IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 80, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prescrive fra l'altro che le imprese di autoriparazione cui siano state affidate in concessione le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi debbano essere in possesso di attrezzature idonee alla correta esecuzione delle attivita' di verifica e di controllo; Visto l'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale stabilisce che le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell'appendice X al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 debbono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite; Considerato che il medesimo articolo 241, comma 2, stabilisce che le attrezzature di cui ai punti h) ed l), della suddetta appendice X debbono essere riconosciute idonee rispettivamente dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dall'Ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ma che appare comunque necessario dettare prescrizioni unifor mi anche per tali apparecchiature per assicurare il rispetto delle necessita' funzionali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; Considerato, peraltro, che le attrezzature di cui alla lettere e), f), l) sono gia' esaurientemente individuate nella citata appendice X e che pertanto le prescrizioni ivi contenute si assumono come dettate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e permettono quindi di procedere alle operazioni di approvazione, omologazione o riconoscimento di idoneita' da parte degli organi rispettivamente competenti; Vista la nota della Commissione euroea SG (95) D/4714 del 10 aprile 1995 con la quale e' stata avviata la procedura di infrazione 95/0224 nei confronti della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE, in relazione alla mancata notifica alla Commissione, ai sensi della direttiva 83/189/CEE, del decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653 "Norme di approvazione ed omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi"; Considerato che il regolamento adottato con il decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653, non ha prodotto effetti giuridici in quanto e' stato disapplicato dal Ministero dei trasporti e della navigazione che non ha proceduto al rilascio di alcuna omologazione secondo i principi ed i criteri in esso contenuti; Ritenuto di dover necessariamente provvedere all'abrogazione del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 25 luglio 1996 e ritenuto di non dover sostituire all'articolo 5, comma 3, la parola "accettate" con l'espressione "ritenute omologabili", cosi' come espresso dal medesimo Consiglio di Stato nella citata adunanza generale del 25 luglio 1996, in quanto l'articolo 5, comma 3, e' stato redatto secondo la formula in uso nella comunita' europea, cui lo schema di regolamento e' stato sottoposto nella forma da emendare, acquisendone il parere favorevole; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 04689 del 23 ottobre 1996); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653 e' abrogato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stata redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 80, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, e' il seguente: "9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8". - Il testo dell'art. 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' il seguente: "Art. 241 (Attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei veicoli). - 1. Le imprese di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. 2. Le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni della stessa stabilite. Le attrezzature di cui ai punti h) ed l) della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente dall'Istituto superiore di previdenza e sicurezza sul lavoro e dell'ufficio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) provvede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possano essere adottati con decreti ministeriali ed interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di 'regolamento', siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.