IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e  stato  emanato  il regolamento recante nuova
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, 18
novembre 1987 e 5 dicembre 1990 con  i  quali  sono  state  apportate
alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 con il quale e' stata
apportata  una  modificazione  al  citato  disciplinare di produzione
consistente nell'integrale sostituzione del testo dell'art.  5  dello
stesso  ed  e' stata prevista dalla vendemmia 1997 la data di entrata
in vigore delle disposizioni contenute nel citato art. 5;
  Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto  dirigenziale  che
prevede  disposizioni  transitorie  con riguardo all'imbottigliamento
dei prodotti derivanti dalla vendemmia 1996 stabilendo l'obbligo, per
gli interessati che intendono  avvalersi  di  tali  disposizioni,  di
denunciare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto
dirigenziale   medesimo   all'ufficio   periferico   dell'Ispettorato
centrale repressione frodi competente per territorio le giacenze  dei
vini  che  s'intendono  imbottigliare  fuori  della zona prevista per
l'imbottigliamento dal citato art. 5;
  Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad  ottenere
il  differimento  del termine di dieci giorni previsto per presentare
le denuncie  delle  giacenze  come  sopra  specificato,  al  fine  di
assicurare agli interessati un adeguato margine di tempo per porre in
essere gli adempimenti di propria competenza;
  Considerato  che il citato decreto dirigenziale e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13  novembre  1996  e  quindi  in
avanzata fase di svolgimento delle operazioni connesse alla vendemmia
del  corrente anno, motivo per cui gli interessati effettivamente non
hanno avuto un margine  di  tempo  sufficiente  per  dar  corso  agli
adempimenti;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei vini nella riunione tenutasi nei giorni 20 e
21 novembre 1996, con il quale si accolgono le istanze  presentate  e
si   ritiene  urgente  provvedere  ad  emanare  disposizioni  atte  a
disciplinare  la   situazione   venutasi   a   determinare   con   la
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto 28 ottobre
1996  avvenuta  in data 13 novembre 1996, consentendo una proroga del
citato termine;
  Ritenuto di doversi provvedere, in conformita' al parere del citato
Comitato, alla emanazione di una disposizione che  preveda,  ai  fini
sopra   specificati,   una  proroga  del  termine  stabilito  per  la
presentazione delle denuncie delle giacenze di vini  a  denominazione
di   origine   controllata   "Frascati"   definendo  anche  in  quali
stabilimenti  situati  al  di   fuori   della   zona   prevista   per
l'imbottigliamento,  potranno  effettuarsi  le  dette  operazioni  di
imbottigliamento;
  Considerato  che  nel  testo  dell'art.  1,  del   citato   decreto
dirigenziale 28 ottobre 1996 e' stata erroneamente indicato il giorno
3  marzo  1996  in  luogo del 3 marzo 1966 quale data del decreto del
Presidente della Repubblica con il quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di origine controllata dei vini "Frascati" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione e  che  pertanto  si
rende necessario procedere ad apportare detta rettifica;
  Considerato  che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348  concernente   la   procedura   per   il   riconoscimento   delle
denominazioni   di  origine  e  l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione, prevede  che  le  denominazioni  di  origine  controllata
vengano   riconosciute   o   modificate  con  decreto  del  dirigente
responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art. 1 del decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 concernente  la
modifica   dell'art.   5   del   disciplinare   di  produzione  della
denominazione di origine  controllata  "Frascati",  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 266 del 13 novembre 1996, la data del decreto
del Presidente della Repubblica con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini "Frascati" erroneamente
indicata in "3 marzo 1996" deve intendersi rettificata  in  "3  marzo
1966".