IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n.  691,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  16  febbraio  1995,  n.  35,  recante
disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle  zone  colpite  dalle
eccezionali  avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella
prima decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni  ed
integrazioni  e, in particolare, gli articoli 2 e 3 i quali prevedono
la corresponsione di  contributi  agli  interessi  sui  finanziamenti
concessi  dalle  banche  alle  imprese  danneggiate per il ripristino
degli impianti e delle strutture aziendali;
  Visto l'art. 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n.  364,
convertito,  con  modificazioni  dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438,
come novellato dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge  29  dicembre
1995,  n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1996, n. 74, il quale prevede che i mutui  contratti  precedentemente
alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attivita'
dalle  imprese  risultate  poi  danneggiate  dagli eventi alluvionali
possono essere convertiti nei mutui previsti per le imprese  medesime
dagli  articoli  2  e  3  della  legge  n.  35  del 1995 e successive
modificazioni, per il massimo dell'importo dei  danni  subiti  e  nei
limiti della garanzia e della durata previste;
  Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1995 recante condizioni e
modalita' dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari
settori   danneggiate   per   effetto  delle  eccezionali  avversita'
atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade  del  mese
di novembre 1994;
  Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1996 recante condizioni
e  modalita'  per  la  conversione  dei  predetti  mutui,  di seguito
denominato "decreto";
  Attesa  la  necessita'  di  ridefinire  la  tipologia   dei   mutui
ammissibili  alla  conversione e di specificare i valori attinenti al
mutuo originario che concorrono a determinare l'entita' del mutuo  da
convertire.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 1 del decreto e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1  (Soggetti beneficiari). - 1. Sono ammesse agli interventi
agevolativi  di  cui  al  presente  decreto  le   imprese   risultate
danneggiate  a  seguito  degli  eventi alluvionali del novembre 1994,
aventi diritto alle agevolazioni di cui agli articoli  2  e  3  della
legge n. 35 del 1995 a condizione che:
    a)  abbiano  contratto,  precedentemente alle alluvioni del 5 e 6
novembre 1994, mutui con banche per investimenti  produttivi.  A  tal
fine  per mutui si intendono le operazioni di finanziamento a medio e
lungo termine  con  le  quali  la  banca  mette  a  disposizione  del
beneficiario   una   somma   la  cui  erogazione  e'  subordinata  al
verificarsi delle condizioni dedotte nel contratto di finanziamento;
    b) non  abbiano  beneficiato,  per  l'intero  importo  dei  danni
subiti,  delle agevolazioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge
n. 35 del 1995".