IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'articolo 80, comma 9, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992,  n.  285,  il  quale  prescrive  fra  l'altro che le imprese di
autoriparazione cui siano state affidate in concessione le  revisioni
dei  veicoli  a motore e dei loro rimorchi debbano essere in possesso
di attrezzature idonee alla correta  esecuzione  delle  attivita'  di
verifica e di controllo;
  Visto  l'articolo  241,  comma  2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  il  quale  stabilisce  che  le
attrezzature   di   cui   ai  punti  a),  b),  c),  d),  e),  f),  g)
dell'appendice X al titolo III  del  citato  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  495  del  1992  debbono  essere  approvate, od
omologate nel tipo, dalla  Direzione  generale  della  motorizzazione
civile  e  dei trasporti in concessione secondo le prescrizioni dalla
stessa stabilite;
  Considerato che il medesimo articolo 241, comma 2,  stabilisce  che
le  attrezzature di cui ai punti h) ed l), della suddetta appendice X
debbono  essere  riconosciute  idonee  rispettivamente  dall'Istituto
superiore  prevenzione  e sicurezza sul lavoro e dall'Ufficio metrico
del Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  ma
che  appare  comunque necessario dettare prescrizioni unifor mi anche
per tali apparecchiature per assicurare il rispetto delle  necessita'
funzionali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione;
  Considerato,  peraltro, che le attrezzature di cui alla lettere e),
f), l) sono gia' esaurientemente individuate nella citata appendice X
e che pertanto le prescrizioni ivi contenute si assumono come dettate
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 241, comma  2,  del  decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 495 del 1992 e permettono quindi
di  procedere  alle  operazioni  di  approvazione,   omologazione   o
riconoscimento  di  idoneita'  da  parte degli organi rispettivamente
competenti;
  Vista la nota della Commissione euroea SG (95) D/4714 del 10 aprile
1995 con la quale e' stata avviata la procedura di infrazione 95/0224
nei confronti della Repubblica italiana ai  sensi  dell'articolo  169
del Trattato CE, in relazione alla mancata notifica alla Commissione,
ai  sensi  della  direttiva  83/189/CEE,  del  decreto ministeriale 4
ottobre 1994, n. 653 "Norme di  approvazione  ed  omologazione  delle
attrezzature  tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore
e dei rimorchi";
  Considerato che il regolamento adottato con il decreto ministeriale
4 ottobre 1994, n. 653, non ha prodotto effetti giuridici  in  quanto
e' stato disapplicato dal Ministero dei trasporti e della navigazione
che  non  ha  proceduto  al rilascio di alcuna omologazione secondo i
principi ed i criteri in esso contenuti;
  Ritenuto di dover necessariamente  provvedere  all'abrogazione  del
citato decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 25 luglio  1996  e  ritenuto  di  non  dover  sostituire
all'articolo  5,  comma  3,  la  parola "accettate" con l'espressione
"ritenute omologabili", cosi' come espresso dal medesimo Consiglio di
Stato  nella  citata  adunanza generale del 25 luglio 1996, in quanto
l'articolo 5, comma 3, e' stato redatto secondo  la  formula  in  uso
nella  comunita'  europea,  cui  lo  schema  di  regolamento e' stato
sottoposto  nella  forma  da   emendare,   acquisendone   il   parere
favorevole;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 04689 del 23 ottobre 1996);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653 e' abrogato.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stata  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo dell'art. 80, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile
          1992, n.  285, come modificato dal decreto  legislativo  10
          settembre  1993, n.  360, e' il seguente: "9. Le imprese di
          cui al comma 8 devono  essere  in  possesso  dei  requisiti
          tecnico-professionali,  di  attrezzature e di locali idonei
          al  corretto  esercizio  delle  attivita'  di  verifica   e
          controllo  per  le revisioni, precisati nel regolamento; il
          titolare della  ditta  o,  in  sua  vece,  il  responsabile
          tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e
          professionali  precisati  nel  regolamento.  Tali requisiti
          devono  sussistere   durante   tutto   il   periodo   della
          concessione.   Il  Ministro  dei  trasporti  definisce  con
          proprio decreto le modalita' tecniche e amministrative  per
          le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8".
             - Il testo dell'art. 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
          495, e' il seguente:
             "Art.  241  (Attrezzature  delle  imprese abilitate alla
          revisione dei veicoli). - 1. Le imprese di cui all'art. 80,
          comma 8,  del  codice,  per  effettuare  la  revisione  dei
          veicoli   immatricolati   nelle  province  individuate  dal
          Ministro  dei  trasporti,  al  fine   dell'affidamento   in
          concessione  delle  revisioni  di  cui  al  comma indicato,
          devono essere dotate delle  attrezzature  e  strumentazioni
          indicate nell'appendice X al presente titolo.
             2.  Le  attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e),
          f), g), della suddetta appendice devono  essere  approvate,
          od  omologate  nel  tipo,  dalla  Direzione  generale della
          M.C.T.C., secondo le prescrizioni della  stessa  stabilite.
          Le  attrezzature  di  cui  ai punti h) ed l) della suddetta
          appendice    devono     essere     riconosciute     idonee,
          rispettivamente  dall'Istituto  superiore  di  previdenza e
          sicurezza  sul  lavoro   e   dell'ufficio   del   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della
          M.C.T.C.  aggiorna con propri provvedimenti la normativa di
          cui  al presente articolo, in relazione all'evolversi della
          tecnologia relativa ai veicoli ed  alle  strumentazioni  ed
          attrezzature necessarie per il loro controllo".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri) provvede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possano  essere  adottati  con
          decreti  ministeriali  ed interministeriali, ferma restando
          la necessita' di apposita  autorizzazione  da  parte  della
          legge.  I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati  dal  Governo.  Essi  debbono  essere comunicati al
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro
          emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che
          gli  anzidetti  regolamenti debbano recare la denominazione
          di  'regolamento',  siano  adottati   previo   parere   del
          Consiglio   di   Stato,   sottoposti   al   visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.