IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 4, e l'art. 30  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, in virtu' dei quali restano ferme
le competenze degli organi statali in materia  di  ordini  e  collegi
professionali;
  Visto  l'art.  6  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva
allo Stato  le  funzioni  amministrative  concernenti  gli  ordini  e
collegi professionali;
  Visto  l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che
attribuisce  al  Ministero  della  sanita'   le   predette   funzioni
amministrative riservate allo Stato;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10
giugno 1955, n. 854, gli articoli 1 e 4 della legge 5 febbraio  1992,
n.  175,  e  l'art.  1 del decreto ministeriale 16 settembre 1994, n.
657;
  Sentita  la  Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  veterinari
italiani;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Strutture sanitarie veterinarie private
  1. Vengono considerate strutture sanitarie veterinarie private: gli
ambienti  e  i  locali  ove  il  medico  veterinario  esercita la sua
professione.
  2. Queste  strutture  non  devono  avere  comunicazione  con  altri
ambienti o locali dove si svolgono attivita' diverse.