Con  decreto  ministeriale  n.  21692  del  15  novembre  1996, in
ottemperanza alla  decisione  n.  2229/96  del  Tar  Sicilia  -  Sez.
staccata  di  Catania, e' approvato il programma per crisi aziendale,
relativo al periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, della  ditta
S.p.a.  Sanderson  agrumaria  meridionale,  con  sede  ed  unita'  in
Messina.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale in favore  dei  lavoratori  interessati
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Anderson agrumaria meridionale, con
sede ed unita' in Messina, per il periodo dal 1  giugno  1994  al  30
novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 30 maggio 1994 con decorrenza 1
giugno 1994.
   L'approvazione del piano per  crisi  aziendale  e  la  conseguente
concessione  del  trattamento di integrazione salariale, disposte con
il presente decreto,  saranno  revocate  qualora  l'appello  proposto
avverso  l'ordinanza  cautelare  o  la  decisione  nel  merito  della
controversia, in qualunque grado, dovessero  avere  esito  favorevole
per l'amministrazione resistente.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21693  del  15  novembre  1996, e'
concessa la ristrutturazione  aziendale  della  S.c.r.l.  Cooperativa
agricola  Spineta,  con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimenti
di Angri (Salerno), Pontecagnano (Salerno) e Salerno  dall'11  giugno
1990 al 10 dicembre 1990.
   Comitato  tecnico  del 6 giugno 1996; primo decreto ministeriale 8
ottobre 1990: dal 12 giugno 1989. Pagamento diretto: si'.
   Viene inoltre prorogato per i  motivi  di  cui  sopra  il  periodo
dall'11 dicembre 1990 al 10 giugno 1991.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso a  provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale n. 21694 del 15 novembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalle aziende  sotto  specificate,  sospesi
dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario ridotto, e' disposta la proroga
della corresponsione dell'indennita' pari al trattamento  massimo  di
integrazione  salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19,
del decreto-legge 1 ottobre 1996 n. 510,  per  i  periodi  e  per  il
numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
    S.p.a.  Fischer  e  Rechsteiner,  con  sede in Milano e unita' di
Segrate (Milano), n. 8 lavoratori interessati, dal 1 aprile  1995  al
31 marzo 1996; causale: art. 1, legge n. 293/93.
   Primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 20273/27 del 18 marzo 1996.
   Con decreto ministeriale n. 21695 del 15 novembre 1996:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 agosto  1995,
della  ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e
unita' di Caselette (Torino), Milano e Settimo Torinese (Torino).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  9  febbraio  1995  con effetto dal 1
settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unita'
di Caselette (Torino), Milano e Settimo  Torinese  (Torino),  per  il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 28 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1994 al 1 gennaio 1995.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
1 giugno 1996, n. 20766/1;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9 febbraio 1995 con effetto dal  1  settembre  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi
antivibranti, con sede in Milano  e  unita'  di  Caselette  (Torino),
Milano  e  Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1 marzo 1995
al 31 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1995 con decorrenza  1
marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21696 del 15 novembre 1996, in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Valserchio, con sede in
Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e  unita'  di  Castelnuovo  Garfagnana
(Lucca),   per  un  massimo  di  49  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1
febbraio 1997 al 31 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 21697 del 15 novembre 1996, e' revocata
la   concessione   del   trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreti ministeriali del 15  luglio  1994,  n.
15536  e 15 dicembre 1995, n. 19627, in base all'art. 1, comma 1 e 1-
bis della legge 21 gennaio 1994, n. 56 e successive modificazioni  ed
integrazioni.
   In  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi,
con sede in Brescia e  unita'  di  Brescia,  per  un  massimo  di  96
dipendenti,   e'   disposta   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  1  gennaio  1994  al  30
giugno 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e'  prorogata  sino
al 30 giugno 1995.
   La corresponsione di cui sopra e' ulteriormente prorogata sino al
18 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21698 del 15 novembre 1996, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Tilegres, con sede in Melfi
(Potenza)  e  unita'  di  Melfi  (Potenza),  per  un  massimo  di  88
dipedenti,   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  22  agosto  1996  al  21
gennaio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n.  21700  del  20  novembre  1996,  sono
accertati  i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91,
relativi al periodo dall'8 luglio 1995  al  29  dicembre  1995  della
S.c.a.r.l.  Consorzio  agrario  interprovinciale di Salerno, Napoli e
Avellino, con sede in Salerno  e  unita'  di  Battipaglia  (Salerno),
Marigliano (Napoli) e Salerno.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione   salariale   per   liquidazione  coatta  amministrativa
(decreto del  Ministero  dell'agricoltura  e  foreste  dell'8  luglio
1994),  gia'  disposta con decreto ministeriale del 3 giugno 1995 con
effetto dall'8 luglio 1994,  in  favore  dei  lavoratori  interessati
dipendenti  dalla  S.c.a.r.l.  Consorzio  agrario interprovinciale di
Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno,  per  le  unita'  di
Battipaglia  (Salerno), Marigliano (Napoli) e Salerno, per il periodo
dall'8 luglio 1995 al 29 dicembre 1995.
   Il periodo di cui sopra e' autorizzato, ove necessario,  anche  in
deroga  al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1,
comma 9, della legge n. 223/91.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
9 ottobre 1996 n. 21449 e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21701 del 20 novembre 1996, per le
motivazioni in premessa esplicitate, e'  revocata,  limitatamente  al
periodo  dal  18 aprile 1996 al 29 agosto 1996, la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione del trattamento economico di mobilita', gia' autorizzata,
ai  sensi  dell'art.  6,  comma  6,  del  d.l. 2 ottobre 1995 n. 416,
reiterato con d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 4, comma 6, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Aviotel  -   Avionica   e
Telecomunicazioni, con sede ed unita' produttive in Pomezia (Roma).
   E'  autorizzata,  ai  sensi  dell'art. 3 della legge n. 223/91, la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore di n. 38 lavoratori, per il periodo dal 18 aprile
1996 al 17 ottobre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 18 ottobre 1996 al 17 aprile 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concesso  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   Con decreto ministeriale n. 21702 del 20 novembre 1996:
    1)  ai  sensi  dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n.  510,  e'  prorogata   la   concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale dal 13 settembre 1996 al 12
dicembre 1996 limitatamente ai lavoratori dipendenti  dalla  societa'
Vega  S.r.l.  di  Torre Annunziata (Napoli) per i quali e' stata gia'
disposta  la  concessione  del  predetto  trattamento   con   decreto
ministeriale del 26 luglio 1996 a decorrere dal 13 settembre 1995.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.R.L.M.O. di
Napoli come da protocollo dello stesso, in data 15 ottobre 1996.
   Pagamento diretto: no;
    2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del  decreto-legge  1  ottobre
1996,   n.   510,   e'   prorogata  la  concessione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 1 settembre  1996  al  30
novembre  1996  limitatamente ai lavoratori dipendenti dalla societa'
C.M.C. di Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali e' stata gia'
disposta  la  concessione  del  predetto  trattamento   con   decreto
ministeriale del 10 maggio 1996 a decorrere dal 1 settembre 1995.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.R.L.M.O. di
Napoli come da protocollo dello stesso, in data 10 ottobre 1996.
   Pagamento diretto: si'.
   L'Istituto nazionale della  previdenza  e  assistenza  sociale  e'
autorizzato,  la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente
il trattamento straordinario di integrazione salariale.
   Con decreto ministeriale n. 21703 del 20 novembre 1996,  ai  sensi
dell'art.  4,  comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in
favore di 121 lavoratori sospesi dal lavoro  o  lavoranti  ad  orario
ridotto,  dipendenti  dalla  Deriver, con sede in Milano ed unita' di
Torre Annunziata (Napoli) e' concesso il trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 3 maggio 1996 al 2 novembre 1996.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso  sino  al  2
maggio 1997.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza della societa'  e'  stata  inoltrata  all'U.R.L.M.O.  di
Napoli come da protocollo dello stesso, in data 4 giugno 1996.
   Pagamento diretto: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  e  assistenza sociale e'
autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare  direttamente
il trattamento straordinario di integrazione salariale.
   Con  decreto  ministeriale n. 21704 del 20 novembre 1996, ai sensi
dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  510,  in
favore  di  massimo  45  lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad
orario  ridotto,  dipendenti  dalla  S.C.A.C.  S.p.a.,  con  sede  in
Montesilvano  ed  unita'  di Torre Annunziata (Napoli) e' concesso il
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 aprile 1996
al 3 ottobre 1996.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso  sino  al  4
aprile 1997.
   Il  trattamento  di  cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 4
luglio 1997.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.R.L.M.O. di
Napoli come da protocollo dello stesso, in data 2 maggio 1996.
   Pagamento diretto: si'.
   L'Istituto nazionale della  previdenza  e  assistente  sociale  e'
autorizzato,  la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente
il trattamento straordinario di integrazione salariale.
   Con  decreto ministeriale n. 21705 del 20 novembre 1996, a seguito
dell'approvazione  relativa   al   programma   per   riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996,
e'  autorizzata   la   ulteriore   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 7 marzo 1996, con effetto dall'8 febbraio  1995,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.F.
Sistemi  avionici  -  Gruppo  Alenia, con sede in Firenze e unita' di
Caselle (Torino), Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma), per il  periodo
dall'8 febbraio 1996 al 7 agosto 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il  25 marzo 1996 con decorrenza 8
febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21706 del 20 novembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  F.B.M.  Hudson  italiana  -
Gruppo  Fochi,  con  sede  in  Milano  e  unita' di Calderara di Reno
(Bologna),  per  un  massimo  di  21  dipendenti,  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 19 settembre 1996 al 18 marzo 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 19 marzo 1997 al 18 settembre 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concesso  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21707 del 20 novembre 1996, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in
Colico  (Como)  e  unita'  di  Cantieri  itineranti  sul   territorio
nazionale   Colico   (Como),   e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
5 gennaio 1996 all'8 maggio 1996.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
23 dicembre 1995, n. 19682, art. 2.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5  e  6  dell'art. 5, del d.l. 16 giugno 1994, n. 299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale n. 21708 del 20 novembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Consud,  con  sede  in  Nola
(Napoli)  e unita' di Nola (Napoli), per un massimo di 41 dipendenti,
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 16 ottobre 1995 al 15 aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 16
aprile 1995 al 15 ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21709 del 20 novembre 1996, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Dany, con sede in Tortona
(Alessandria) e unita' di Tortona (Alessandria), per un massimo di 40
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 6 settembre 1996 al 5
marzo 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  6
marzo 1997 al 5 settembre 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21710 del 20 novembre 1996, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  della S.p.a. Hobas italiana, con sede in
Assoro zona industriale Dittaino  (Enna)  e  unita'  di  Assoro  zona
industriale  Dittaino  (Enna),  per  un  massimo di 36 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dall'8 febbraio 1996 al 7 agosto 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8
agosto 1996 al 7 febbraio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21711 del 20 novembre 1996, in favore
dei dipendenti della S.p.a. Il Macello di  None,  con  sede  in  None
(Torino) e unita' di None (Torino), per un massimo di 107 dipendenti,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
febbraio 1997 al 31 luglio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21712 del 20 novembre 1996, in  favore
dei dipendenti della S.p.a. RE.CIT., con sede in Viterbo, e unita' di
Roma,  per  un  massimo  di 1 dipendente, e unita' di Viterbo, per un
massimo di  14  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 19 luglio
1996 al 18 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19
gennaio 1997 al 18 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21716  del  22 novembre 1996, sono
annullati:
    il  decreto  ministeriale  25  luglio  1995,   n.   18350/12   di
concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale,
ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 236/93, per il periodo dal
24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995 in favore dei lavoratori dipendenti
dalla ditta La Vigilante di Reggio Calabria;
    il  decreto  ministeriale  22  marzo  1996  di  concessione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale ai sensi della
legge 26 gennaio 1994, n. 56;
    il  decreto  ministeriale  17  ottobre  1996,  n.  21544,  che ha
limitato  al  31  dicembre  1995  il  trattamento  straordinario   di
integrazione  salariale  ai  sensi della richiamata legge n. 56/94 in
favore delle maestranze in questione.
   E' approvato, ai sensi dell'art.  1  della  legge  n.  223/92,  il
programma  per  crisi aziendale, presentato dalla ditta La Vigilante,
con  sede  ed  unita'  in  Reggio  Calabria,  a  seguito  del  parere
favorevole espresso dal comitato tecnico in data 14 giugno 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  il  periodo  dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995 in
favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda sopradettata.
   Con separato  provvedimento  sara'  autorizzato,  per  gli  stessi
lavoratori, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai
sensi della legge n. 56/94 e successive modificazioni e integrazioni.