IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennita' giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del tesoro con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio; Visto il proprio decreto 24 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 26 giugno 1990, riguardante la determinazione delle diarie per le missioni all'estero a decorrere dal 1 luglio 1990 nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al decreto stesso; Visto il proprio decreto 29 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996, riguardante l'adeguamento delle diarie di missione nel territorio della ex Jugoslavia; Considerata la necessita' di determinare le diarie di missione per gli Stati di nuova formazione; Ravvisata l'opportunita' di aggiornare le diarie di missione per i seguenti Paesi: Giappone, Gibuti, Grecia, Iran, Malta, Portogallo, in relazione all'andamento del costo della vita locale e del rapporto fra le valute locali e il dollaro statunitense; Decreta: 1. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale statale indicato nella tabella A del decreto ministeriale 24 maggio 1990 sono fissate, a decorrere dalla data del presente decreto, nelle seguenti misure per ciascuno dei sottoindicati Paesi: Gruppi di personale Paese Valuta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - - - - - - - - - - - - - Armenia $ USA 130 117 101 101 90 90 90 90 90 70 70 Azerbaigian $ USA 130 117 101 101 90 90 90 90 90 70 70 Bielorussia $ USA 130 117 101 101 90 90 90 90 90 70 70 Ceca Rep. $ USA 130 119 103 103 93 93 93 93 93 71 71 Eritrea $ USA 119 107 97 97 83 83 83 83 83 64 64 Estonia $ USA 130 117 101 101 90 90 90 90 90 70 70 Georgia $ USA 130 117 101 101 90 90 90 90 90 70 70 Germania $ USA 245 217 194 194 166 166 166 166 166 134 134 Giappone $ USA 225 197 183 183 154 154 154 154 154 128 128 Tokio $ USA 270 237 212 212 184 184 184 184 184 146 146 Gibuti $ USA 119 107 97 97 83 83 83 83 83 64 64 Grecia $ USA 113 102 86 86 75 75 75 75 75 59 59 Kazakistan $ USA 130 117 101 101 90 90 90 90 90 70 70 Kirghizistan $ USA 130 117 101 101 90 90 90 90 90 70 70 Iran $ USA 109 93 83 83 71 71 71 71 71 56 56 Lettonia $ USA 130 117 101 101 90 90 90 90 90 70 70 Lituania $ USA 130 117 101 101 90 90 90 90 90 70 70 Malta $ USA 113 102 86 86 75 75 75 75 75 59 59 Moldavia $ USA 130 117 101 101 90 90 90 90 90 70 70 Portogallo $ USA 119 106 94 94 81 81 81 81 81 65 65 Russia Fed. $ USA 130 117 101 101 90 90 90 90 90 70 70 Mosca $ USA 178 158 140 140 121 121 121 121 121 98 98 Slovacchia $ USA 130 119 103 103 93 93 93 93 93 71 71 Tagikistan $ USA 130 117 101 101 90 90 90 90 90 70 70 Turkmenistan $ USA 130 117 101 101 90 90 90 90 90 70 70 Ucraina $ USA 130 117 101 101 90 90 90 90 90 70 70 Uzbekistan $ USA 130 117 101 101 90 90 90 90 90 70 70 2. Le diarie previste al comma 1 sostituiscono ed integrano quelle stabilite per i corrispondenti Paesi con il decreto del Ministro del tesoro 24 maggio 1990. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 1996 Il Ministro: CIAMPI