Al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Alle facolta' di medicina veterinaria All'Istituto superiore di sanita' Agli istituti zooprofilattici sperimentali Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale Al presidente della giunta provinciale di Bolzano Al presidente della giunta provinciale di Trento Alla Federazione nazionale ordini dei medici veterinari Al S.I.VE.M.P. Al S.I.VE.L.P. Alla SCIVAC - Societa' culturale italiana veterinaria per animali da compagnia All'A.I.S.A. Alla Vetindustria All'Assalzoo All'A.I.A. - Associazione italiana allevatori All'A.N.A.S. All'U.N.A. Si richiama l'attenzione di tutte le figure professionali coinvolte nella conduzione delle sperimentazioni cliniche sulla definizione, da parte della commissione dell'Unione europea, delle allegate linee-guida sulla sperimentazione negli animali dei medicinali veterinari. Tali linee direttrici prevedono che i medicinali veterinari, per i quali verra' presentata domanda di registrazione a partire dal 1 gennaio 1998, dovranno essere supportati da studi di efficacia in campo eseguiti secondo i principi di buona pratica clinica. Pertanto tenendo conto dell'esigenza di individuare una procedura che garantisca la sicurezza del consumatore, il benessere dell'animale e la qualita' del prodotto, e' necessario che in Italia le sperimentazioni in campo dei medicinali veterinari vengano eseguite secondo i principi descritti nelle allegate linee-guida e si ottengano, quindi, risultati riconosciuti a livello europeo. Cio' premesso, si sottolinea che la sperimentazione clinica in campo dei medicinali veterinari, fatta salva la disciplina che tutela il benessere degli animali impiegati a fini sperimentali e/o scientifici di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 e i relativi indirizzi forniti con la circolare n. 8 del 22 aprile 1994, deve effettuarsi secondo le modalita' di seguito indicate. Chiunque intenda condurre prove cliniche relative a medicinali veterinari deve presentare domanda di autorizzazione al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria ed inviarne copia all'Istituto superiore di sanita' - Laboratorio di veterinaria. La suddetta istanza da inviare al Ministero della sanita' ed all'Istituto superiore di sanita' dovra' essere corredata dai seguenti allegati: 1) comunicazione inoltrata almeno novanta giorni prima dell'inizio della sperimentazione all'assessorato alla sanita' della regione interessata dalla sperimentazione, alla A.S.L competente per territorio, o, qualora la sperimentazione venga condotta in luoghi diversi, alle diverse AA.SS.LL. competenti; 2) protocollo sperimentale conforme alle linee-guida allegate, datato e sottoscritto dal responsabile della sperimentazione e dal richiedente la sperimentazione stessa, se diverso; 3) scheda tecnica che contenga sia per gli animali da reddito che per quelli da affezione le seguenti informazioni: A) indicazione del responsabile della sperimentazione; B) indicazione del sito o dei siti, o in alternativa almeno della A.S.L. competente o delle AA.SS.LL. competenti per territorio, in cui verra' effettuata la sperimentazione; C) specie animali da sottoporre alla sperimentazione e numero indicativo degli animali da trattare; D) durata indicativa del trattamento; E) dati relativi all'impatto ambientale del prodotto in sperimentazione; F) indicazione dei tempi di sospensione proposti (solo per gli animali da reddito); G) curriculum vitae del responsabile della sperimentazione; H) consenso del proprietario degli animali allo svolgimento della sperimentazione; I) numero dei trattamenti previsti e quantita' di medicinali veterinari da utilizzare; L) numero indicativo degli animali inclusi nella sperimentazione, specificando per ogni specie il numero dei controlli e dei trattati; M) informazioni preliminari di farmaco-tossicologia. Per i soli animali da reddito tali informazioni devono anche essere idonee a giustificare i tempi di sospensione proposti ed il metodo utilizzato per la determinazione dei residui; N) indicazione sulla destinazione degli animali sottoposti alla sperimentazione (distruzione o invio al macello) e dei loro prodotti; O) dichiarazione del richiedente la sperimentazione sulla sicurezza del prodotto evidenziata a seguito dell'esecuzione di prove pre-cliniche. Le comunicazioni da inoltrare all'assessorato alla sanita' della regione interessata dalla sperimentazione, alla A.S.L. competente per territorio o alle diverse AA.SS.LL. dovranno contenere, le informazioni elencate al punto 3), lettere A), B), C), D), E), F) e H). Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 1) la A.S.L. competente per territorio o le AA.SS.LL. competenti devono inviare al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria - gli eventuali rilievi ed osservazioni. Trascorso tale periodo questa amministrazione riterra' che non esistono fattori ostativi allo svolgimento della sperimentazione nell'ambito territoriale di competenza della A.S.L. interessata. Il Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria - previa verifica del protocollo sperimentale, della scheda tecnica, degli eventuali rilievi ed osservazioni pervenuti dalle AA.SS.LL. e successivamente all'acquisizione del parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, procede all'invio della specifica autorizzazione, con eventuali modifiche apportate, al richiedente e ne informa la regione e la A.S.L. competente per territorio. L'inizio della sperimentazione e' subordinato all'acquisizione della suddetta autorizzazione da parte del richiedente, che dovra' comunicare la data di inizio della sperimentazione stessa al Ministero della sanita', alla regione ed alla A.S.L. competente per territorio o alle diverse AA.SS.LL. competenti, qualora tale data non sia gia' stata comunicata all'atto della presentazione della domanda. Nel caso in cui, trascorsa una settimana dalla scadenza del termine dei previsti novanta giorni, il Ministero della sanita' non abbia rilasciato un parere sfavorevole alla sperimentazione, il richiedente puo' iniziare la sperimentazione previa comunicazione allo stesso Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria. In questo caso, tuttavia, rimane salva per il Ministero della sanita' la facolta' di intervenire nel merito anche durante la sperimentazione stessa, modificandone eventuali parametri che l'Istituto superiore di sanita', qualora abbia concluso l'esame del protocollo sperimentale oltre il tempo previsto, dovesse verificare non idonei a garantire la sicurezza degli animali. Alle AA.SS.LL., in quanto Autorita' sanitarie locali, spettano i compiti di controllo e vigilanza sulla sperimentazione clinica di campo. E' necessario, infine, porre l'attenzione sul fatto che la presente circolare rappresenta solo un primo intervento che fornisce indicazioni di carattere informativo e procedurale alle quali tutti i soggetti interessati sono tenuti ad uniformarsi. A questa circolare fara' seguito l'emanazione da parte del Ministro della sanita' di un provvedimento in materia. Tale provvedimento terra' conto anche delle procedure applicative che verranno eventualmente definite a livello comunitario in maniera armonizzata per tutti gli Stati membri. Inoltre, al fine di avviare un'indagine conoscitiva, si invitano tutti coloro che - in qualita' di responsabili della sperimentazione intendano operare secondo le norme di buona pratica clinica allegate, a presentare al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente circolare, una "dichiarazione di intenti" dalla quale si evincano almeno i seguenti dati: organigramma del personale operante nell'attivita' di sperimentazione; organizzazione operativa delle attivita' sperimentali; modalita' di gestione ed elaborazione dei dati. Il Ministro: BINDI