E'   autorizzata   l'immissione   in   commercio   delle  seguenti
specialita' medicinali:
      Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 60 del 7 novembre 1996
   Specialita' medicinale WARTEC, crema per uso topico.
   Titolare A.I.C.: Perstorp Pharma - Perstorp AB  S-223  -  70  Lund
(Svezia).
   Produttore:  la  produzione  della  specialita' di cui trattasi e'
effettuata nello stabilimento  Biogal  Pharmaceutical  Company  Ltd.,
sito in 4042 Debrecan, Pallagi Str. 13, Ungheria, ed i controlli e il
confezionamento  nello stabilimento Perstorp Pharma, sito in Perstorp
AB S 284 - 00 Perstorp (Svezia).
   Confezioni autorizzate, numeri  di  A.I.C.  e  classificazione  ai
sensi  del  decreto  ministeriale  5  luglio  1996  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:
    "WARTEC crema 0,15%", tubo da 5 g;
    A.I.C. n. 027447022 (in base 10) 0U5MRG (in base 32);
    classe C;
    "WARTEC crema 0,15%", tubo da 10 g;
    A.I.C. n. 027447034 (in base 10) 0U5MRU (in base 32);
    classe C.
   Composizione:  principio  attivo:  podofillotossina;   eccipienti:
metilparaidrossibenzoato,  propil-paraidrossibenzoato, acido sorbico,
acido  fosforico,  alcool  stearilico,  alcool  cetilico,   isopropil
miristato,    paraffina    liquida,   olio   di   cocco   frazionato,
butilidrossianisolo,emulsificante  E2155,  combinazione   fissa   dei
seguenti  emulsificatori  non  ionici: alcool stearilico, steareth-7,
steareth-10 (stearomacrogol-400).
   Indicazioni terapeutiche: trattamento dei condilomi acuminati  del
pene e dei genitali femminili esterni.
   E'   approvato,   anche   su  base  europea,  il  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.
   Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  da  vendersi  dietro
presentazione di ricetta medica.
   La  presente  autorizzazione ha validita' di anni cinque dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
rinnovabile  alle  condizioni  previste  dall'art. 10 della direttiva
65/65 CEE modificata dalla direttiva 39/39 CEE.
   E' subordinata altresi' al rispetto dei metodi di fabbricazione  e
delle tecniche di controllo della specialita' prevista nel fascicolo.
   Tali  metodi  e controlli dovranno essere modificati alla luce dei
progressi scientifici e tecnici.  I  progetti  di  modifica  dovranno
essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
   Decorrenza   di  efficacia  del  decreto,  dalla  data  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 62 del 22 novembre 1996
   Specialita' medicinale SOLOSA, compresse per uso orale.
   Titolare A.I.C.: Camillo Corvi S.p.a.,  viale  Gran  Sasso,  18  -
Milano.
   Produttore:  la  produzione,  il  controllo  ed il confezionamento
della  specialita'  di  cui  trattasi  sono  effettuati   presso   lo
stabilimento Hoeschst Marion Roussel S.p.a., sito in s.s. 17, km 22 -
Scoppito   (L'Aquila)   o  nello  stabilimento  Hoechst  AG  sito  in
Bruenningstrasse, 50 - Francoforte sul Meno (Germania).
   Confezioni  autorizzate,  numeri  di  A.I.C.  e classificazione ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
    "Solosa", 30 compresse da 2 mg;
    A.I.C. n. 032117018 (in base 10) 0NY48U (in base 32);
    classe: C.
   Composizione: principio attivo: glimepiride; eccipienti: lattosio,
sodio amidoglicolato, magnesio stearato, cellulosa  microcristallina,
polivinilpirrolidone  25000. Come colorante: ossico ferrico giallo (E
172) e carminio indaco (E 132), lacca di alluminio.
   Indicazioni terapeutiche: "Solosa" e' indicato nel diabete mellito
di tipo II, quando la dieta, l'esercizio fisico  e  la  riduzione  di
peso corporeo da soli non sono sufficienti.
   E'   approvato,   anche   su  base  europea,  il  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.
   Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  da  vendersi  dietro
presentazione  di  ricetta  medica  (art.  4  decreto  legislativo n.
539/92).
   La presente autorizzazione ha validita' di anni cinque  dalla  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,
rinnovabile alle condizioni previste  dall'art.  10  della  direttiva
65/65 CEE modificata dalla direttiva 39/39 CEE.
   E'  subordinata altresi' al rispetto dei metodi di fabbricazione e
delle tecniche di controllo della specialita' prevista nel fascicolo.
   Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla  luce  dei
progressi  scientifici  e  tecnici.  I  progetti di modifica dovranno
essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
   Decorrenza  di  efficacia  del  decreto,  dal  giorno  della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 63 del 22 novembre 1996
   Specialita' medicinale AMARYL, compresse per uso orale.
   Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a., via Gran Sasso, 18
Milano.
   Produttore:  la  produzione,  il  controllo  ed il confezionamento
della  specialita'  di  cui  trattasi  sono  effettuati   presso   lo
stabilimento Hoeschst Marion Roussel S.p.a., sito in s.s. 17, km 22 -
Scoppito   (L'Aquila)   o  nello  stabilimento  Hoechst  AG  sito  in
Bruenningstrasse, 50 - Francoforte sul Meno (Germania).
   Confezioni autorizzate, numeri  di  A.I.C.  e  classificazione  ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
    "Amaryl", 30 compresse da 2 mg;
    A.I.C. n. 032845012 (in base 10) 0ZBC6N (in base 32);
    classe: C.
   Composizione: principio attivo: glimepiride; eccipienti: lattosio,
sodio  amidoglicolato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina,
polivinilpirrolidone 25000. Come colorante: ossico ferrico giallo  (E
172) e carminio indaco (E 132), lacca di alluminio.
   Indicazioni terapeutiche: "Amaryl" e' indicato nel diabete mellito
di  tipo  II,  quando  la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di
peso corporeo da soli non sono sufficienti.
   E'  approvato,  anche  su  base  europea,   il   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.
   Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  da  vendersi  dietro
presentazione di  ricetta  medica  (art.  4  decreto  legislativo  n.
539/92).
   La  presente  autorizzazione ha validita' di anni cinque dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
rinnovabile  alle  condizioni  previste  dall'art. 10 della direttiva
65/65 CEE modificata dalla direttiva 39/39 CEE.
   E' subordinata altresi' al rispetto dei metodi di fabbricazione  e
delle tecniche di controllo della specialita' prevista nel fascicolo.
   Tali  metodi  e controlli dovranno essere modificati alla luce dei
progressi scientifici e tecnici.  I  progetti  di  modifica  dovranno
essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
   Decorrenza   di  efficacia  del  decreto,  dalla  data  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.