IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, e l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' dei quali restano ferme le competenze degli organi statali in materia di ordini e collegi professionali; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e collegi professionali; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanita' le predette funzioni amministrative riservate allo Stato; Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, gli articoli 1 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e l'art. 1 del decreto ministeriale 16 settembre 1994, n. 657; Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani; Decreta: Art. 1. Strutture sanitarie veterinarie private 1. Vengono considerate strutture sanitarie veterinarie private: gli ambienti e i locali ove il medico veterinario esercita la sua professione. 2. Queste strutture non devono avere comunicazione con altri ambienti o locali dove si svolgono attivita' diverse.