IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto l'articolo 3, comma 168, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549; 
  Visto il  decreto  legislativo  1  aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni al regime  fiscale  degli  interessi,  premi  ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati. 
  Visto l'articolo 11, comma 4, lettere a) e b), del  citato  decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, il quale prevede che  con  decreto
del  Ministro  delle  finanze   sono   tra   l'altro   stabilite   le
caratteristiche del modello di attestazione di  cui  all'articolo  7,
comma 2, lettera a), le modalita' ed i termini di conservazione dello
stesso, nonche' il contenuto e le caratteristiche tecniche  di  invio
delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria  ai
sensi degli articoli 7 e 8 dello stesso decreto  legislativo  n.  239
del 1996; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del  4  settembre  1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che
ha approvato l'elenco degli Stati con i quali  risulta  attuabile  lo
scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni  per  evitare  le
doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; 
  Ritenuta l'esigenza di adottare  una  procedura  analoga  a  quella
introdotta con il regolamento approvato con decreto  ministeriale  24
gennaio 1994, n. 198, concernente le modalita'  di  rimborso  ai  non
residenti  delle  ritenute  sugli  interessi  dei  titoli  di   Stato
eccedenti i limiti convenzionali; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996; 
  Tenuto conto che  l'organo  consultivo  ha  fra  l'altro,  rilevato
l'opportunita' di eliminare l'obbligo delle  comunicazioni  contabili
relative ai soggetti  residenti  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,
lettera b), del regolamento; 
  Considerato  che  le  suddette  comunicazioni  contabili   previste
dall'articolo 8, comma 2, lettera b), del citato decreto  legislativo
1 aprile 1996, n. 239, sono richieste per facilitare i riscontri  fra
le segnalazioni analitiche e il conto unico  istituito  dall'articolo
3, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 239 del 1996; 
  Ritenuta  pertanto  la  necessita'   di   mantenere   il   disposto
dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del regolamento; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400  del  1988
(nota n. 3-7269 del 4 dicembre 1996); 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  Agli  effetti  del  presente  regolamento  si  identificano  le
seguenti due categorie di intermediari: 
    a) per banca di primo livello si intende ogni ente  creditizio  o
finanziario, avente sede in Italia ovvero in Paesi esteri che  agisce
come intermediario nel deposito delle obbligazioni o titoli  similari
pubblici  e   privati   detenuti   direttamente   o   indirettamente,
dall'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli  medesimi  presso
la banca di secondo livello; 
    b) per banca di secondo  livello  si  intende  una  banca  o  una
societa' di intermediazione mobiliare residente  ovvero  una  stabile
organizzazione in Italia di banche o di societa'  di  intermediazione
mobiliare non residenti depositarie o sub-depositarie dei  titoli  di
cui alla lettera  a),  che  intrattengano  rapporti  diretti  in  via
telematica, secondo le modalita' di cui al comma 3, con il  Ministero
delle finanze - Dipartimento delle entrate, ai fini  della  procedura
di  non  applicazione  dell'imposta  sostitutiva.  Sono  inoltre   da
considerare  banche  di  secondo  livello  gli  enti   internazionali
Euroclear e Cedel, i quali nominano,  quale  rappresentante  ai  fini
della procedura di cui al  presente  regolamento,  una  banca  o  una
societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia  di  banche  o  di
societa'  di  intermediazione  mobiliare  non   residenti   affinche'
provvedano  agli  adempimenti  previsti  dall'articolo  9,  comma  2,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. 
  2. Con il termine proventi si intendono gli interessi,  i  premi  e
gli altri frutti delle obbligazioni  e  titoli  similari  pubblici  e
privati compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e
il prezzo di emissione, maturati nel periodo di possesso  dei  titoli
medesimi da parte dei soggetti residenti  negli  Stati  indicati  nel
decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre  1996,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  220  del  19  settembre  1996  o  nei
successivi decreti previsti dall'articolo 11, comma  5,  del  decreto
legislativo 1 aprile 1996,  n.  239,  nonche'  da  parte  degli  enti
internazionali che godono di esenzione dalle  imposte  in  Italia  in
base a leggi o ad accordi internazionali resi  esecutivi  in  Italia.
Detti proventi si computano anche se riconosciuti in modo  implicito.
Il periodo di possesso e' attestato dal deposito dei titoli diretto o
indiretto, presso la banca di secondo livello. 
  3.  La  banca  di  secondo  livello  presenta   all'Amministrazione
finanziaria apposita richiesta di utilizzo della  procedura  conforme
all'allegato modello 118/IMP. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - Si trascrive, di  seguito,  il  testo  del  comma  168
          dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 
             "168. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          sentito   il   parere    delle    competenti    Commissioni
          parlamentari, uno o piu' decreti  legislativi,  concernenti
          la razionalizzazione del regime della ritenuta  alla  fonte
          degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
          titoli similari, pubblici e privati, con  l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
               a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto  di
          cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  per
          gli interessi, premi ed altri frutti delle  obbligazioni  e
          titoli similari emessi da banche e da societa'  per  azioni
          con azioni negoziate  in  mercati  regolamentati  italiani,
          nonche' delle obbligazioni e degli  altri  titoli  indicati
          nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 601, ed equiparati; 
               b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella
          misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi  ed  altri
          frutti di cui alla lettera a) percepiti da persone fisiche,
          soggetti di cui all'art. 5 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  ed  enti  di  cui
          all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico,
          non  esercenti  attivita'  commerciali  e   residenti   nel
          territorio   dello   Stato,   nonche'   da   organismi   di
          investimento collettivo  in  valori  mobiliari  di  diritto
          italiano, ivi compresi quelli di cui al comma  2  dell'art.
          10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.  77,  e  successive
          modificazioni, da fondi comuni  di  investimento  mobiliari
          chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento
          immobiliari di cui alla legge 25 gennaio  1994,  n.  86,  e
          successive modificazioni, e da fondi  pensione  di  cui  al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e  successive
          modificazioni. La predetta  imposizione  sostitutiva  sara'
          applicata ad opera di intermediari autorizzati; 
               c) adozione di un regime generale di non  applicazione
          dell'imposta nei confronti dei soggetti non  residenti  nel
          territorio  dello  Stato,  con  esclusione   dei   soggetti
          residenti in Stati a regime fiscale privilegiato; 
               d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie  a
          consentire    il    controllo    dell'applicazione    delle
          disposizioni di cui alle lettere da a) a c); 
               e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere
          da a) a c) sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  dei
          titoli,  anche  in  circolazione,  con   esclusione   degli
          interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla
          quale esse hanno effetto; 
               f) l'entrata in  vigore  dei  decreti  legislativi  di
          attuazione dovra' avvenire non prima di tre mesi dalla data
          della loro pubblicazione". 
             - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 11, comma
          4 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239: 
             "4. Con uno o piu'  decreti,  da  emanare  entro  il  30
          giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce: 
               a) le caratteristiche del modello di  attestazione  di
          cui all'art. 7, comma 2, lettera a), nonche'  le  modalita'
          ed i termini di conservazione della stessa; 
               b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio
          delle  comunicazioni  da   effettuare   all'Amministrazione
          finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli  7  e
          8; 
               c) l'elenco degli Stati di cui all'art.  6,  comma  1,
          con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni". 
             - Si trascrive, di seguito, il testo degli articoli 7  e
          8 del D.Lgs. n. 239/1996: 
             "Art. 7 (Procedura per la non applicazione  dell'imposta
          sostitutiva nei confronti dei non residenti). - 1. Ai  fini
          dell'applicazione dell'art. 6,  comma  1,  i  soggetti  non
          residenti ivi indicati devono  depositare,  direttamente  o
          indirettamente, i titoli presso una banca o una societa' di
          intermediazione mobiliare  residente,  ovvero  una  stabile
          organizzazione  in  Italia  di  banche  o  di  societa'  di
          intermediazione mobiliare non  residenti,  che  intrattiene
          rapporti diretti in via telematica con il  Ministero  delle
          finanze - Dipartimento delle entrate. 
             2. La banca o la societa' di  intermediazione  mobiliare
          cui al comma 1 deve acquisire: 
               a) un'attestazione dell'autorita'  fiscale  competente
          del Paese ove l'effettivo  beneficiario  dei  proventi  dei
          titoli ha la residenza, dalla quale risulti la  sussistenza
          delle condizioni di cui  all'art.  6.  L'attestazione  deve
          essere redatta  in  conformita'  al  modello  previsto  dal
          decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti fino
          al  31   gennaio   dell'anno   successivo   a   quello   di
          presentazione; 
               b) i dati identificativi del  soggetto  non  residente
          effettivo beneficiario dei proventi dei titoli  depositati,
          nonche' il codice identificativo del titolo e gli  elementi
          necessari a  determinare  gli  interessi,  premi  ed  altri
          frutti,  non  soggetti  ad  imposta  sostitutiva,  di   sua
          pertinenza. 
             3. Le informazioni e i  documenti  di  cui  al  comma  2
          possono  essere  acquisiti  anche   per   il   tramite   di
          intermediari  che  intervengono  nel  deposito  dei  titoli
          indirettamente effettuato presso una banca o  una  societa'
          di intermediazione mobiliare residente. 
             4. La mancata acquisizione dell'attestazione di cui alla
          lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari  di
          cui  al  comma  1  determina  l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva  sui  proventi  spettanti   ai   soggetti   non
          residenti. In deroga alle disposizioni  che  precedono,  la
          predetta   attestazione   non   deve    essere    acquisita
          relativamente   agli   enti   internazionali   che   godono
          dell'esenzione delle imposte in Italia per effetto di leggi
          e di accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 
             5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state
          acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del  comma
          2 o siano  state  acquisite  informazioni  inesatte  o  non
          complete,  la  banca  o  la  societa'  di   intermediazione
          mobiliare  provvede  al  versamento  della   corrispondente
          imposta sostitutiva,  maggiorata  dell'1,5  per  cento  per
          ciascun mese, o frazione di mese,  di  ritardo  rispetto  a
          quello  in  cui  il  versamento   avrebbe   dovuto   essere
          effettuato. Il versamento non  puo'  in  ogni  caso  essere
          effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di
          cui all'art. 8, comma 2, relative al  periodo  al  quale  i
          proventi si riferiscono". 
             "Art. 8 (Conservazione delle  evidenze  e  comunicazione
          all'Amministrazione  finanziaria).  -  1.  La  banca  o  la
          societa' di intermediazione mobiliare di  cui  all'art.  7,
          comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso  delle
          posizioni  relative  ai  percipienti  soggetti  all'imposta
          sostitutiva e delle posizioni relative ai  soggetti  per  i
          quali detta imposta non e' applicata ai sensi  delle  norme
          del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 3. 
             2. La banca o la societa' di  intermediazione  mobiliare
          di  cui  all'art.  7,  comma  1,  e'  tenuta  a  comunicare
          all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30
          settembre di ogni anno, secondo le modalita'  previste  dal
          decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli  elementi  di  cui
          all'art.  7,  comma  2,  lettera  b),  con  riferimento  ai
          proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva  percepiti
          nel   semestre   solare   precedente,   implicitamente    o
          esplicitamente: 
               a) da soggetti non residenti; 
               b)  da  soggetti  residenti,  limitatamente  a  quelli
          relativi a titoli detenuti all'estero. 
             3. Nei casi di inesatta o  incompleta  comunicazione  di
          cui al comma 2 da parte della banca  e  della  societa'  di
          intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si  applica  la
          pena pecuniaria di lire  cinquanta  milioni,  aumentata  di
          lire 500.000 per ciascun nominativo; nel caso di invio  con
          ritardo non superiore ad un  mese  la  pena  pecuniaria  e'
          ridotta a un quinto". 
             - Il D.M.  24  gennaio  1994,  n.  198,  concernente  le
          modalita' per il rimborso ai non residenti  delle  ritenute
          convenzionali sui titoli di Stato, e' stato pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 69 del 24 marzo 1994. 
             - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 3,  comma
          1, del D.Lgs. n. 239/1996: 
             "Art. 3  (Istituzione  di  un  conto  unico  presso  gli
          intermediari    per    la    determinazione    dell'imposta
          sostitutiva). - 1. Gli  intermediari  di  cui  all'art.  2,
          comma  2,  istituiscono  un  "conto  unico"  destinato   ad
          accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni
          effettuate per conto o a favore  dei  soggetti  di  cui  al
          comma 1 del medesimo articolo: 
               a) accredito dell'ammontare  dell'imposta  sostitutiva
          commisurata all'importo  degli  interessi,  premi  o  altri
          frutti  scaduti,  nonche'  alla  differenza  tra  la  somma
          corrisposta alla scadenza ed il  prezzo  di  emissione  dei
          titoli; 
               b) accredito dell'ammontare  dell'imposta  sostitutiva
          commisurata ai redditi di cui alla lettera a)  riconosciuti
          al venditore nel corrispettivo, sia in modo  esplicito  che
          implicito; 
               c) addebito  dell'ammontare  dell'imposta  sostitutiva
          commisurata ai redditi di cui alla lettera a)  riconosciuti
          dall'acquirente nel corrispettivo, sia  in  modo  esplicito
          che implicito. 
             I medesimi intermediari  provvedono,  con  pari  valuta,
          all'addebito, nei casi di cui alle  lettere  a)  e  b),  ed
          all'accredito,  nel  caso  di  cui  alla  lettera  c),  dei
          corrispondenti importi ai soggetti  indicati  nell'art.  2,
          comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni  sono
          effettuate". 
             - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei  Ministri)  prevede  che
          con   decreto   ministeriale   possano   essere    adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.  Il
          comma 4 dello steso articolo stabilisce che  gli  anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Note all'art. 1: 
             - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9,  comma
          2, del D.Lgs. n. 239/1996: 
             "2. Gli enti e le societa' di  cui  al  comma  1  devono
          nominare quali rappresentante ai fini dell'applicazione del
          presente   decreto   una   banca   o   una   societa'    di
          intermediazione mobiliare, residente nel  territorio  dello
          Stato, ovvero  una  stabile  organizzazione  in  Italia  di
          banche o di societa' di  intermediazione  mobiliare  estere
          non residenti, che provvede: 
               a) al versamento dell'imposta  sostitutiva  per  conto
          dell'ente o della societa' rappresentata; 
               b) alla  conservazione  della  documentazione  di  cui
          all'art. 7, comma 2, lettera a); 
               c)  a  fornire,  su   richiesta   dell'Amministrazione
          finanziaria,   ogni   notizia   o   documento   utile   per
          l'individuazione degli interessi,  premi  ed  altri  frutti
          corrisposti senza l'applicazione dell'imposta  sostitutiva,
          e dei relativi percettori". 
             - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 11, comma
          5, del D.Lgs. n. 239/1996: 
             "5. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4
          possono  essere  modificate  con  successivi  decreti   del
          Ministro delle finanze".