IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio  decreto  3  giugno  1926,  n. 941, riguardante il
trattamento   di   missione   all'estero   spettante   al   personale
dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971,  n.  286,  secondo il quale le indennita' giornaliere spettanti
per gli incarichi di missione all'estero  sono  stabilite  Paese  per
Paese,  direttamente  in  valuta  locale od in altra valuta, al netto
delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate  dal  Ministro
del  tesoro  con  propri  decreti  in  rapporto alle variazioni delle
condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese,  mentre
gli  incarichi  di  missione all'estero sono conferiti entro i limiti
degli stanziamenti di bilancio;
  Visto il proprio decreto 24 maggio 1990, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  147  del  26 giugno 1990,
riguardante la determinazione delle diarie per le missioni all'estero
a decorrere dal 1 luglio 1990 nelle misure indicate nella  tabella  1
allegata al decreto stesso;
  Visto il proprio decreto 29 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  99 del 29 aprile 1996, riguardante l'adeguamento delle
diarie di missione nel territorio della ex Jugoslavia;
  Considerata la necessita' di determinare le diarie di missione  per
gli Stati di nuova formazione;
  Ravvisata  l'opportunita' di aggiornare le diarie di missione per i
seguenti Paesi: Giappone, Gibuti, Grecia, Iran, Malta, Portogallo, in
relazione all'andamento del costo della vita locale  e  del  rapporto
fra le valute locali e il dollaro statunitense;
                              Decreta:
  1. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale statale
indicato nella tabella A del decreto ministeriale 24 maggio 1990 sono
fissate,  a decorrere dalla data del presente decreto, nelle seguenti
misure per ciascuno dei sottoindicati Paesi:
                                 Gruppi di personale
  Paese         Valuta  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
    -              -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Armenia          $ USA 130 117 101 101  90  90  90  90  90  70  70
Azerbaigian      $ USA 130 117 101 101  90  90  90  90  90  70  70
Bielorussia      $ USA 130 117 101 101  90  90  90  90  90  70  70
Ceca Rep.        $ USA 130 119 103 103  93  93  93  93  93  71  71
Eritrea          $ USA 119 107  97  97  83  83  83  83  83  64  64
Estonia          $ USA 130 117 101 101  90  90  90  90  90  70  70
Georgia          $ USA 130 117 101 101  90  90  90  90  90  70  70
Germania         $ USA 245 217 194 194 166 166 166 166 166 134 134
Giappone         $ USA 225 197 183 183 154 154 154 154 154 128 128
Tokio            $ USA 270 237 212 212 184 184 184 184 184 146 146
Gibuti           $ USA 119 107  97  97  83  83  83  83  83  64  64
Grecia           $ USA 113 102  86  86  75  75  75  75  75  59  59
Kazakistan       $ USA 130 117 101 101  90  90  90  90  90  70  70
Kirghizistan     $ USA 130 117 101 101  90  90  90  90  90  70  70
Iran             $ USA 109  93  83  83  71  71  71  71  71  56  56
Lettonia         $ USA 130 117 101 101  90  90  90  90  90  70  70
Lituania         $ USA 130 117 101 101  90  90  90  90  90  70  70
Malta            $ USA 113 102  86  86  75  75  75  75  75  59  59
Moldavia         $ USA 130 117 101 101  90  90  90  90  90  70  70
Portogallo       $ USA 119 106  94  94  81  81  81  81  81  65  65
Russia Fed.      $ USA 130 117 101 101  90  90  90  90  90  70  70
Mosca            $ USA 178 158 140 140 121 121 121 121 121  98  98
Slovacchia       $ USA 130 119 103 103  93  93  93  93  93  71  71
Tagikistan       $ USA 130 117 101 101  90  90  90  90  90  70  70
Turkmenistan     $ USA 130 117 101 101  90  90  90  90  90  70  70
Ucraina          $ USA 130 117 101 101  90  90  90  90  90  70  70
Uzbekistan       $ USA 130 117 101 101  90  90  90  90  90  70  70
   2. Le diarie previste al comma 1 sostituiscono ed integrano quelle
stabilite  per i corrispondenti Paesi con il decreto del Ministro del
tesoro 24 maggio 1990.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  ai  competenti  organi   di
controllo  e  trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 dicembre 1996
                                                  Il Ministro: CIAMPI