Alle imprese interessate
                                  All'ABI
                                  All'Assireme
                                  All'Assilea
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
  Con circolari n. 38522 del 15 dicembre 1995, n. 37835 dell'8  marzo
1996  e n. 36157 del 19 giugno 1996 sono stati forniti i chiarimenti,
le  indicazioni  e  gli  elementi  necessari   all'applicazione   del
regolamento   concernente   le   modalita'  e  le  procedure  per  la
concessione  e  l'erogazione  delle   agevolazioni   alle   attivita'
produttive  nelle  aree  depresse  del  Paese  di  cui  alla legge n.
488/1992. Con la presente circolare si forniscono ulteriori  elementi
utili ai fini di cui sopra.
1. Business Plan.
  Con la circolare n. 37835 dell'8 marzo 1996 richiamata in premessa,
sono stati forniti gli orientamenti di questa amministrazione tesi ad
agevolare  la  redazione  del  business  plan,  validi  per  la prima
applicazione della normativa.
  Nel confermare la piena validita' di tali orientamenti anche per la
seconda applicazione, e cioe' per le domande presentate entro  il  31
dicembre  1996,  si  fornisce,  nell'allegato  n.  1  - allo scopo di
pervenire con gradualita' ad una forma completa  e  definitiva  dello
schema  da  adottare  ai  fini di cui si tratta - un indice ragionato
degli argomenti che devono essere contenuti  nella  prima  parte  del
business  plan,  da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche
specifiche di ciascuna iniziativa. A tale  riguardo  si  precisa  che
l'illustrazione  dei  criteri adottati per la determinazione dei dati
di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie,  di  cui  al
punto  C  dello  stesso  allegato  1,  e'  riservata  ai soggetti cui
compete,  secondo  i  richiamati  orientamenti,  la  redazione  della
seconda parte, numerica, del business plan.
  Si  conferma  che quanto indicato non riveste carattere imperativo,
costituendo, al momento, una semplice linea guida  per  la  redazione
del business plan.
2.  Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (ESN)
o lordo (ESL).
  I punti 2.8  e  2.9  della  circolare  n.  38522/95  forniscono  le
indicazioni  utili  per  il calcolo delle agevolazioni in equivalente
sovvenzione netto (ESN) ed in equivalente
sovvenzione lordo (ESL). In particolare, l'ultimo  alinea  del  punto
2.9   fissa,   convenzionalmente,   il   sistema   di  determinazione
dell'imposizione fiscale ai fini di cui si  tratta,  con  riferimento
alla  specifica  normativa  che  regola  il  regime di tassazione del
contributo in c/capitale.
  In  considerazione  delle  modifiche  a  detto  regime,  introdotte
dall'art. 9 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.  425, si conviene che, a
partire dalla seconda applicazione della legge n. 488/1992 e, quindi,
per  le  domande  presentate a decorrere dal 4 maggio 1996, il 50% di
ciascuna  delle  tre  quote  del  contributo  erogato  concorra  alla
formazione del reddito  dell'impresa  beneficiaria  in  parti  uguali
nell'esercizio  in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro
successivi.
  Conseguentemente, la formula  n.  2  riportata  in  appendice  alla
circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995 viene cosi' modificata:
              n
 e = X . A . q . F . (ESL + ESN/(1 - 0,10 . t . F  ))
                  r                              ap
ove Fap assume la seguente espressione
        5            5
 F  = (q - 1)/(i . qq ) = fattore di accumulazione di 5 rate annuali
  ap                       costanti posticipate.
3.   Domande   ripresentate  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  8,  del
regolamento.
  L'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 527 del  20  ottobre
1995  consente  che le domande ritenute ammissibili, per le quali non
sia disposta la concessione provvisoria delle  agevolazioni  a  causa
della  insufficienza delle disponibilita' finanziarie, siano inserite
nelle sole prime graduatorie utili successive, mantenendo valide,  ai
fini  dell'ammissibilita'  delle spese, le condizioni previste per le
domande originarie.
  Al fine di consentire alle  imprese  interessate  un  piu'  agevole
accesso  alle  opportunita'  offerte  dal  citato art. 6, comma 8, si
forniscono, ad integrazione di quanto  gia'  indicato  al  punto  5.5
della  circolare  n. 38522 del 15 dicembre 1995, i seguenti ulteriori
chiarimenti.
  La norma in  argomento  riguarda  le  domande  istruite  con  esito
positivo  dalle  banche  concessionarie - e, pertanto, inserite nella
graduatoria regionale di competenza - ma non  agevolate  o  agevolate
parzialmente,   per   insufficienza   delle  relative  disponibilita'
finanziarie. Tra  le  domande  agevolate  parzialmente  si  intendono
ricomprese  anche  quelle  che, volte prioritariamente ad ottenere le
agevolazioni previste per le "aree di crisi", di cui al punto 3.1 del
programma operativo multiregionale "Industria, Artigianato e Servizi"
1994-1999, pur rispondendo alle relative, specifiche condizioni, sono
state comunque agevolate, per l'esaurimento degli specifici fondi, in
misura  minore,  con  le  risorse  disponibili  per  la   graduatoria
regionale  di competenza territoriale di cui alla procedura ordinaria
della legge n. 488/1992.
  Non rientrano, pertanto, nelle ipotesi  in  argomento,  le  domande
respinte o istruite con esito negativo non inserite nella graduatoria
regionale di competenza.
   Le  imprese interessate possono richiedere che le suddette domande
vengano inserite invariate nelle sole graduatorie  utili  successive,
attraverso  una  specifica  istanza in tal senso, su carta intestata,
una  per  ciascuna  domanda  da  inserire,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  dell'impresa  o  da  suo  procuratore speciale con le
modalita' di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  In  alternativa,  le  imprese  possono  riformulare  tali  domande,
attraverso  modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione delle
graduatorie e per il calcolo delle agevolazioni, ma  non  sostanziali
del programma.
  Possono,  pertanto,  essere  modificati esclusivamente: il capitale
proprio investito (qualora  cio'  sia  compatibile  con  i  tempi  di
realizzazione  del  programma),  gli  occupati  attivati,  la  misura
dell'agevolazione richiesta, le  spese  complessive  a  fronte  delle
quali  vengono  richieste le agevolazioni, queste ultime, pero', solo
in diminuzione.
  Nel caso di domanda riformulata, deve essere  utilizzato  un  nuovo
modulo  a  stampa,  recante  un  nuovo  numero di progetto, nel quale
evidenziare, nell'apposito spazio del frontespizio,  che  si  tratta,
appunto,  di  domanda ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8, del
decreto ministeriale n. 527/1995; al modulo deve essere  allegata  la
documentazione progettuale modificata a seguito della riformulazione.
  Le  istanze  relative  alle  domande invariate ed i moduli relativi
alle domande riformulate devono essere inoltrati, con le modalita'  e
nei  termini  stabiliti per le domande presentate per la prima volta,
alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della  domanda
originaria,  ovvero, nel caso di iniziative realizzate con il sistema
della  locazione  finanziaria,  all'istituto  collaboratore  che   ha
inoltrato la domanda originaria alla banca concessionaria.
  Per  quanto  concerne le domande agevolate parzialmente, l'impresa,
sempre che non sia stata gia' richiesta l'erogazione del  contributo,
deve,  contestualmente alla ripresentazione della domanda, rinunciare
formalmente alle agevolazioni  gia'  concesse,  attraverso  specifica
dichiarazione, secondo lo schema di cui all'allegato 2.
  Si  sottolinea,  infine, che, nel solo caso di domanda riformulata,
devono essere modificati, qualora  variati,  i  dati  concernenti  la
dimensione  dell'impresa,  da  rilevare  con riferimento alla data di
sottoscrizione del nuovo modulo di domanda.
4. Documentazione da inviare alla banca concessionaria  insieme  alla
richiesta di erogazione del contributo concesso (punto 7.4 e allegato
10 della circolare n. 38522/95).
  4.1 In considerazione della particolarita' della prima applicazione
della  legge  n.  488/1992  che,  contrariamente a quelle successive,
consente l'ammissibilita' delle spese  sostenute  anche  prima  della
presentazione  della  domanda di agevolazione e, quindi, di programmi
gia' ultimati, quanto previsto al punto 7, lettera  B,  dell'allegato
10  della  circolare  n.  38522/95,  in merito alla documentazione da
produrre   "solo   per   la   prima   erogazione   utile   successiva
all'ultimazione del programma", deve intendersi valido, con esclusivo
riferimento  alla prima applicazione della normativa, a partire dalla
seconda delle tre erogazioni previste.
  4.2 La normativa prevede che, nel caso in cui il  capitale  proprio
investito  nell'iniziativa  sia  costituito anche da una parte nuova,
l'impresa debba produrre, prima dell'erogazione  delle  agevolazioni,
le  particolari  documentazioni  previste  al  punto  3,  lettera  A,
dell'allegato  10  della  circolare  n.   38522/95.   Qualora   detta
documentazione  non  sia  stata  gia'  prodotta  dall'impresa in fase
istruttoria, viene, pertanto, indicata una specifica  condizione  nel
provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni.
  Dal  momento  che  la  parte nuova del capitale proprio puo' essere
costituita, indifferentemente, da aumenti  di  capitale  sociale,  da
conferimenti  dei  soci  in  c/aumento  del  capitale stesso, ovvero,
limitatamente agli anni solari di realizzazione  del  programma  gia'
trascorsi,  da  utili  accantonati  a  bilancio  e/o  da ammortamenti
anticipati effettuati nel periodo, utili  ed  ammortamenti  al  netto
delle  eventuali  perdite  registrate nel periodo stesso, l'eventuale
condizione  indicata  nel  provvedimento  di  concessione,  ancorche'
riferita  agli  aumenti  di  capitale sociale e/o ai conferimenti dei
soci, si intende soddisfatta con l'acquisizione, da parte della banca
concessionaria, della documentazione utile a comprovare l'apporto  di
nuovo   capitale   proprio,  in  una  o  piu'  delle  forme  suddette
consentite,  fino  al   raggiungimento   dell'ammontare   complessivo
indicato  nella condizione riportata nel provvedimento di concessione
medesimo.
5. Documentazione finale di  spesa  (punto  8.2  della  circolare  n.
38522/95).
  Per i programmi gia' ultimati alla data del ricevimento del decreto
di   concessione   provvisoria,   il  termine  di  sei  mesi  per  la
trasmissione della documentazione finale di spesa, di  cui  al  punto
8.2  della  circolare  n.  38522/95,  decorre dalla medesima data del
ricevimento.
6. Operazioni di locazione finanziaria in "pool".
  Nel caso di iniziative da realizzare, in tutto o in parte,  con  il
sistema  della  locazione  finanziaria,  l'istituto  collaboratore  a
carico del quale sono previsti gli adempimenti e  le  responsabilita'
di  cui  al  decreto  ministeriale  n.  527/1995  ed  alle successive
circolari esplicative, puo' essere il capofila di un "pool" al  quale
aderiscano  piu'  istituti collaboratori, ciascuno per la frazione di
propria competenza degli investimenti dell'iniziativa da agevolare. A
tal fine:
   restano fermi, a carico del capofila, tutti i suddetti adempimenti
e le responsabita', anche in nome e per conto  degli  altri  istituti
aderenti al "pool";
   tutti   gli   istituti  collaboratori  del  "pool"  devono  essere
convenzionati con almeno una delle banche concessionarie;  l'istituto
capofila,  in  particolare,  deve  essere  convenzionato con la banca
concessionaria  indicata  dalla  ditta  nel  modulo  di  domanda  per
l'istruttoria della domanda medesima;
   tra  i  suddetti  istituti deve essere sottoscritta una specifica,
formale  convenzione  di  "pool",  una  per  ciascuna  iniziativa  da
agevolare,  che,  oltre  a  regolamentare  i rapporti tra le parti ed
indicare gli adempimenti e le responsabilita' del capofila come sopra
specificato, indichi la suddivisione dell'investimento.
  L'impresa  che  intenda  avvalersi  di  un   "pool"   di   istituti
collaboratori  per  la  realizzazione  della propria iniziativa, deve
inviare la domanda all'istituto capofila  il  quale,  accertatane  la
completezza  e  compilato,  nell'ultima  pagina del modulo, lo spazio
allo stesso  riservato  con  riferimento  all'intero  intervento  del
"pool" medesimo, la trasmette alla banca concessionaria designata per
l'istruttoria,   allegando   alla   stessa,   oltre   alla   prevista
documentazione, anche copia della suddetta convenzione.
  La banca concessionaria verifica, anche attraverso la  convenzione,
la sussistenza delle condizioni sopra riportate.
                                                 Il Ministro: BERSANI