IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli  impiegati
civili dello Stato;
  Vista  la  legge  29  ottobre  1991,  n.  358, recante norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,  n.
287,  con il quale e' stato emanato il regolamento degli uffici e del
personale  del  Ministero  delle   Finanze,   in   attuazione   della
sopramenzionata  legge  n.  358 del 1991, ed in particolare l'art. 82
del regolamento stesso, contenente norme  transitorie  per  la  prima
copertura dei posti vacanti nei profili professionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 gennaio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 12 gennaio  1993,  con
il  quale  sono  stati  determinati la composizione delle commissioni
esaminatrici nonche' i criteri di valutazione dei titoli dei concorsi
per la copertura dei posti disponibili nei profili  professionali  di
cui al comma 3 dell'art. 10 della menzionata legge n. 358 del 1991;
  Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1993, registrati alla Corte
dei  conti  il  21  gennaio  1993,  con  i quali sono stati indetti i
concorsi per il conferimento di posti disponibili al 21  maggio  1992
nei     profili    professionali    delle    qualifiche    funzionali
dell'Amministrazione finanziaria;
  Visti i ricorsi al  TAR  del  Lazio,  con  istanza  incidentale  di
sospensione,  con  i  quali  la  CONFEDIR  - DIRSTAT nonche' numerosi
dipendenti  del   Ministero   hanno,   tra   l'altro,   impugnato   i
sopramenzionati  decreti  ministeriali  11  gennaio 1993 e 15 gennaio
1993;
  Vista la decisione n. 470/96 dell'11 marzo 1996, con  la  quale  il
TAR  del  Lazio  -  Sezione  II,  pronunciandosi  sui citati ricorsi,
previamente riuniti, ha accolto il gravame prodotto dalla CONFEDIR  -
DIRSTAT  per  l'unico  motivo  riguardante  la  mancata  convocazione
dell'organizzazione ricorrente per l'acquisizione dell'intesa di  cui
al  citato  art.  82  e  per  l'effetto ha annullato, tra l'altro, il
ripetuto  decreto  ministeriale  11   gennaio   1993   nonche',   per
illegittimita' derivata, tutti i bandi di concorso impugnati;
  Vista,  in  particolare,  la  statuizione  con  la quale il giudice
amministrativo ha ritenuta fondata  la  doglianza  della  CONFEDIR  -
DIRSTAT  circa la mancata ammissione della stessa alla partecipazione
all'intesa, siglata in data 8 gennaio  1993,  tra  amministrazione  e
organizzazioni   sindacali   maggiormente   reppresentative,   intesa
stipulata in applicazione, tra l'altro, del menzionato  art.  82  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  maggio 1992, n. 287,
concernente   il   regolamento   degli   uffici   e   del   personale
dell'Amministrazione  finanziaria,  emanato in attuazione della legge
29 ottobre 1991, n. 358;
  Considerato  il  preminente interesse dell'amministrazione, nonche'
quello dell'utenza, ad un  celere  espletamento  delle  procedure  in
questione   al  fine  di  ovviare  all'ulteriore  aggravamento  delle
situazione di disagio gia' in atto a  causa  dell'elevato  numero  di
uffici  privi  di  alcune  delle professionalita' proprie dei profili
professionali ai quali si riferiscono i posti messi a concorso;
  Avuto, altresi', riguardo alle legittime aspettative del  personale
che  ha  prodotto  domanda  di  partecipazione alle piu' volte citate
procedure concorsuali;
  Considerato che, in esecuzione del  giudicato  della  decisione  in
parola,   si   e'   proceduto   ad   una   nuova  convocazione  delle
organizzazioni sindacali comprendendo  nel  novero  delle  stesse  la
CONFEDIR  - DIRSTAT, al fine di sanare il vizio di procedura rilevato
dal giudice amministrativo;
  Vista la nuova ipotesi di accordo, il cui contenuto e'  identico  a
quello  dell'intesa  raggiunta l'8 gennaio 1993, sottoscritta in data
24  luglio  1996  dalle  organizzazioni   sindacali   di   categoria,
relativamente  all'intesa  sui  criteri di valutazione dei titoli che
formeranno oggetto di valutazione nell'ambito dei menzionati concorsi
per il conferimento di posti vacanti nei profili professionali;
  Considerato che le valutazioni dei  titoli  gia'  effettuate  dalle
commissioni  esaminatrici  non  sono  influenzate da una modifica dei
criteri stessi e che, pertanto, per il principio  di  salvezza  degli
atti  amministrativi,  la  validita'  delle medesime valutazioni puo'
essere conservata;
  Considerato che i bandi di concorso di cui ai decreti  ministeriali
15   gennaio   1993   sono   stati   annullati   esclusivamente   per
illegittimita' derivata, perche' attingono dai  precitati  decreti  i
criteri di scelta dei vincitori;
  Considerato  che  l'acquisizione dell'intesa ex art. 82 del decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  287/1992,  ora  per  allora,  a
seguito  della  nuova  ipotesi  di accordo e l'integrale conferma dei
criteri  di  valutazione  possano  far   venir   meno   tale   stessa
illegittimita' derivata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli di cui all'art.
82,  comma  1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992,  n.  287,  sono  composte  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art.  9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
giugno 1986 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.