IL MINISTRO DELL'INTERNO
          DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
24  maggio  1996,  che  delega  le  funzioni  del coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  al
Ministro dell'interno;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  5  giugno 1996, con il quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi  le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile  n.  1939  del  7  giugno  1990,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 138 del 15 giugno
1990,  concernente  la   realizzazione   di   nove   interventi   per
fronteggiare  l'emergenza  idrica  nella  regione Lazio prevedendo il
finanziamento complessivo alla regione Lazio di L. 4.095.000.000;
  Considerato che i lavori relativi a:
   ricaptazione  sorgenti  acquedotti  Leonessa  e  Accumoli  (Rieti)
importo lire 470.000.000;
   integrazione  serbatoi  a  servizio  dell'acquedotto  di  Leonessa
(Rieti) importo lire 648.000.000, come comunicato dalla regione Lazio
con nota n. 8119 del 30 settembre  1996  sono  stati  realizzati  con
altre fonti di approvvigionamento;
  Considerato,  altresi',  che  tale  somma  risulta  disponibile sul
capitolo 7582  della  rubrica  6  dello  stato  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
concernente  interventi  urgenti  nelle  zone  colpite  dagli  eventi
calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;
  Effettuata   la   ricognizione  da  parte  del  Dipartimento  della
protezione civile prevista dal  comma  2  dell'art.  8  del  medesimo
decreto;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato prof. Franco Barberi,
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per le motivazioni di cui in premessa e'  revocata  l'ordinanza  n.
1939  del  7  giugno  1990 per la parte concernente gli interventi di
ricaptazione sorgenti acquedotti di Leonessa e Accumuli (Rieti) e  di
integrazione  serbatoi  a  servizio  dell'acquedotto  di Leonessa per
l'importo di L. 1.118.000.000.