IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, istitutivo del Fondo interbancario di garanzia; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"; Visto, in particolare, l'art. 45, comma 2, il quale prevede che il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i limiti degli interventi, nonche' l'entita' delle contribuzioni ad esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia; Sentito il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1996; Ritenuto di dovere provvedere in merito; A D O T T A il seguente regolamento: "Regolamento del Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454" Art. 1 1. Il Fondo interbancario di garanzia ha per scopo di contribuire, secondo i criteri ed i limiti fissati dal presente regolamento, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di cui all'art. 4 del presente regolamento. 2. Il Fondo risponde nei limiti delle proprie disponibifita' finanziarie. 3. Sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di durata superiore a 18 mesi, di importo da 10.000.000 e fino a 3 miliardi, destinate alla realizzazione di investimenti aziendali, all'acquisto di proprieta' coltivatrice, nonche' al consolidamento di passivita' onerose, quando erogate in favore di operatori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi ed associazioni di produttori riconosciute. I finanziamenti in favore di societa' di capitali sono garantiti se il capitale sociale e' detenuto da cooperative agricole e/o loro consorzi per almeno il 60%. Per le operazioni di cui al presente comma, ad eccezione di quelle di consolidamento di passivita' la garanzia si esplica nella misura del 70% della perdita subita. 4. Le operazioni di consolidamento delle passivita' onerose, nonche' i prestiti pluriennali per acquisto di macchine, attrezzature e bestiame sono garantite nella misura del 50% della perdita. 5. Sono altresi' coperte dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario di durata fino a 18 mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche, nelle seguenti percentuali: a) 50% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a lire 200 milioni; b) 30% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a lire 200 milioni e fino a lire 1,5 miliardi, riferiti alla singola banca. 6. Le percentuali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, riferite all'ammontare del finanziamento concesso, costituiscono il limite massimo di copertura del Fondo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura), come modificato dalla legge 28 agosto 1989, n. 304, e' il seguente: "Art. 36. - Tra gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento e' istituito un 'Fondo interbancario di garanzia' per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle regioni a statuto autonomo a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende singoli o associati e loro cooperative. La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive. In dipendenza dell'indicata garanzia gli istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti. Il Fondo interbancario di garanzia ha personalita' giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli istituti e sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale. Il comitato e il collegio sindacale - composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del comitato. Spetta al comitato di deliberare in ordine: a) all'organizzazione dei servizi del Fondo interbancario di garanzia; b) ai criteri e alle specifiche modalita' che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi; c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al Fondo dagli istituti di credito; d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo. Il Fondo e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Le dotazioni finanziarie del Fondo interbancario di garanzia sono costituite: a) dalle somme che gli istituti dovranno versare entro il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma; b) da annue lire 2 miliardi che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio; c) dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare dalla cassa stessa entro due mesi dalla richiesta del comitato; d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste; e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al Fondo interbancario di garanzia. La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo. Sono trasferite al Fondo interbancario di garanzia le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge. Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina di cui all'art. 7 della legge 1 febbraio 1956, n. 53. Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo interbancario di garanzia, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte dirette e dell'imposta generale sull'entrata". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente: "Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonche' l'entita' delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche in rappporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia". Nota agli articoli 1 e 2: - Il testo dell'art. 43 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente: "Art. 43. - 1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita' agricole e zootecniche nonche' a quelle ad esse connesse o collaterali. 2. I1 credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita' di pesca e acquacoltura nonche' a quelle ad esse connesse o collaterali. 3. Sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre attivita' individuate dal CICR (8/b). 4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono nonche' il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria".