L'art. 58 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/1993) prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, la norma introduce deroghe al diritto comune; in particolare, viene consentito alle banche di rendersi cessionarie a qualsiasi titolo di una pluralita' di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti. La banca cessionaria da' notizia dell'operazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'. E' previsto altresi' che le operazioni di cessione di maggiore rilevanza possano essere sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Con il presente aggiornamento vengono ora emanate le istruzioni di vigilanza che danno attuazione alle disposizioni del testo unico. Nel definire il campo di applicazione delle norme, le istruzioni mutuano dal codice civile (cfr. art. 2555) la nozione di azienda e individuano, ai fini della presente disciplina, gli elementi caratterizzanti i concetti di "ramo d'azienda" e di "rapporti giuridici individuabili in blocco". La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a cura della banca cessionaria risponde all'esigenza di fornire un'idonea informazione della cessione ai soggetti interessati; devono pertanto essere indicati gli elementi distintivi che consentono l'individuazione dell'oggetto della cessione, la data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalita' attraverso le quali ogni soggetto interessato puo' acquisire informazioni sulla propria situazione. L'art. 58 prevede, inoltre, che le operazioni di cessione di maggiore rilevanza possano essere sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Al riguardo, la scelta effettuata e' stata quella di fare riferimento a una soglia dimensionale: vengono pertanto sottoposte ad autorizzazione tutte le operazioni nelle quali la somma delle attivita' e delle passivita' oggetto della cessione superi il 10 per cento del patrimonio di vigilanza della banca acquirente. Sono sempre sottoposte ad autorizzazione le operazioni nelle quali si renda cessionaria una banca che presenti (o che appartenga a un gruppo con) un margine patrimoniale non positivo. Nel rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia fa riferimento alla situazione tecnica e organizzativa della banca cessionaria o del gruppo di appartenenza. Rimane impregiudicata la valutazione, ai sensi della legge 287/90, dell'impatto sull'assetto concorrenziale delle aree di mercato ove e' insediata la banca cessionaria. L'intervento autorizzativo della Banca d'Italia non fa venir meno, ovviamente, la necessita' che gli organi decisionali delle banche valutino con particolare attenzione la qualita' dei rapporti giuridici che intendono acquistare, soprattutto quando l'operazione comporta l'accesso a un nuovo settore di attivita'. * * * Le allegate istruzioni danno luogo a un nuovo capitolo, il LXIII, delle istruzioni di vigilanza (parte riservata agli enti creditizi). Attesa la rilevanza che assumono anche per i soggetti esterni al sistema bancario, le nuove disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica taliana. Viene inoltre abrogata la sezione IX del capitolo IV delle istruzioni di vigilanza, che regolamentava transitoriamente la materia della cessione di sportelli bancari. CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI A BANCHE (1) SEZIONE I Disposizioni di carattere generale 1. Premessa. L'art. 58 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, la norma introduce deroghe al diritto comune (2); in particolare, viene consentito alle banche di rendersi cessionarie a qualsiasi titolo di una pluralita' di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti. La banca cessionaria da' notizia della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in modo da consentire ai soggetti interessati di acquisire informazioni sulla propria situazione. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'. L'art. 58 prevede inoltre che le operazioni di cessione di maggiore rilevanza possano essere sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Tenuto conto che le operazioni in questione possono comportare effetti rilevanti sulla stabilita' della banca cessionaria, dovuti ad esempio a crescite operative o a ristrutturazioni organizzative, l'autorizzazione viene richiesta dalla cessionaria medesima. Nel rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia fa riferimento alla situazione tecnica e organizzativa della banca cessionaria. Rimane impregiudicata la valutazione, ai sensi della legge 287/90, dell'impatto sull'assetto concorrenziale delle aree di mercato ove e' insediata la banca cessionaria. Le banche valutano con particolare attenzione la convenienza economica delle operazioni in questione e la qualita' dei rapporti giuridici acquisiti. All'autonoma valutazione delle stesse e' rimessa altresi' la determinazione del prezzo di cessione, la congruita' del quale ricade nella responsabilita' dei competenti organi aziendali. 2. Fonti normative. La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito testo unico): - art. 58, comma 1, il quale dispone che la Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco e che le istruzioni possono assoggettare le operazioni di maggiore rilevanza ad autorizzazione della Banca d'Italia; - art. 58, comma 2, il quale prevede che la banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che la Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'. 3. Definizioni. Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "banche autorizzate in Italia", le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie; - "banche comunitarie", le banche aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; ____________ (1) Capitolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (2) I privilegi e le garanzie esistenti a favore del cedente conservano validita' e grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione; nei confronti dei debitori ceduti non sono necessarie l'accettazione o la notificazione disposte dall'art. 1264 del codice civile; i creditori ceduti possono, entro tre mesi dalla pubblicazione, esigere l'adempimento dal cedente o dalla banca cessionaria; entro il medesimo termine, coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere per giusta causa, salvo la responsabilita' del cedente. - "gruppo bancario", il gruppo creditizio definito nel capitolo LII, sezione II, delle Istruzioni di vigilanza; - "succursale", il punto operativo che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attivita' della banca come definito nel capitolo IV delle Istruzioni di vigilanza; - "patrimonio di vigilanza", l'aggregato definito nel capitolo XII, parte prima, sezione II, delle Istruzioni di vigilanza; - "requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo", somma dei requisiti patrimoniali previsti dalle discipline sul coefficiente di solvibilita', sui rischi di mercato, sulle partecipazioni detenibili e altri requisiti; - "margine patrimoniale", la differenza tra il patrimonio di vigilanza e il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo, e inoltre, fatta salva l'evoluzione giurisprudenziale che dovesse registrarsi in materia: - "azienda", il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del codice civile; - "ramo di azienda", le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attivita' operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa; - "rapporti giuridici individuabili in blocco", i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso puo' rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti. 4. Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie operanti in Italia. Le disposizioni concernenti l'autorizzazione della Banca d'Italia (cfr. sez. II, paragrafi 2 e 3) si applicano esclusivamente alle banche autorizzate in Italia. SEZIONE II Disciplina delle operazioni 1. Cessione di rapporti giuridici a banche. Sono considerate operazioni di cessione di rapporti giuridici a banche ai sensi dell'art. 58 del testo unico tutte le cessioni di aziende, rami di azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco cosi' come definiti nella sezione I, paragrafo 3, del presente capitolo. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel rendere nota la cessione, deve indicare gli elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione, quindi del complesso dei rapporti giuridici da trasferire; la data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalita' (luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali ogni soggetto interessato puo' acquisire informazioni sulla propria situazione. Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle indicate nel successivo paragrafo 2, andra' menzionata anche l'autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva di indicare forme di pubblicita' integrative ove se ne ravvisi l'opportunita'. La banca cessionaria da' notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc.). Se le risorse tecniche e umane oggetto della cessione sono transitoriamente utilizzate dalla banca cessionaria presso i locali del cedente, dovra' essere assicurata la separazione delle attivita' svolte dai due soggetti, al fine di non ingenerare confusione nella clientela in relazione all'identificazione dell'effettiva controparte bancaria nonche' per evitare commistioni sul piano gestionale. Qualora venga acquisita una attivita' per la quale e' prevista un'autorizzazione iniziale all'esercizio, di cui la banca cessionaria non sia gia' in possesso (ad es.: credito su pegno; attivita' in valori mobiliari), l'autorizzazione e' richiesta secondo le disposizioni che disciplinano la specifica attivita'. Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle di cui al successivo paragrafo 2, la Banca d'Italia nel rilascio della predetta autorizzazione tiene conto anche dei criteri di cui al paragrafo 3. L'acquisizione di succursali da parte di una banca extracomunitaria non insediata in Italia e' soggetta alla disciplina concernente lo stabilimento della prima succursale di banche extracomunitarie, prevista nella sezione VIII del capitolo delle Istruzioni di vigilanza relativo all'autorizzazione all'attivita' bancaria. 2. Operazioni soggette ad autorizzazione. Sono sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia le operazioni di cui al paragrafo 1 quando la somma delle attivita' e delle passivita' oggetto della cessione supera il 10% del patrimonio di vigilanza della banca cessionaria. Qualora il margine patrimoniale di una banca o del gruppo bancario di appartenenza sia nullo o negativo, le operazioni in cui essa si renda cessionaria di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco sono comunque sottoposte ad autorizzazione. 3. Procedura autorizzativa. La richiesta di autorizzazione e' inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca cessionaria; essa contiene la descrizione dell'oggetto della cessione e l'illustrazione degli obiettivi che la banca intende conseguire. In particolare, devono essere forniti elementi informativi riguardo agli effetti dell'operazione sul rispetto delle regole prudenziali in materia di concentrazione dei rischi e di adeguatezza patrimoniale; per tale ultimo aspetto va tenuto conto anche dell'incidenza dell'eventuale avviamento sul patrimonio di vigilanza della banca cessionaria (1). Nel caso in cui l'operazione comporti l'accesso a un nuovo settore di attivita' ovvero un ampliamento della struttura aziendale, devono essere specificati gli eventuali interventi che verranno effettuati sull'organizzazione della banca. La Banca d'Italia puo' richiedere ulteriori elementi informativi. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e' subordinato alla verifica della situazione tecnica e organizzativa della banca cessionaria e del gruppo di appartenenza. La Banca d'Italia si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata delle informazioni richieste. Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente, il termine e' interrotto. Nei casi di operazioni per le quali la Banca d'Italia richieda elementi informativi alla banca ovvero a un'autorita' di vigilanza di un paese estero, il termine di sessanta giorni e' sospeso. La Banca d'Italia comunica la sospensione del termine alla banca interessata. ____________ (1) Cfr. capitolo XII, parte prima, sezione II, paragrafo 1.1., delle Istruzioni di vigilanza.