IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 con il quale e' stata apportata una modificazione al citato disciplinare di produzione consistente nell'integrale sostituzione del testo dell'art. 5 dello stesso ed e' stata prevista dalla vendemmia 1997 la data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel citato art. 5; Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto dirigenziale che prevede disposizioni transitorie con riguardo all'imbottigliamento dei prodotti derivanti dalla vendemmia 1996 stabilendo l'obbligo, per gli interessati che intendono avvalersi di tali disposizioni, di denunciare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale medesimo all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio le giacenze dei vini che s'intendono imbottigliare fuori della zona prevista per l'imbottigliamento dal citato art. 5; Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere il differimento del termine di dieci giorni previsto per presentare le denuncie delle giacenze come sopra specificato, al fine di assicurare agli interessati un adeguato margine di tempo per porre in essere gli adempimenti di propria competenza; Considerato che il citato decreto dirigenziale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 1996 e quindi in avanzata fase di svolgimento delle operazioni connesse alla vendemmia del corrente anno, motivo per cui gli interessati effettivamente non hanno avuto un margine di tempo sufficiente per dar corso agli adempimenti; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione tenutasi nei giorni 20 e 21 novembre 1996, con il quale si accolgono le istanze presentate e si ritiene urgente provvedere ad emanare disposizioni atte a disciplinare la situazione venutasi a determinare con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto 28 ottobre 1996 avvenuta in data 13 novembre 1996, consentendo una proroga del citato termine; Ritenuto di doversi provvedere, in conformita' al parere del citato Comitato, alla emanazione di una disposizione che preveda, ai fini sopra specificati, una proroga del termine stabilito per la presentazione delle denuncie delle giacenze di vini a denominazione di origine controllata "Frascati" definendo anche in quali stabilimenti situati al di fuori della zona prevista per l'imbottigliamento, potranno effettuarsi le dette operazioni di imbottigliamento; Considerato che nel testo dell'art. 1, del citato decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 e' stata erroneamente indicato il giorno 3 marzo 1996 in luogo del 3 marzo 1966 quale data del decreto del Presidente della Repubblica con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e che pertanto si rende necessario procedere ad apportare detta rettifica; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. All'art. 1 del decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 concernente la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Frascati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 1996, la data del decreto del Presidente della Repubblica con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Frascati" erroneamente indicata in "3 marzo 1996" deve intendersi rettificata in "3 marzo 1966".