LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche  ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  415  del 12 luglio 1996, ed in
particolare l'art. 66, comma 1, lettera f), dello stesso;
  Visto l'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto il regolamento per il funzionamento  del  sistema  telematico
delle  borse  valori  italiane  per  la  negoziazione  dei  contratti
uniformi  a  termine  su  strumenti  finanziari  collegati  a  valori
mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con propria
delibera  n.  9726  del 15 gennaio 1996, e le successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la propria delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996, con la quale
sono state autorizzate le negoziazioni e definite le  caratteristiche
del contratto ISOa;
  Ritenuto  opportuno  modificare  i  criteri con i quali l'organo di
controllo verifica, su base periodica, il rispetto degli obblighi  di
quotazione degli operatori market maker sul contratto ISOa;
                              Delibera:
  L'art.  21  del  regolamento indicato in premessa e' sostituito dal
seguente articolo:
  "Art. 21 (Obblighi di quotazione degli operatori market  maker).  -
1.  Gli  operatori  market  maker  si  impegnano,  con riferimento ai
contratti di opzione ISOa sui quali effettuano l'attivita' di  market
making,  a  rispondere,  entro  il  termine  di  cinque  minuti, alle
richieste di cui all'art. 19, comma 8, con proposte in acquisto e  in
vendita  per  quantitativi  pari  ad almeno 10 contratti per ciascuna
serie di opzioni call ISOa e put ISOa  relative  agli  ultimi  cinque
prezzi  di  esercizio  generati  secondo  le  modalita'  di  cui alla
delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996 per la scadenza  piu'  vicina  e
per le due scadenze immediatamente successive.
  2.  L'organo  di controllo verifica, su base periodica, il rispetto
degli obblighi di quotazione di cui al precedente  comma  sulla  base
del numero e del controvalore dei premi dei contratti ISOa conclusi e
del  numero  di risposte alle richieste di quotazione di cui all'art.
19, comma 8.
  3. La Consob stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri con i
quali l'organo di controllo effettua la verifica di cui al precedente
comma.
  4. L'organo di controllo stabilisce gli orari di inizio  e  termine
degli obblighi di quotazione di cui al presente articolo".
   La presente delibera entrera' in vigore il 1 febbraio 1997 e sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino
della  Consob e sara' comunicata al Consiglio di borsa che ne curera'
la diffusione nei modi d'uso.
   Roma, 3 dicembre 1996
                                              Il presidente: BERLANDA