IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 28 novembre 1980,  n.  782,  recante:  "Nuove  norme
dirette  a  sostenere  la  competitivita'  del sistema industriale, a
definire  procedure  di  spesa  della  Cassa  per  il  Mezzogiorno  e
trasferire  le  competenze del comitato tecnico di cui all'articolo 4
della legge 12 agosto 1997, n. 675" che all'articolo 2,  lettera  a),
prevede  la  costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo
da utilizzare per  la  concessione  di  anticipazioni  a  favore  dei
Mediocrediti  regionali  per essere da questi impiegate in operazioni
di finanziamento a favore di piccole e medie imprese;
  Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
149,   convertito  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  recante
interventi urgenti in  favore  dell'economia,  il  quale,  novellando
l'articolo  2  della  predetta  legge  n. 782 del 1980, prevede che i
rientri per capitale ed interessi del Fondo  di  cui  a  quest'ultimo
articolo  vengano accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui
per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995,  1996  e  1997  per  la
costituzione  di  un  Fondo  da  utilizzare  per  la  concessione  di
anticipazioni alle  societa'  finanziarie  per  l'innnovazione  e  lo
sviluppo  iscritte  nell'albo  di  cui all'articolo 2, comma 3, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ad enti creditizi e a  societa'
finanziarie  di  partecipazione  iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.  143,  convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare,
in aggiunta alle risorse proprie, per  l'acquisizione  temporanea  di
partecipazioni  di  minoranza  nel  capitale  di rischio di piccole e
medie imprese organizzate come societa' di capitale o  come  societa'
cooperative,  con  sede  in Italia e che con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato siano stabilite la durata, le garanzie, le modalita'
ed ogni altra condizione per la concessione di dette anticipazioni;
  Visto il predetto articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 149 del
1993  il  quale  prevede,  inoltre,  che,  a  fronte  delle  predette
partecipazioni, sia consentito l'intervento  del  Fondo  centrale  di
garanzia  di cui all'articolo 20, della legge 12 agosto 1977, n. 675,
cui  viene  conferita  una  somma  pari  al  10   per   cento   delle
disponibilita'  annue  del Fondo di cui allo stesso articolo 2, comma
2;
  Visto il decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.  385,  recante:
"Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e creditizia" che
prevede, all'articolo 107, l'istituzione di un  elenco  speciale  per
gli intermediari finanziari e abroga l'articolo 7 del decreto-legge 3
maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, nella legge 5
luglio 1991, n. 197;
  Visto il proprio decreto in data 17 novembre 1993, che all'articolo
1 prevede che a decorrere dal 1  gennaio  1994  i  soggetti  iscritti
nell'elenco  di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1991, n. 197,
sono iscritti d'ufficio nell'elenco speciale di cui all'articolo  107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  Vista  la  legge  26  novembre  1993, n. 489, recante: "Proroga del
termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30  luglio  1990,
n.   918,   recante   disposizioni   per  la  ristrutturazione  e  la
integrazione del patrimonio degli  istituti  di  credito  di  diritto
pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi";
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 836161 dell'11 novembre 1996);
  Visto il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  43/96/SG  espresso
nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
Condizioni e modalita' di concessione di anticipazioni finanziarie
   per  l'acquisizione  temporanea di partecipazioni di minoranza nel
   capitale di rischio di piccole e medie imprese.
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n i
  1. Nel presente regolamento l'espressione:
    a) "Legge" indica  la  legge  28  novembre  1980,  n.  782,  come
novellata  dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237;
    b) "Fondo" indica il fondo di cui all'articolo 2, comma 2,  della
legge   28   novembre   1980,  n.  782,  come  novellato  dal  citato
decreto-legge n. 149 del 1993;
    c) "banca" indica l'ente creditizio avente sede legale in  Italia
o in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
    d)  "finanziaria"  indica  la  societa'  finanziaria  che  svolge
attivita' di assunzione di partecipazioni al  capitale  di  societa',
iscritta  nell'elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca d'Italia di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
    e) "S.F.I.S." indica la societa' finanziaria per l'innovazione  e
lo  sviluppo  di  cui  all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre
1991, n. 317;
    f) "intermediario" indica uno qualsiasi dei soggetti di cui  alle
lettere c), d) ed e);
    g)  "Comitato"  indica  l'organismo competente a deliberare sulla
concessione delle anticipazioni, istituito in forza della convenzione
stipulata in data 2 marzo 1995 tra  il  Ministero  del  tesoro  e  il
Mediocredito  centrale  ai  sensi  dell'articolo  3  della  legge  26
novembre 1993, n. 489.
          AVVERTENZA:
             Il  presente  decreto  regolamentare,   concernente   la
          materia   creditizia   e  mobiliare,  non  e'  soggetto  al
          controllo preventivo di legittimita' da parte  della  Corte
          dei  conti,  ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge 14
          gennaio 1994, n. 20.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione,    delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare  la  denominazione  di  "regolamento"  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 28 novembre
          1980, n.  782, come novellato dall'art. 2 del decreto-legge
          20  maggio  1993, n.  249, convertito dalla legge 19 luglio
          1993, n. 237, e' il seguente:  "I rientri per  capitale  ed
          interessi  vengono  accantonati  nella  misura  di lire 100
          miliardi annui, per ciascuno  degli  esercizi  1993,  1994,
          1995,   1996   e   1997,  per  la  costituzione  presso  il
          Mediocredito centrale, di un Fondo  da  utilizzare  per  la
          concessione  di anticipazioni alle societa' finanziarie per
          l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte  all'albo  di  cui
          all'art.  2,  comma  3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
          nonche'  ad  enti  creditizi  e  societa'  finanziarie   di
          partecipazione   iscritti   nell'elenco   speciale  di  cui
          all'art.  7  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
          n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per
          l'acquisizione temporanea di  partecipazioni  di  minoranza
          nel   capitale  di  rischio  di  piccole  e  medie  imprese
          organizzate come  societa'  di  capitale  o  come  societa'
          cooperative,  con  sede in Italia. Tale fondo potra' essere
          altresi utilizzato, nella misura massima del 20  per  cento
          degli accantonamenti previsti per l'istituzione di forme di
          agevolazioni       finalizzate       al      consolidamento
          dell'indebitamento a breve termine delle  piccole  imprese,
          attraverso   gli   interventi   a   favore  di  consorzi  e
          cooperative di garanzia collettiva fidi.  Con  decreto  del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, saranno
          stabilite la durata, le  garanzie,  le  modalita'  ed  ogni
          altra  condizione  per la concessione delle anticipazioni a
          valere  sul  detto  Fondo  in  linea   con   la   normativa
          comunitaria  per  gli  interventi  a favore delle piccole e
          medie  imprese.  I   rientri   delle   anticipazioni   sono
          utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le
          finalita' e le modalita' di cui al presente comma. A fronte
          delle  partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale
          di rischio di piccole e medie imprese di  cui  al  presente
          comma,  e'  consentito  l'intervento  del Fondo centrale di
          garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977,  n.
          675,  cui  viene  conferita  una somma pari al 10 per cento
          delle disponibilita' annue del Fondo  di  cui  al  presente
          comma.    Le  somme  accantonate ed i relativi rientri sono
          tenuti dal  Mediocredito  centrale  in  conti  infruttiferi
          presso la tesoreria centrale dello Stato".
             - Il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
          385, e' il seguente:
             "Art.  107  (Elenco  speciale).  -  1.  Il  Ministro del
          tesoro, sentite la Banca d'Italia e  la  Consob,  determina
          criteri  oggettivi,  riferibili  all'attivita' svolta, alla
          dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio  in
          base  ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
          che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto  dalla
          Banca d'Italia.
             2.  La Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni
          del CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti  nell'elenco
          speciale   disposizioni  aventi  ad  oggetto  l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue
          diverse  configurazioni  con riferimento a determinati tipi
          di  attivita'  la  Banca  d'Italia  puo'  inoltre   dettare
          disposizioni volte ad assicurare il regolare esercizio.
             3.  Gli  intermediari inviano alla Banca d'Italia con le
          modalita' e nei termini  da  essa  stabiliti,  segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
             4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
             5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106".
             - Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 3,  della  legge  5
          ottobre   1991,  n.  317,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, e' il seguente:
             "1. Al fine di poter beneficiare delle  agevolazioni  di
          cui   all'art.   9,   possono  essere  costituite  societa'
          finanziarie per l'innovazione e  lo  sviluppo  aventi  come
          oggetto  sociale  esclusivo  l'assunzione di partecipazioni
          temporanee  al  capitale  di  rischio  di  piccole  imprese
          costituite  in  forma  di  societa'  di  capitali,  che non
          possano  comunque  dar  luogo  alla  determinazione   delle
          condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.
             2.  Le  societa'  finanziarie  per  l'innovazione  e  lo
          sviluppo, ivi comprese le  societa'  finanziarie  regionali
          aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di
          societa' per azioni.
             3.  Con  decreto  da emanare entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  provvede
          ad  istituire  un  albo  al quale devone essere iscritte le
          societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare
          l'attivita'  di  cui  al  comma  1  e   beneficiare   delle
          agevolazioni di cui all'art. 9".
             -  Il testo dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n.
          489, e' il seguente:
             "Art. 3. - 1. Le societa'  per  azioni  derivanti  dalla
          trasformazione  del Mediocredito centrale e della Cassa per
          il credito alle imprese artigiane  succedono  nei  diritti,
          nelle  attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali
          gli enti originari erano titolari in  forza  di  leggi,  di
          provvedimenti  amministrativi  e  di contratti. Le societa'
          per azioni di cui al precedente periodo stipulano  apposite
          convenzioni,    per    concessioni    decennali,   con   le
          amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita  la
          Banca  d'Italia,  provvedendo  altresi' alla istituzione di
          distinti  organi  deliberativi  e   separate   contabilita'
          relativi   a   tali  concessioni.     Alla  scadenza  della
          concessione,  la  gestione  dei  provvedimenti  agevolativi
          sara'  affidata anche ad una o piu' societa' che presentino
          adeguati requisiti  di  affidabilita'  imprenditoriale.  Le
          convenzioni  determinano  altresi'  i compensi e i rimborsi
          spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.
             2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono  prevedere
          che  anche  l'ente  creditizio  al  quale per effetto della
          successione di  cui  allo  stesso  comma  e'  assegnata  la
          gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a
          stipulare  a  sua  volta  convenzioni  con altre banche per
          disciplinare  la  concessione,  a  valere  sul   fondo   di
          contributi relativi a finanziamenti da queste erogate. Tali
          ultime    convenzioni   sono   approvate   dalla   pubblica
          amministrazione competente.
             3.  I  privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi   tipo,
          rispettivamente  costituiti  o prestate a favore degli enti
          originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e  la
          loro  validita'  a  favore  delle  societa' derivanti dalla
          trasformazione senza  necessita'  di  alcuna  formalita'  o
          annotazione.
             4.  Gli  organi in carica alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  provvedono  entro  tre  mesi   agli
          adempimenti previsti dalla legge stessa.
             5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1
          si applicano le disposizioni vigenti.
             6. Sono abrogati l'art. 4 della legge 22 giugno 1950, n.
          445,  nonche'  l'art.  17,  il sesto comma dell'art. 34, la
          lettera c) del secondo comma dell'art. 37 e i commi terzo e
          quarto dell'art. 39, della legge 25 luglio 1952, n. 949".