  competenze  trasferite  a  ciascuna  delle
amministrazioni  interessate,  nonche' delle esigenze segnalate dalle
amministrazioni stesse;
  Visto l'art. 4, comma 11, della  predetta  legge  n.  104/1995  che
autorizza  l'utilizzo  delle somme recate dall'art. 1, comma 8, della
legge n. 488/1992 per la concessione delle agevolazioni industriali a
favore delle pregresse iniziative di cui all'art. 1, comma  3,  della
stessa legge n. 488/1992;
  Visto   l'art.  9  del  decreto-legge  23  febbraio  1993,  n.  41,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85,  che
autorizza  la  contrazione  di  mutui  ai  fini  di iniziative per lo
sviluppo delle aree depresse, il cui importo e'  ripartito  dal  CIPE
per le finalita' previste nello stesso articolo;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,
convertito, con modificazioni, nella legge 8  agosto  1995,  n.  341,
concernente  le  agevolazioni  industriali  in forma automatica nelle
aree depresse;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 1 luglio 1996, n.  344,  reiterato
dal  decreto-legge  30  agosto  1996,  n. 450, che demanda al CIPE il
riparto delle somme derivanti dai mutui, con  ammortamento  a  totale
carico  dello  Stato,  contratti  per  la realizzazione di iniziative
dirette a favorire  lo  sviluppo  sociale  ed  economico  nelle  aree
depresse  del  territorio  nazionale,  in  linea con i principi e nel
rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea;
  Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1995, recante  direttive  per
la  concessione  di  agevolazioni  industriali  a  favore delle nuove
iniziative ai sensi dell'art. 1,  comma  2,  della  citata  legge  n.
488/1992;
  Visto,  in particolare, il punto 5, lettera a), della summenzionata
deliberazione, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministero del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentite  le   regioni
interessate,  ripartisce  annualmente  su  base  regionale  l'importo
disponibile per le agevolazioni quale  derivante  dagli  stanziamenti
dello   Stato   e  dalle  risorse  finanziarie  a  valere  sui  fondi
strutturali dell'Unione europea;
  Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1995, che, nel  ripartire  le
disponibilita'  di  bilancio del fondo di cui all'art. 19 del decreto
legislativo  n.  96/l993,  ha  assegnato  a  favore  delle  pregresse
iniziative  industriali  l'importo  di lire 2.547,5 miliardi a carico
dei mutui recati dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992;
  Vista la propria deliberazione del 10 maggio 1995, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  220 del 20 settembre 1995, con la quale sono
stati  tra  l'altro  assegnati  al  Ministero   dell'industria,   per
l'erogazione  di  incentivi  in forma automatica, gli importi di lire
1.000 miliardi a  valere  sulle  somme  derivanti  da  mutui  di  cui
all'art.  9,  comma  1,  della citata legge n.  85/1995 e di lire 800
miliardi a valere sui mutui di cui all'art. 1, comma 8,  della  legge
n.  488/1992,  nonche'  per  l'erogazione  delle  nuove  agevolazioni
industriali  con  procedura  ordinaria,  l'importo  di   lire   1.200
miliardi,  restando  una  pari quota di 1.200 miliardi a carico delle
risorse comunitarie;
  Vista la propria deliberazione del 23 giugno 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre  1995,  con  la  quale  e'
stata   assegnata   al   Ministero  dell'industria,  a  valere  sulle
disponibilita' recate dall'art. 1, comma 8, della legge n.  488/1992,
la  somma di 750 miliardi di lire, quale integrazione dell'importo di
1.200 miliardi di cui alla precedente deliberazione, per la copertura
del finanziamento  nazionale  delle  misure  dallo  stesso  Ministero
gestite, previsto dal programma multiregionale "Industria e servizi",
dai  documenti unici di programmazione obiettivi 2 e 5 b, nonche' per
gli interventi di incentivazione industriale nelle aree 92.3 c;
  Vista la propria deliberazione del 12 luglio 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1996, avente  ad  oggetto  il
riparto delle risorse per le aree depresse di cui al decreto-legge n.
344/1996 sopra richiamato;
  Vista la successiva deliberazione dell'8 agosto 1996, con la quale,
nel   definire  il  predetto  riparto,  e'  stata  riservata  per  le
agevolazioni alle attivita' produttive una quota pari al 15% (stimata
in lire 1.500 miliardi) delle risorse derivanti dai mutui di  cui  al
decreto-legge n. 344/1996;
  Viste  le  note  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato - D.G.P.I. - n. 36270 dell'11 luglio 1996, n.  38781
del  24  settembre  1996,  n.  38825 del 3 ottobre 1996, con le quali
viene rappresentata l'esigenza  di  integrare  le  assegnazioni  gia'
disposte  dal  CIPE  a  favore  delle  nuove  iniziative  industriali
agevolabili ai sensi  della  legge  n.  488/1992,  tenuto  conto  che
risultano  presentate  entro  i  termini  oltre  8.000  richieste  di
agevolazioni per un importo globale quantificabile in 9.119  miliardi
di lire;
  Considerato   che  lo  stesso  Ministero  dell'industria  ha  fatto
presente la possibilita'  di  utilizzare,  per  far  fronte,  seppure
parzialmente,   alle   predette   esigenze   finanziarie,   la  somma
complessiva di lire 2.900  miliardi,  derivante  per  1.500  miliardi
dalle  assegnazioni disposte con la deliberazione dell'8 agosto 1996,
per 1.000 miliardi dalle assegnazioni di cui alla  deliberazione  del
10  maggio  1995  e  per  400  miliardi dalle economie realizzate dal
Ministero medesimo  sugli  interventi  finanziati  con  la  legge  n.
64/1986;
  Ritenuto  di  dover  corrispondere  alle  esigenze  integrative del
Ministero dell'industria mediante l'utilizzo dei predetti importi;
  Ritenuto, sulla base  delle  considerazioni  esposte  nelle  citate
relazioni  del Ministero dell'industria e in presenza di un numero di
domande di agevolazioni il cui importo complessivo risulta nettamente
eccedente rispetto alle disponibilita' pur come  sopra  incrementate,
di  dover procedere per il corrente anno ad un riparto tra le regioni
che tenga conto delle richieste presentate;
  Sentite  le  regioni  interessate  al riparto previsto dal punto 5,
lettera a), della deliberazione del 27 aprile 1995 sopra richiamata;
  Ritenuto, con riferimento all'anno 1997 ed in considerazione  delle
osservazioni  formulate  da  alcune delle predette regioni, di dovere
procedere ad una rapida messa a punto di criteri di  riparto  atti  a
contribuire   all'incremento   delle   domande  agevolative  in  zone
particolarmente critiche delle aree depresse;
  Ritenuta altresi' l'opportunita' che le risorse aggiuntive  statali
rimaste  eventualmente inutilizzate concorrano alle disponibilita' da
ripartire nel 1997 secondo i citati criteri;
  Su proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per la copertura del  fabbisogno  delle  agevolazioni  industriali  a
favore delle nuove iniziative di cui all'art. 1, comma 2, della legge
n.  488/1992, e' autorizzato ad utilizzare le seguenti disponibilita'
finanziarie:
   lire 1.500 miliardi, gia' riservati allo stesso Ministero  per  le
agevolazioni  alle  attivita'  produttive con la deliberazione dell'8
agosto 1996 citata in premessa;
   lire 1.000 miliardi, gia'  assegnati  allo  stesso  Ministero  per
l'erogazione  di  incentivi  in forma automatica con la deliberazione
del 10 maggio 1995 citata in premessa;
   lire 400 miliardi, resisi disponibili a seguito delle economie  di
spesa  accertate dallo stesso Ministero a fronte dei 2.547,5 miliardi
gia' assegnati per la concessione di  agevolazioni  industriali  alle
pregresse  iniziative  con la deliberazione del 27 aprile 1995 citata
in premessa.
  2. E' approvato il riparto per  l'anno  1996,  su  base  regionale,
delle  risorse  disponibili  ai  fini  della concessione da parte del
Ministero dell'industria  delle  agevolazioni  industriali  a  favore
delle  nuove  iniziative  di  cui all'art. 1, comma 2, della legge n.
488/1992,  come  indicato  nell'allegata  tabella,   che   fa   parte
integrante della presente delibera.
  Eventuali  residui  sulle  risorse  aggiuntive  Stato  di  cui alla
colonna n. 7 della tabella medesima concorreranno alla determinazione
delle risorse disponibili per il riparto da effettuarsi per il  1997,
in  base  ai criteri che saranno stabiliti da questo Comitato secondo
il principio informatore indicato in premessa.
   Roma, 9 ottobre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 21 novembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 310