IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, istitutivo del
Fondo interbancario di garanzia;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  1 settembre 1993, n. 385, recante:
"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
  Visto,  in particolare, l'art. 45, comma 2, il quale prevede che il
Ministro  del  tesoro,  sentito  il  Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica
la garanzia del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed
i  limiti  degli interventi, nonche' l'entita' delle contribuzioni ad
esso  dovute  da  parte  delle  banche, in rapporto all'ammontare dei
finanziamenti assistiti dalla garanzia;
  Sentito il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 4 luglio 1996;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 26 agosto 1996;
  Ritenuto di dovere provvedere in merito;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
"Regolamento  del Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art.
36 della legge 2 giugno 1961, n. 454"

                               Art. 1

  1.  Il Fondo interbancario di garanzia ha per scopo di contribuire,
secondo  i  criteri  ed i limiti fissati dal presente regolamento, al
ripianamento  della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto
dopo  l'esperimento,  nei  confronti dei soggetti inadempienti, delle
procedure  di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di
cui all'art. 4 del presente regolamento.
  2.  Il  Fondo  risponde  nei  limiti  delle  proprie disponibifita'
finanziarie.
  3.  Sono  assistibili  dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo  le
operazioni  di  credito  agrario  ai  sensi  dell'art. 43 del decreto
legislativo  1 settembre 1993, n. 385, di durata superiore a 18 mesi,
di  importo  da  10.000.000  e  fino  a  3  miliardi,  destinate alla
realizzazione  di  investimenti aziendali, all'acquisto di proprieta'
coltivatrice, nonche' al consolidamento di passivita' onerose, quando
erogate  in favore di operatori agricoli, cooperative agricole e loro
consorzi  ed associazioni di produttori riconosciute. I finanziamenti
in  favore  di  societa'  di  capitali  sono garantiti se il capitale
sociale  e'  detenuto  da  cooperative agricole e/o loro consorzi per
almeno  il  60%.  Per  le  operazioni  di  cui  al presente comma, ad
eccezione  di  quelle  di consolidamento di passivita' la garanzia si
esplica nella misura del 70% della perdita subita.
  4.  Le  operazioni  di  consolidamento  delle  passivita'  onerose,
nonche' i prestiti pluriennali per acquisto di macchine, attrezzature
e bestiame sono garantite nella misura del 50% della perdita.
  5.  Sono  altresi'  coperte dalla garanzia sussidiaria del Fondo le
operazioni  di  credito  agrario  di  durata  fino a 18 mesi, solo se
assistite da agevolazioni pubbliche, nelle seguenti percentuali:
a) 50%  della  perdita  subita su finanziamenti di importo originario
   fino a lire 200 milioni;
b) 30%  della  perdita  subita su finanziamenti di importo originario
   superiore  a lire 200 milioni e fino a lire 1,5 miliardi, riferiti
   alla singola banca.
  6.  Le  percentuali  di  cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, riferite
all'ammontare  del  finanziamento  concesso,  costituiscono il limite
massimo di copertura del Fondo.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n.
          454 (Piano quinquennale per lo sviluppo  dell'agricoltura),
          come  modificato  dalla legge 28 agosto 1989, n. 304, e' il
          seguente:
             "Art. 36.  -  Tra  gli  istituti  esercenti  il  credito
          agrario   di   miglioramento   e'   istituito   un   'Fondo
          interbancario di garanzia'  per  la  copertura  dei  rischi
          derivanti  dalla concessione, ai termini delle disposizioni
          in materia di credito agrario  di  mutui  di  miglioramento
          fondiario e di formazione di proprieta' contadina, compresi
          quelli  non  assistiti  dal concorso statale ovvero erogati
          con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per  il
          Mezzogiorno  o delle regioni a statuto autonomo a favore di
          coltivatori  diretti  e  di  piccole  aziende   singoli   o
          associati e loro cooperative.
             La   predetta   garanzia  sussidiaria  si  esplica  sino
          all'ammontare dell'80  per  cento  della  perdita  che  gli
          istituti   mutuanti   dimostrino   di  aver  sofferto  dopo
          l'esperimento delle procedure di riscossione  coattiva  sui
          beni  delle  ditte  mutuatarie, inadempienti per almeno due
          rate semestrali consecutive.
             In dipendenza dell'indicata garanzia  gli  istituti,  in
          deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i
          mutui  di  cui  al primo comma, sino all'importo del valore
          cauzionale dei fondi e degli impianti.
             Il  Fondo  interbancario  di  garanzia  ha  personalita'
          giuridica  e  gestione  autonoma  ed  e' amministrato da un
          comitato  composto  di  sette  membri,  di   cui   uno   in
          rappresentanza  del  Consorzio  nazionale  per  il  credito
          agrario di miglioramento, quattro in  rappresentanza  degli
          istituti  e  sezioni  speciali  di credito agrario e due in
          rappresentanza degli altri istituti operanti nel settore ed
          aventi circoscrizione nazionale o regionale.
             Il  comitato  e  il collegio sindacale - composto di tre
          membri   in    rappresentanza,    rispettivamente,    delle
          Amministrazioni  del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
          d'Italia - sono nominati con decreti del  Ministro  per  il
          tesoro  di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
          le foreste e durano in  carica  tre  anni.  Con  lo  stesso
          decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
          comitato.
             Spetta al comitato di deliberare in ordine:
               a)    all'organizzazione   dei   servizi   del   Fondo
          interbancario di garanzia;
               b) ai criteri e alle specifiche modalita' che dovranno
          presiedere e disciplinare i propri interventi;
               c) alle singole  richieste  di  rimborso  che  saranno
          inoltrate al Fondo dagli istituti di credito;
               d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione
          e funzionamento del Fondo.
             Il  Fondo e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del
          tesoro.
             Le deliberazioni di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono
          approvate  e rese esecutive con decreto del Ministro per il
          tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e  per
          le foreste.
             Le  dotazioni  finanziarie  del  Fondo  interbancario di
          garanzia sono costituite:
               a) dalle somme che gli istituti dovranno versare entro
          il 31 dicembre di ciascun anno  a  partire  dal  30  giugno
          1962,  a  seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
          gli istituti medesimi sono  tenuti  ad  operare  una  volta
          tanto,  all'atto della prima somministrazione, sull'importo
          originario dei mutui assistiti dalla  garanzia  di  cui  al
          primo comma;
               b)  da annue lire 2 miliardi che gli istituti operanti
          nel  settore  del  credito  agrario  di  esercizio   e   di
          miglioramento  dovranno  versare secondo quote da stabilire
          dal  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed   il
          risparmio,   in  relazione  al  complessivo  importo  delle
          operazioni effettuate in ciascun esercizio;
               c)  dalle  somme  introitate  dalla   Cassa   per   la
          formazione    della   piccola   proprieta'   contadina   in
          applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da  versare
          dalla  cassa  stessa  entro  due  mesi  dalla richiesta del
          comitato;
               d) dal 30 per cento dell'importo degli  interessi  che
          andranno  a maturare, successivamente all'entrata in vigore
          della  presente  legge,  sulle  somme  giacenti  sul  conto
          corrente  fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
          949, capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento  con
          decreto  del  Ministro  per  il  tesoro  di concerto con il
          Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
               e) dall'importo degli interessi maturati  sulle  somme
          affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al
          Fondo interbancario di garanzia.
             La  garanzia  di  cui alla presente disposizione esplica
          efficacia  a  tutti  gli  effetti  entro  i  limiti   delle
          disponibilita' finanziarie del Fondo.
             Sono  trasferite  al  Fondo interbancario di garanzia le
          obbligazioni assunte dalla Cassa per  la  formazione  della
          piccola proprieta' contadina in applicazione degli articoli
          4  e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati
          con l'entrata in vigore della presente legge.
             Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con  altri
          analoghi  benefici  previsti  da  leggi dello Stato e delle
          regioni a statuto autonomo, ne' con la  fidejussione  della
          Cassa  per la formazione della piccola proprieta' contadina
          di cui all'art. 7 della legge 1 febbraio 1956, n. 53.
             Le  documentazioni,  le  formalita',  gli  atti   ed   i
          contratti  occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
          il funzionamento del Fondo  interbancario  di  garanzia,  i
          versamenti,  i  pagamenti  effettuati  e  le quietanze sono
          esenti dal  pagamento  di  ogni  tassa,  imposta  ed  onere
          tributario  di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
          dirette e dell'imposta generale sull'entrata".
             - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.    400  (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il  seguente:  "Con  decreto  ministeriale  possono  essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' subordinate al Ministro, quando  la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti, per materie di competenza  di  piu'  Ministri,
          possono essere adottati con decreti interministeriali ferma
          restando  la necessita' di apposita autorizzazione da parte
          della    legge.    I    regolamenti     ministeriali     ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi  debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione".
             - Il testo dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 1 settembre
          1993, n.  385 (Testo unico delle leggi in materia  bancaria
          e  creditizia)  e'  il  seguente:  "Il Ministro del tesoro,
          sentito il Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
          agricole,  alimentari  e  forestali individua le operazioni
          alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i
          limiti degli interventi del Fondo, nonche' l'entita'  delle
          contribuzioni  a  esso  dovute  da  parte  delle  banche in
          rappporto all'ammontare dei finanziamenti  assistiti  dalla
          garanzia".
          Nota agli articoli 1 e 2:
             -  Il testo dell'art. 43 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
          385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
          creditizia) e' il seguente:
             "Art.  43.  -  1.  Il  credito agrario ha per oggetto la
          concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati
          alle attivita' agricole e zootecniche nonche' a  quelle  ad
          esse connesse o collaterali.
             2.   I1   credito   peschereccio   ha   per  oggetto  la
          concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati
          alle attivita' di pesca e acquacoltura nonche' a quelle  ad
          esse connesse o collaterali.
             3.  Sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo,
          la    manipolazione,     conservazione,     trasformazione,
          commercializzazione  e valorizzazione dei prodotti, nonche'
          le altre attivita' individuate dal CICR (8/b).
             4.  Le  operazioni  di  credito  agrario  e  di  credito
          peschereccio  possono  essere effettuate mediante utilizzo,
          rispettivamente, di cambiale agraria e di  cambiale  pesca.
          La  cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo
          scopo del finanziamento e  le  garanzie  che  lo  assistono
          nonche'  il  luogo  dell'iniziativa finanziata. La cambiale
          agraria e la cambiale pesca sono equiparate ad ogni effetto
          di legge alla cambiale ordinaria".