Alle imprese interessate All'ABI All'Assireme All'Assilea Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Con circolari n. 38522 del 15 dicembre 1995, n. 37835 dell'8 marzo 1996 e n. 36157 del 19 giugno 1996 sono stati forniti i chiarimenti, le indicazioni e gli elementi necessari all'applicazione del regolamento concernente le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992. Con la presente circolare si forniscono ulteriori elementi utili ai fini di cui sopra. 1. Business Plan. Con la circolare n. 37835 dell'8 marzo 1996 richiamata in premessa, sono stati forniti gli orientamenti di questa amministrazione tesi ad agevolare la redazione del business plan, validi per la prima applicazione della normativa. Nel confermare la piena validita' di tali orientamenti anche per la seconda applicazione, e cioe' per le domande presentate entro il 31 dicembre 1996, si fornisce, nell'allegato n. 1 - allo scopo di pervenire con gradualita' ad una forma completa e definitiva dello schema da adottare ai fini di cui si tratta - un indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del business plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascuna iniziativa. A tale riguardo si precisa che l'illustrazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie, di cui al punto C dello stesso allegato 1, e' riservata ai soggetti cui compete, secondo i richiamati orientamenti, la redazione della seconda parte, numerica, del business plan. Si conferma che quanto indicato non riveste carattere imperativo, costituendo, al momento, una semplice linea guida per la redazione del business plan. 2. Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL). I punti 2.8 e 2.9 della circolare n. 38522/95 forniscono le indicazioni utili per il calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (ESN) ed in equivalente sovvenzione lordo (ESL). In particolare, l'ultimo alinea del punto 2.9 fissa, convenzionalmente, il sistema di determinazione dell'imposizione fiscale ai fini di cui si tratta, con riferimento alla specifica normativa che regola il regime di tassazione del contributo in c/capitale. In considerazione delle modifiche a detto regime, introdotte dall'art. 9 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, si conviene che, a partire dalla seconda applicazione della legge n. 488/1992 e, quindi, per le domande presentate a decorrere dal 4 maggio 1996, il 50% di ciascuna delle tre quote del contributo erogato concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi. Conseguentemente, la formula n. 2 riportata in appendice alla circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995 viene cosi' modificata: n e = X . A . q . F . (ESL + ESN/(1 - 0,10 . t . F )) r ap ove Fap assume la seguente espressione 5 5 F = (q - 1)/(i . qq ) = fattore di accumulazione di 5 rate annuali ap costanti posticipate. 3. Domande ripresentate ai sensi dell'art. 6, comma 8, del regolamento. L'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 consente che le domande ritenute ammissibili, per le quali non sia disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, siano inserite nelle sole prime graduatorie utili successive, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Al fine di consentire alle imprese interessate un piu' agevole accesso alle opportunita' offerte dal citato art. 6, comma 8, si forniscono, ad integrazione di quanto gia' indicato al punto 5.5 della circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995, i seguenti ulteriori chiarimenti. La norma in argomento riguarda le domande istruite con esito positivo dalle banche concessionarie - e, pertanto, inserite nella graduatoria regionale di competenza - ma non agevolate o agevolate parzialmente, per insufficienza delle relative disponibilita' finanziarie. Tra le domande agevolate parzialmente si intendono ricomprese anche quelle che, volte prioritariamente ad ottenere le agevolazioni previste per le "aree di crisi", di cui al punto 3.1 del programma operativo multiregionale "Industria, Artigianato e Servizi" 1994-1999, pur rispondendo alle relative, specifiche condizioni, sono state comunque agevolate, per l'esaurimento degli specifici fondi, in misura minore, con le risorse disponibili per la graduatoria regionale di competenza territoriale di cui alla procedura ordinaria della legge n. 488/1992. Non rientrano, pertanto, nelle ipotesi in argomento, le domande respinte o istruite con esito negativo non inserite nella graduatoria regionale di competenza. Le imprese interessate possono richiedere che le suddette domande vengano inserite invariate nelle sole graduatorie utili successive, attraverso una specifica istanza in tal senso, su carta intestata, una per ciascuna domanda da inserire, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In alternativa, le imprese possono riformulare tali domande, attraverso modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo delle agevolazioni, ma non sostanziali del programma. Possono, pertanto, essere modificati esclusivamente: il capitale proprio investito (qualora cio' sia compatibile con i tempi di realizzazione del programma), gli occupati attivati, la misura dell'agevolazione richiesta, le spese complessive a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, queste ultime, pero', solo in diminuzione. Nel caso di domanda riformulata, deve essere utilizzato un nuovo modulo a stampa, recante un nuovo numero di progetto, nel quale evidenziare, nell'apposito spazio del frontespizio, che si tratta, appunto, di domanda ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 527/1995; al modulo deve essere allegata la documentazione progettuale modificata a seguito della riformulazione. Le istanze relative alle domande invariate ed i moduli relativi alle domande riformulate devono essere inoltrati, con le modalita' e nei termini stabiliti per le domande presentate per la prima volta, alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria, ovvero, nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, all'istituto collaboratore che ha inoltrato la domanda originaria alla banca concessionaria. Per quanto concerne le domande agevolate parzialmente, l'impresa, sempre che non sia stata gia' richiesta l'erogazione del contributo, deve, contestualmente alla ripresentazione della domanda, rinunciare formalmente alle agevolazioni gia' concesse, attraverso specifica dichiarazione, secondo lo schema di cui all'allegato 2. Si sottolinea, infine, che, nel solo caso di domanda riformulata, devono essere modificati, qualora variati, i dati concernenti la dimensione dell'impresa, da rilevare con riferimento alla data di sottoscrizione del nuovo modulo di domanda. 4. Documentazione da inviare alla banca concessionaria insieme alla richiesta di erogazione del contributo concesso (punto 7.4 e allegato 10 della circolare n. 38522/95). 4.1 In considerazione della particolarita' della prima applicazione della legge n. 488/1992 che, contrariamente a quelle successive, consente l'ammissibilita' delle spese sostenute anche prima della presentazione della domanda di agevolazione e, quindi, di programmi gia' ultimati, quanto previsto al punto 7, lettera B, dell'allegato 10 della circolare n. 38522/95, in merito alla documentazione da produrre "solo per la prima erogazione utile successiva all'ultimazione del programma", deve intendersi valido, con esclusivo riferimento alla prima applicazione della normativa, a partire dalla seconda delle tre erogazioni previste. 4.2 La normativa prevede che, nel caso in cui il capitale proprio investito nell'iniziativa sia costituito anche da una parte nuova, l'impresa debba produrre, prima dell'erogazione delle agevolazioni, le particolari documentazioni previste al punto 3, lettera A, dell'allegato 10 della circolare n. 38522/95. Qualora detta documentazione non sia stata gia' prodotta dall'impresa in fase istruttoria, viene, pertanto, indicata una specifica condizione nel provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni. Dal momento che la parte nuova del capitale proprio puo' essere costituita, indifferentemente, da aumenti di capitale sociale, da conferimenti dei soci in c/aumento del capitale stesso, ovvero, limitatamente agli anni solari di realizzazione del programma gia' trascorsi, da utili accantonati a bilancio e/o da ammortamenti anticipati effettuati nel periodo, utili ed ammortamenti al netto delle eventuali perdite registrate nel periodo stesso, l'eventuale condizione indicata nel provvedimento di concessione, ancorche' riferita agli aumenti di capitale sociale e/o ai conferimenti dei soci, si intende soddisfatta con l'acquisizione, da parte della banca concessionaria, della documentazione utile a comprovare l'apporto di nuovo capitale proprio, in una o piu' delle forme suddette consentite, fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo indicato nella condizione riportata nel provvedimento di concessione medesimo. 5. Documentazione finale di spesa (punto 8.2 della circolare n. 38522/95). Per i programmi gia' ultimati alla data del ricevimento del decreto di concessione provvisoria, il termine di sei mesi per la trasmissione della documentazione finale di spesa, di cui al punto 8.2 della circolare n. 38522/95, decorre dalla medesima data del ricevimento. 6. Operazioni di locazione finanziaria in "pool". Nel caso di iniziative da realizzare, in tutto o in parte, con il sistema della locazione finanziaria, l'istituto collaboratore a carico del quale sono previsti gli adempimenti e le responsabilita' di cui al decreto ministeriale n. 527/1995 ed alle successive circolari esplicative, puo' essere il capofila di un "pool" al quale aderiscano piu' istituti collaboratori, ciascuno per la frazione di propria competenza degli investimenti dell'iniziativa da agevolare. A tal fine: restano fermi, a carico del capofila, tutti i suddetti adempimenti e le responsabita', anche in nome e per conto degli altri istituti aderenti al "pool"; tutti gli istituti collaboratori del "pool" devono essere convenzionati con almeno una delle banche concessionarie; l'istituto capofila, in particolare, deve essere convenzionato con la banca concessionaria indicata dalla ditta nel modulo di domanda per l'istruttoria della domanda medesima; tra i suddetti istituti deve essere sottoscritta una specifica, formale convenzione di "pool", una per ciascuna iniziativa da agevolare, che, oltre a regolamentare i rapporti tra le parti ed indicare gli adempimenti e le responsabilita' del capofila come sopra specificato, indichi la suddivisione dell'investimento. L'impresa che intenda avvalersi di un "pool" di istituti collaboratori per la realizzazione della propria iniziativa, deve inviare la domanda all'istituto capofila il quale, accertatane la completezza e compilato, nell'ultima pagina del modulo, lo spazio allo stesso riservato con riferimento all'intero intervento del "pool" medesimo, la trasmette alla banca concessionaria designata per l'istruttoria, allegando alla stessa, oltre alla prevista documentazione, anche copia della suddetta convenzione. La banca concessionaria verifica, anche attraverso la convenzione, la sussistenza delle condizioni sopra riportate. Il Ministro: BERSANI