IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della  strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni;
  Viste le relative disposizioni attuative contenute nel  regolamento
di  attuazione  e  di  esecuzione  del  nuovo  codice  della  strada,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Considerato  che,  al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di
maggior  intensita'  della  stessa,  si  rende necessario limitare la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi
di  veicoli,  per  il  trasporto  di  cose,  aventi massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t;
  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario
limitare  la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose  ai  sensi  dell'art.  168,  commi 1 e 4, del nuovo codice
della strada;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di  cose,  di
massa  complessiva  massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi e negli altri particolari giorni dell'anno  1997  di  seguito
elencati:
    a)  tutte  le  domeniche  dei  mesi  di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;
    b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio,  agosto
e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;
    c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;
    d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
    e) dalle ore 16 alle ore 22 del 28 marzo;
    f) dalle ore 8 alle ore 22 del 29 marzo;
    g) dalle ore 8 alle ore 22 del 31 marzo;
    h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
    i) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio;
    j) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 giugno;
    k) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 luglio;
    l) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 luglio;
    m) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 luglio;
    n) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 luglio;
    o) dalle ore 7 del 1 agosto alle ore 24 del 2 agosto;
    p) dalle ore 16 alle ore 24 del 9 agosto;
    q) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
    r) dalle ore 7 alle ore 24 del 23 agosto;
    s) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 agosto;
    t) dalle ore 16 alle ore 24 del 6 settembre;
    u) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;
    v) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
    w) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;
    x) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
    y) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.
  2.  Per  i  complessi  di  veicoli  costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di cui  al  comma  precedente  deve  essere  riferito
unicamente  al  trattore  medesimo;  tale  limite,  nel  caso  in cui
quest'ultimo non sia atto al  carico,  coincide  con  la  tara  dello
stesso.