IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 2 e 3 i quali prevedono la corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate per il ripristino degli impianti e delle strutture aziendali; Visto l'art. 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, come novellato dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, il quale prevede che i mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attivita' dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali possono essere convertiti nei mutui previsti per le imprese medesime dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti della garanzia e della durata previste; Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1995 recante condizioni e modalita' dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994; Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1996 recante condizioni e modalita' per la conversione dei predetti mutui, di seguito denominato "decreto"; Attesa la necessita' di ridefinire la tipologia dei mutui ammissibili alla conversione e di specificare i valori attinenti al mutuo originario che concorrono a determinare l'entita' del mutuo da convertire. Decreta: Art. 1. L'art. 1 del decreto e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Soggetti beneficiari). - 1. Sono ammesse agli interventi agevolativi di cui al presente decreto le imprese risultate danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994, aventi diritto alle agevolazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995 a condizione che: a) abbiano contratto, precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994, mutui con banche per investimenti produttivi. A tal fine per mutui si intendono le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma la cui erogazione e' subordinata al verificarsi delle condizioni dedotte nel contratto di finanziamento; b) non abbiano beneficiato, per l'intero importo dei danni subiti, delle agevolazioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995".