IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 28 novembre 1980, n. 782, recante: "Nuove norme dirette a sostenere la competitivita' del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e trasferire le competenze del comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1997, n. 675" che all'articolo 2, lettera a), prevede la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegate in operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese; Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante interventi urgenti in favore dell'economia, il quale, novellando l'articolo 2 della predetta legge n. 782 del 1980, prevede che i rientri per capitale ed interessi del Fondo di cui a quest'ultimo articolo vengano accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 per la costituzione di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle societa' finanziarie per l'innnovazione e lo sviluppo iscritte nell'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ad enti creditizi e a societa' finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come societa' di capitale o come societa' cooperative, con sede in Italia e che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano stabilite la durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra condizione per la concessione di dette anticipazioni; Visto il predetto articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 1993 il quale prevede, inoltre, che, a fronte delle predette partecipazioni, sia consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20, della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilita' annue del Fondo di cui allo stesso articolo 2, comma 2; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" che prevede, all'articolo 107, l'istituzione di un elenco speciale per gli intermediari finanziari e abroga l'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto il proprio decreto in data 17 novembre 1993, che all'articolo 1 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 1994 i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1991, n. 197, sono iscritti d'ufficio nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, recante: "Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 918, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi"; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 836161 dell'11 novembre 1996); Visto il parere del Consiglio di Stato n. 43/96/SG espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Condizioni e modalita' di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese. Art. 1. D e f i n i z i o n i 1. Nel presente regolamento l'espressione: a) "Legge" indica la legge 28 novembre 1980, n. 782, come novellata dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; b) "Fondo" indica il fondo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 novembre 1980, n. 782, come novellato dal citato decreto-legge n. 149 del 1993; c) "banca" indica l'ente creditizio avente sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) "finanziaria" indica la societa' finanziaria che svolge attivita' di assunzione di partecipazioni al capitale di societa', iscritta nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; e) "S.F.I.S." indica la societa' finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; f) "intermediario" indica uno qualsiasi dei soggetti di cui alle lettere c), d) ed e); g) "Comitato" indica l'organismo competente a deliberare sulla concessione delle anticipazioni, istituito in forza della convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 tra il Ministero del tesoro e il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489. AVVERTENZA: Il presente decreto regolamentare, concernente la materia creditizia e mobiliare, non e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento" siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 28 novembre 1980, n. 782, come novellato dall'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 249, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' il seguente: "I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ad enti creditizi e societa' finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come societa' di capitale o come societa' cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potra' essere altresi utilizzato, nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere sul detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalita' e le modalita' di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, e' consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilita' annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato". - Il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurare il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106". - Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente: "1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa' di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. 2. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le societa' finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di societa' per azioni. 3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad istituire un albo al quale devone essere iscritte le societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attivita' di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9". - Il testo dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Le societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le societa' per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, provvedendo altresi' alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilita' relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sara' affidata anche ad una o piu' societa' che presentino adeguati requisiti di affidabilita' imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi. 2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma e' assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo di contributi relativi a finanziamenti da queste erogate. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente. 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validita' a favore delle societa' derivanti dalla trasformazione senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. 4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa. 5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti. 6. Sono abrogati l'art. 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonche' l'art. 17, il sesto comma dell'art. 34, la lettera c) del secondo comma dell'art. 37 e i commi terzo e quarto dell'art. 39, della legge 25 luglio 1952, n. 949".