IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati. Visto l'articolo 11, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono tra l'altro stabilite le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), le modalita' ed i termini di conservazione dello stesso, nonche' il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria ai sensi degli articoli 7 e 8 dello stesso decreto legislativo n. 239 del 1996; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; Ritenuta l'esigenza di adottare una procedura analoga a quella introdotta con il regolamento approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1994, n. 198, concernente le modalita' di rimborso ai non residenti delle ritenute sugli interessi dei titoli di Stato eccedenti i limiti convenzionali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996; Tenuto conto che l'organo consultivo ha fra l'altro, rilevato l'opportunita' di eliminare l'obbligo delle comunicazioni contabili relative ai soggetti residenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del regolamento; Considerato che le suddette comunicazioni contabili previste dall'articolo 8, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono richieste per facilitare i riscontri fra le segnalazioni analitiche e il conto unico istituito dall'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 239 del 1996; Ritenuta pertanto la necessita' di mantenere il disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del regolamento; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-7269 del 4 dicembre 1996); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Agli effetti del presente regolamento si identificano le seguenti due categorie di intermediari: a) per banca di primo livello si intende ogni ente creditizio o finanziario, avente sede in Italia ovvero in Paesi esteri che agisce come intermediario nel deposito delle obbligazioni o titoli similari pubblici e privati detenuti direttamente o indirettamente, dall'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli medesimi presso la banca di secondo livello; b) per banca di secondo livello si intende una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare non residenti depositarie o sub-depositarie dei titoli di cui alla lettera a), che intrattengano rapporti diretti in via telematica, secondo le modalita' di cui al comma 3, con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, ai fini della procedura di non applicazione dell'imposta sostitutiva. Sono inoltre da considerare banche di secondo livello gli enti internazionali Euroclear e Cedel, i quali nominano, quale rappresentante ai fini della procedura di cui al presente regolamento, una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare non residenti affinche' provvedano agli adempimenti previsti dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. 2. Con il termine proventi si intendono gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e il prezzo di emissione, maturati nel periodo di possesso dei titoli medesimi da parte dei soggetti residenti negli Stati indicati nel decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 o nei successivi decreti previsti dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, nonche' da parte degli enti internazionali che godono di esenzione dalle imposte in Italia in base a leggi o ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Detti proventi si computano anche se riconosciuti in modo implicito. Il periodo di possesso e' attestato dal deposito dei titoli diretto o indiretto, presso la banca di secondo livello. 3. La banca di secondo livello presenta all'Amministrazione finanziaria apposita richiesta di utilizzo della procedura conforme all'allegato modello 118/IMP.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive, di seguito, il testo del comma 168 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549: "168. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati; b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera a) percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonche' da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sara' applicata ad opera di intermediari autorizzati; c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato; d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c); e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c) sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto; f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovra' avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione". - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239: "4. Con uno o piu' decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce: a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), nonche' le modalita' ed i termini di conservazione della stessa; b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 7 e 8; c) l'elenco degli Stati di cui all'art. 6, comma 1, con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni". - Si trascrive, di seguito, il testo degli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 239/1996: "Art. 7 (Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare cui al comma 1 deve acquisire: a) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6. L'attestazione deve essere redatta in conformita' al modello previsto dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione; b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonche' il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza. 3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente. 4. La mancata acquisizione dell'attestazione di cui alla lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. In deroga alle disposizioni che precedono, la predetta attestazione non deve essere acquisita relativamente agli enti internazionali che godono dell'esenzione delle imposte in Italia per effetto di leggi e di accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la societa' di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non puo' in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'art. 8, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono". "Art. 8 (Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria). - 1. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, e' tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente: a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero. 3. Nei casi di inesatta o incompleta comunicazione di cui al comma 2 da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la pena pecuniaria di lire cinquanta milioni, aumentata di lire 500.000 per ciascun nominativo; nel caso di invio con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria e' ridotta a un quinto". - Il D.M. 24 gennaio 1994, n. 198, concernente le modalita' per il rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1994. - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996: "Art. 3 (Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva). - 1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, istituiscono un "conto unico" destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo: a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonche' alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli; b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito; c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito. I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), ed all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello steso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996: "2. Gli enti e le societa' di cui al comma 1 devono nominare quali rappresentante ai fini dell'applicazione del presente decreto una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti, che provvede: a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della societa' rappresentata; b) alla conservazione della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a); c) a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori". - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 239/1996: "5. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze".