IL DIRETTORE GENERALE
           PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  20,  comma  1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  al
finanziamento  di  interventi in materia di ristrutturazione edilizia
sanitaria e di ammodernamento tecnologico  del  patrimonio  sanitario
pubblico,  mediante  operazioni di mutuo da effettuare nel limite del
95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI,  con
la  Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito
all'uopo abilitati;
  Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre  1992,
n.  500,  il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui
contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del  predetto  art.  20,
sono  a  carico  del  Fondo  sanitario nazionale di conto capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col  Ministro
della  sanita',  16  luglio  1993,  con  il  quale  sono stabilite le
procedure per la contrazione dei mutui  e  i  rimborsi  dei  relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2  dell'art.  8 del menzionato
decreto del Ministro del  tesoro,  di  concerto  col  Ministro  della
sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti
comunichera'   al  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali,  con  valuta
30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;
  Visto  il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 013 con il quale si e'
dato corso  all'impegno  delle  prime  rate  semestrali  delle  venti
previste,  scadenza  30  giugno-31  dicembre,  a  favore  della Cassa
depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art.  20  della
legge n. 67/1988, alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;
  Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 00847 del 1 aprile
1996,  con  la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme,
quali seconde rate semestrali delle 20 previste (valuta  31  dicembre
1996)  per  oneri  di  ammortamento  di  mutui  concessi alle regioni
Molise,  Liguria  e  Abruzzo  per  un  importo  complessivo   di   L.
3.348.255.161;
  Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551 per l'esercizio
1996;
  Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap.
7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio
e  della  programmazione economica, per il 1996, la somma complessiva
di L. 3.348.255.161 a favore della  Cassa  depositi  e  prestiti  per
mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 3.348.255.161 e' impegnata, per il 1996,
a favore della Cassa depositi e prestiti secondo lo schema di seguito
indicato:
                 Regioni                    Importi in lire
                   __                              __
Regione Molise                               1.843.047.817
Regione Liguria                              1.278.052.991
Regione Abruzzo                                227.154.353
                                            ______________
                             Totale   . . .  3.348.255.161