IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546,  che  ha  introdotto per le controversie instaurate dinanzi alle
commissioni tributarie provinciali e regionali  ed  alle  commissioni
tributarie  di primo e di secondo grado delle province di Trento e di
Bolzano, l'obbligo della assistenza  tecnica  per  le  parti  diverse
dall'ufficio  del  Ministero delle finanze o dell'ente locale nei cui
confronti  e'  stato  proposto  il  ricorso,  prevedendo  per  alcune
categorie  di  soggetti  a  cio'  abilitati la iscrizione in appositi
elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate;
  Visto il comma 2, terzo periodo, del  predetto  articolo  12,  come
modificato  dall'articolo  69,  comma  3, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993,  n.  427,  che  ha  attribuito  al  Ministro  delle  finanze la
competenza a stabilire le modalita' di attuazione delle  disposizioni
ivi contenute;
  Visto   il   proprio  decreto  23  dicembre  1992,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio
1993, concernente la disciplina della  organizzazione  interna  della
direzione generale degli affari generali e del personale;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 4 luglio 1996;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
effettuato con nota n. 3-6288 del 23 ottobre 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Presso le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle
entrate  per  la  Valle  d'Aosta  nonche' per le province autonome di
Trento e di Bolzano e' istituito,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco  degli
abilitati alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie
provinciali  e regionali e alle commissioni tributarie delle predette
province autonome, appartenenti alle categorie previste dall'articolo
12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546.
  2. I soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 sono abilitati
alla assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale.
  3.  Gli  uffici  indicati  nel  comma  1  provvedono,  secondo   le
disposizioni  del  presente  decreto,  alla  formazione e alla tenuta
degli elenchi di cui al comma 1.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del  D.Lgs. n.
          546/1992, recante disposizioni sul processo  tributario  in
          attuazione  della  delega al Governo contenuta nell'art. 30
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
             "Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1.  Le  parti,  diverse
          dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale
          nei  cui  confronti  e'  stato  proposto il ricorso, devono
          essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
             2. Sono abilitati all'assistenza  tecnica  dinanzi  alle
          commissioni  tributarie,  se  iscritti  nei  relativi  albi
          professionali,  gli  avvocati,  i  procuratori  legali,   i
          dottori   commercialisti,   i   ragionieri   e   i   periti
          commerciali. Sono altresi' abilitati all'assistenza tecnica
          dinanzi  alle  commissioni  tributarie,  se  iscritti   nei
          relativi  albi  professionali, i consulenti del lavoro, per
          le materie concernenti le ritenute alla fonte  sui  redditi
          di  lavoro  dipendente  ed  assimilati  e  gli  obblighi di
          sostituto di imposta relativi alle ritenute  medesime,  gli
          ingegneri,  gli  architetti,  i geometri, i periti edili, i
          dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le
          materie  concernenti  l'estensione,  il   classamento   dei
          terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a
          titolo   di  promiscuita'  di  una  stessa  particella,  la
          consistenza,   il   classamento   delle   singole    unita'
          immobiliari   urbane   e   l'attribuzione   della   rendita
          catastale.  In  attesa  dell'adeguamento   alle   direttive
          comunitarie   in  materia  di  esercizio  di  attivita'  di
          consulenza tributaria  e  del  conseguente  riordino  della
          materia, sono, altresi', abilitati alla assistenza tecnica,
          se  iscritti  in  appositi  elenchi  da  tenersi  presso le
          direzioni regionali  delle  entrate,  i  soggetti  indicati
          nell'art.    63,  terzo  comma,  del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  i  soggetti
          iscritti  alla  data  del  30  settembre  1993 nei ruoli di
          periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di   commercio,
          industria,  artigianato  e agricoltura per la sub-categoria
          tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza
          o in economia e commercio o equipollenti o  di  diploma  di
          ragioniere   limitatamente   alle  materie  concernenti  le
          imposte di registro,  di  successione,  i  tributi  locali,
          l'IVA,  l'Irpef,  l'Ilor,  e  l'Irpeg  nonche' i dipendenti
          delle  associazioni  delle  categorie   rappresentate   nel
          Consiglio  nazionale  dell'economia e del lavoro (CNEL) e i
          dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi
          dell'art.   2359 del codice civile,  primo  comma,  n.  1),
          limitatamente  alle  controversie  nelle  quali sono parti,
          rispettivamente,  gli  associati  e  le  imprese   o   loro
          controllate,   in   possesso   del  diploma  di  laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          di  diploma  di  ragioneria  e  della relativa abilitazione
          professionale; con decreto del Ministro delle finanze  sono
          stabilite  le modalita' per l'attuazione delle disposizioni
          del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza
          tecnica  dinanzi  alle  commissioni tributarie i funzionari
          delle associazioni di categoria che, alla data  di  entrata
          in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
          risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di
          finanza  competente  per territorio, ai sensi dell'art. 30,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 636.
             3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere  conferito
          l'incarico  con  atto  pubblico  o  con  scrittura  privata
          autenticata od anche in calce o a margine di  un  atto  del
          processo,  nel  qual  caso  la  sottoscrizione autografa e'
          certificata dallo stesso incaricato.  All'udienza  pubblica
          l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto
          a verbale.
             4.  L'ufficio  del Ministero delle finanze, nel giudizio
          di secondo grado,  puo'  essere  assistito  dall'Avvocatura
          dello Stato.
             5.  Le  controversie  di valore inferiore a 5.000.000 di
          lire, anche se concernenti atti  impositivi  dei  comuni  e
          degli  altri enti locali, nonche' i ricorsi di cui all'art.
          10 del decreto del Presidente della Repubblica 28  novembre
          1980,  n.  787,  possono essere proposti direttamente dalle
          parti interessate, che, nei procedimenti relativi,  possono
          stare  in  giudizio  anche  senza  assistenza  tecnica. Per
          valore della lite si intende l'importo del tributo al netto
          degli interessi e delle  eventuali  sanzioni  irrogate  con
          l'atto   impugnato;   in   caso  di  controversie  relative
          esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il  valore  e'
          costituito  dalla  somma  di  queste.  Il  presidente della
          commissione o della sezione o il collegio possono  tuttavia
          ordinare  alla  parte  di  munirsi  di  assistenza  tecnica
          fissando un termine entro il quale la stessa e'  tenuta,  a
          pena  di  inammissibilita',  a  conferire  l'incarico  a un
          difensore abilitato.
             6. I soggetti in possesso dei  requisiti  richiesti  nel
          comma  2  possono  stare  in  giudizio  personalmente senza
          l'assistenza di altri difensori".
             - Il D.M. 23 dicembre 1992, reca "Organizzazione interna
          della  direzione  generale  degli  affari  generali  e  del
          personale".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale potere e che tali regolamenti, per materie
          di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge. Prevede,
          inoltre,    che    i    regolamenti     ministeriali     ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle dei regolamenti emanati dal Governo e debbono essere
          comunicati  al  Presidente del Consiglio dei Ministri prima
          della loro emanazione. Il comma 4 dell'art. 17 della  legge
          n.  400/1988 citata prevede che i regolamenti ministeriali,
          tra  gli  altri,  devono   recare   la   denominazione   di
          "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
          Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 12 del D.Lgs.  n.  546/1992  si
          veda in nota alle premesse.