IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale e' stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle Finanze, in attuazione della sopramenzionata legge n. 358 del 1991, ed in particolare l'art. 82 del regolamento stesso, contenente norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nei profili professionali; Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1993, con il quale sono stati determinati la composizione delle commissioni esaminatrici nonche' i criteri di valutazione dei titoli dei concorsi per la copertura dei posti disponibili nei profili professionali di cui al comma 3 dell'art. 10 della menzionata legge n. 358 del 1991; Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1993, registrati alla Corte dei conti il 21 gennaio 1993, con i quali sono stati indetti i concorsi per il conferimento di posti disponibili al 21 maggio 1992 nei profili professionali delle qualifiche funzionali dell'Amministrazione finanziaria; Visti i ricorsi al TAR del Lazio, con istanza incidentale di sospensione, con i quali la CONFEDIR - DIRSTAT nonche' numerosi dipendenti del Ministero hanno, tra l'altro, impugnato i sopramenzionati decreti ministeriali 11 gennaio 1993 e 15 gennaio 1993; Vista la decisione n. 470/96 dell'11 marzo 1996, con la quale il TAR del Lazio - Sezione II, pronunciandosi sui citati ricorsi, previamente riuniti, ha accolto il gravame prodotto dalla CONFEDIR - DIRSTAT per l'unico motivo riguardante la mancata convocazione dell'organizzazione ricorrente per l'acquisizione dell'intesa di cui al citato art. 82 e per l'effetto ha annullato, tra l'altro, il ripetuto decreto ministeriale 11 gennaio 1993 nonche', per illegittimita' derivata, tutti i bandi di concorso impugnati; Vista, in particolare, la statuizione con la quale il giudice amministrativo ha ritenuta fondata la doglianza della CONFEDIR - DIRSTAT circa la mancata ammissione della stessa alla partecipazione all'intesa, siglata in data 8 gennaio 1993, tra amministrazione e organizzazioni sindacali maggiormente reppresentative, intesa stipulata in applicazione, tra l'altro, del menzionato art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato in attuazione della legge 29 ottobre 1991, n. 358; Considerato il preminente interesse dell'amministrazione, nonche' quello dell'utenza, ad un celere espletamento delle procedure in questione al fine di ovviare all'ulteriore aggravamento delle situazione di disagio gia' in atto a causa dell'elevato numero di uffici privi di alcune delle professionalita' proprie dei profili professionali ai quali si riferiscono i posti messi a concorso; Avuto, altresi', riguardo alle legittime aspettative del personale che ha prodotto domanda di partecipazione alle piu' volte citate procedure concorsuali; Considerato che, in esecuzione del giudicato della decisione in parola, si e' proceduto ad una nuova convocazione delle organizzazioni sindacali comprendendo nel novero delle stesse la CONFEDIR - DIRSTAT, al fine di sanare il vizio di procedura rilevato dal giudice amministrativo; Vista la nuova ipotesi di accordo, il cui contenuto e' identico a quello dell'intesa raggiunta l'8 gennaio 1993, sottoscritta in data 24 luglio 1996 dalle organizzazioni sindacali di categoria, relativamente all'intesa sui criteri di valutazione dei titoli che formeranno oggetto di valutazione nell'ambito dei menzionati concorsi per il conferimento di posti vacanti nei profili professionali; Considerato che le valutazioni dei titoli gia' effettuate dalle commissioni esaminatrici non sono influenzate da una modifica dei criteri stessi e che, pertanto, per il principio di salvezza degli atti amministrativi, la validita' delle medesime valutazioni puo' essere conservata; Considerato che i bandi di concorso di cui ai decreti ministeriali 15 gennaio 1993 sono stati annullati esclusivamente per illegittimita' derivata, perche' attingono dai precitati decreti i criteri di scelta dei vincitori; Considerato che l'acquisizione dell'intesa ex art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992, ora per allora, a seguito della nuova ipotesi di accordo e l'integrale conferma dei criteri di valutazione possano far venir meno tale stessa illegittimita' derivata; Decreta: Art. 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli di cui all'art. 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono composte in conformita' a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.