IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio
secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio,
rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i
richiedenti;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 1
del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, con cui si e' stabilito
il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in
corso;
Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21
novembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 105.707
miliardi;
Visti i propri decreti in data 24 settembre, 10 e 25 ottobre, 12
novembre 1996, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre
1996/2001;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001, fino all'importo
massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto
ministeriale del 24 settembre 1996, citato nelle premesse, recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e
modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24
settembre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto
comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui
alle premesse, che avranno inizio il 3 dicembre 1996 e termineranno
il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.