Al  Ministero  dell'universita'   e
                                  della    ricerca    scientifica   e
                                  tecnologica
                                  Alle    facolta'    di     medicina
                                  veterinaria
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali
                                  Ai presidenti  delle  giunte  delle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Ai  presidenti  delle  giunte delle
                                  regioni a statuto speciale
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Trento
                                  Alla Federazione  nazionale  ordini
                                  dei medici veterinari
                                  Al S.I.VE.M.P.
                                  Al S.I.VE.L.P.
                                  Alla  SCIVAC  -  Societa' culturale
                                  italiana veterinaria per animali da
                                  compagnia
                                  All'A.I.S.A.
                                  Alla Vetindustria
                                  All'Assalzoo
                                  All'A.I.A. - Associazione  italiana
                                  allevatori
                                  All'A.N.A.S.
                                  All'U.N.A.
  Si richiama l'attenzione di tutte le figure professionali coinvolte
nella conduzione delle sperimentazioni cliniche sulla definizione, da
parte   della   commissione   dell'Unione   europea,  delle  allegate
linee-guida  sulla  sperimentazione  negli  animali  dei   medicinali
veterinari.
  Tali  linee direttrici prevedono che i medicinali veterinari, per i
quali verra' presentata domanda di  registrazione  a  partire  dal  1
gennaio  1998,  dovranno  essere  supportati da studi di efficacia in
campo eseguiti secondo i principi di buona pratica clinica.
  Pertanto tenendo conto dell'esigenza di individuare  una  procedura
che   garantisca   la   sicurezza   del   consumatore,  il  benessere
dell'animale e la qualita' del prodotto, e' necessario che in  Italia
le   sperimentazioni  in  campo  dei  medicinali  veterinari  vengano
eseguite secondo i principi descritti nelle allegate linee-guida e si
ottengano, quindi, risultati riconosciuti a livello europeo.
  Cio' premesso, si sottolinea  che  la  sperimentazione  clinica  in
campo dei medicinali veterinari, fatta salva la disciplina che tutela
il   benessere  degli  animali  impiegati  a  fini  sperimentali  e/o
scientifici di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 e i
relativi indirizzi forniti con la circolare n. 8 del 22 aprile  1994,
deve effettuarsi secondo le modalita' di seguito indicate.
  Chiunque  intenda  condurre  prove  cliniche  relative a medicinali
veterinari deve presentare domanda  di  autorizzazione  al  Ministero
della  sanita'  -  Dipartimento  degli  alimenti e nutrizione e della
sanita' pubblica veterinaria ed inviarne copia all'Istituto superiore
di sanita' - Laboratorio di veterinaria.
  La suddetta istanza  da  inviare  al  Ministero  della  sanita'  ed
all'Istituto   superiore  di  sanita'  dovra'  essere  corredata  dai
seguenti allegati:
   1) comunicazione inoltrata almeno novanta giorni prima dell'inizio
della sperimentazione  all'assessorato  alla  sanita'  della  regione
interessata   dalla   sperimentazione,   alla  A.S.L  competente  per
territorio, o, qualora la sperimentazione venga  condotta  in  luoghi
diversi, alle diverse AA.SS.LL. competenti;
   2)  protocollo  sperimentale  conforme  alle linee-guida allegate,
datato e sottoscritto dal responsabile della  sperimentazione  e  dal
richiedente la sperimentazione stessa, se diverso;
   3)  scheda tecnica che contenga sia per gli animali da reddito che
per quelli da affezione le seguenti informazioni:
    A) indicazione del responsabile della sperimentazione;
    B) indicazione del sito o dei siti, o in alternativa almeno della
A.S.L. competente o delle AA.SS.LL. competenti per territorio, in cui
verra' effettuata la sperimentazione;
    C) specie animali da sottoporre  alla  sperimentazione  e  numero
indicativo degli animali da trattare;
    D) durata indicativa del trattamento;
    E)   dati   relativi   all'impatto  ambientale  del  prodotto  in
sperimentazione;
    F) indicazione dei tempi di sospensione proposti  (solo  per  gli
animali da reddito);
    G) curriculum vitae del responsabile della sperimentazione;
    H) consenso del proprietario degli animali allo svolgimento della
sperimentazione;
    I)  numero  dei  trattamenti  previsti  e quantita' di medicinali
veterinari da utilizzare;
    L) numero indicativo degli animali inclusi nella sperimentazione,
specificando per ogni specie il numero dei controlli e dei trattati;
    M) informazioni preliminari di farmaco-tossicologia. Per  i  soli
animali  da  reddito  tali  informazioni devono anche essere idonee a
giustificare i tempi di sospensione proposti ed il metodo  utilizzato
per la determinazione dei residui;
    N)  indicazione  sulla destinazione degli animali sottoposti alla
sperimentazione (distruzione o invio al macello) e dei loro prodotti;
    O)  dichiarazione  del  richiedente  la   sperimentazione   sulla
sicurezza del prodotto evidenziata a seguito dell'esecuzione di prove
pre-cliniche.
  Le  comunicazioni  da  inoltrare all'assessorato alla sanita' della
regione interessata dalla sperimentazione, alla A.S.L. competente per
territorio  o  alle  diverse   AA.SS.LL.   dovranno   contenere,   le
informazioni  elencate  al punto 3), lettere A), B), C), D), E), F) e
H).
  Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di  cui  al
punto   1)  la  A.S.L.  competente  per  territorio  o  le  AA.SS.LL.
competenti devono inviare al Ministero della sanita'  -  Dipartimento
degli  alimenti  e  nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria -
gli eventuali rilievi ed osservazioni. Trascorso tale periodo  questa
amministrazione  riterra'  che  non  esistono  fattori  ostativi allo
svolgimento  della  sperimentazione   nell'ambito   territoriale   di
competenza della A.S.L. interessata.
  Il   Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento  degli  alimenti  e
nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria - previa verifica del
protocollo  sperimentale,  della  scheda  tecnica,  degli   eventuali
rilievi  ed  osservazioni pervenuti dalle AA.SS.LL. e successivamente
all'acquisizione del parere  favorevole  dell'Istituto  superiore  di
sanita',  entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, procede
all'invio della specifica  autorizzazione,  con  eventuali  modifiche
apportate,  al  richiedente  e  ne  informa  la  regione  e la A.S.L.
competente per territorio.
  L'inizio  della  sperimentazione  e'  subordinato  all'acquisizione
della  suddetta  autorizzazione  da parte del richiedente, che dovra'
comunicare  la  data  di  inizio  della  sperimentazione  stessa   al
Ministero  della  sanita', alla regione ed alla A.S.L. competente per
territorio o alle diverse AA.SS.LL. competenti, qualora tale data non
sia gia' stata comunicata all'atto della presentazione della domanda.
  Nel caso in cui, trascorsa una settimana dalla scadenza del termine
dei previsti novanta giorni, il Ministero  della  sanita'  non  abbia
rilasciato un parere sfavorevole alla sperimentazione, il richiedente
puo'  iniziare  la  sperimentazione  previa comunicazione allo stesso
Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti e nutrizione  e
della  sanita' pubblica veterinaria. In questo caso, tuttavia, rimane
salva per il Ministero della sanita' la facolta' di  intervenire  nel
merito   anche   durante  la  sperimentazione  stessa,  modificandone
eventuali parametri che  l'Istituto  superiore  di  sanita',  qualora
abbia  concluso  l'esame  del  protocollo sperimentale oltre il tempo
previsto, dovesse verificare non  idonei  a  garantire  la  sicurezza
degli animali.
  Alle  AA.SS.LL.,  in  quanto Autorita' sanitarie locali, spettano i
compiti di controllo e vigilanza  sulla  sperimentazione  clinica  di
campo.
  E' necessario, infine, porre l'attenzione sul fatto che la presente
circolare   rappresenta   solo   un  primo  intervento  che  fornisce
indicazioni di carattere informativo e procedurale alle quali tutti i
soggetti interessati sono tenuti ad uniformarsi. A  questa  circolare
fara'  seguito l'emanazione da parte del Ministro della sanita' di un
provvedimento in materia. Tale provvedimento terra' conto anche delle
procedure applicative che verranno eventualmente definite  a  livello
comunitario in maniera armonizzata per tutti gli Stati membri.
  Inoltre,  al  fine  di avviare un'indagine conoscitiva, si invitano
tutti coloro che - in qualita' di responsabili della  sperimentazione
intendano operare secondo le norme di buona pratica clinica allegate,
a presentare al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti
e  nutrizione  e  della  sanita' pubblica veterinaria, entro sei mesi
dalla pubblicazione della presente circolare, una  "dichiarazione  di
intenti" dalla quale si evincano almeno i seguenti dati:
   organigramma    del    personale    operante   nell'attivita'   di
sperimentazione;
   organizzazione operativa delle attivita' sperimentali;
   modalita' di gestione ed elaborazione dei dati.
                                                   Il Ministro: BINDI