IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2
della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;
Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21
novembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 105.707
miliardi;
Visti i propri decreti in data 23 ottobre e 7 novembre 1996, con il
quale e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei
certificati di credito del Tesoro "zero coupon" con decorrenza 31
ottobre 1996 e scadenza 30 ottobre 1998;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon"
(CTZ) con decorrenza 31 ottobre 1996 e scadenza 30 ottobre 1998, fino
all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al
decreto ministeriale del 23 ottobre 1996, citato nelle premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e
modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23
ottobre 1996.