IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha introdotto per le controversie instaurate dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali ed alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, l'obbligo della assistenza tecnica per le parti diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale nei cui confronti e' stato proposto il ricorso, prevedendo per alcune categorie di soggetti a cio' abilitati la iscrizione in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate; Visto il comma 2, terzo periodo, del predetto articolo 12, come modificato dall'articolo 69, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha attribuito al Ministro delle finanze la competenza a stabilire le modalita' di attuazione delle disposizioni ivi contenute; Visto il proprio decreto 23 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente la disciplina della organizzazione interna della direzione generale degli affari generali e del personale; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuato con nota n. 3-6288 del 23 ottobre 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Presso le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate per la Valle d'Aosta nonche' per le province autonome di Trento e di Bolzano e' istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco degli abilitati alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alle commissioni tributarie delle predette province autonome, appartenenti alle categorie previste dall'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 2. I soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 sono abilitati alla assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale. 3. Gli uffici indicati nel comma 1 provvedono, secondo le disposizioni del presente decreto, alla formazione e alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413: "Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti e' stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. 2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresi' abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attivita' di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresi', abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'Irpef, l'Ilor, e l'Irpeg nonche' i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, n. 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. 3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e' certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale. 4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, puo' essere assistito dall'Avvocatura dello Stato. 5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonche' i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa e' tenuta, a pena di inammissibilita', a conferire l'incarico a un difensore abilitato. 6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori". - Il D.M. 23 dicembre 1992, reca "Organizzazione interna della direzione generale degli affari generali e del personale". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere e che tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. Prevede, inoltre, che i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo e debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 citata prevede che i regolamenti ministeriali, tra gli altri, devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 si veda in nota alle premesse.