AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 47,
2 aprile 1996, n. 185, 3 giugno 1996, n. 305 e 2 agosto 1996, n.
406". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al
prcsente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza
dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 82 del 6 aprile 1996, n. 128 del 3 giugno 1996, n. 181
del 3 agosto 1996 e n. 231 del 2 ottobre 1996).
Art. 1.
Incremento e ripianamento degli organici
1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico e' aumentato di
495 unita', ripartite nei profili professionali indicati
nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.
2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo
professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del
comma 1 e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre
1998 si provvede mediante utilizzazione della graduatoria degli
idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro
dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tal fine, detta
graduatoria avra' validita' triennale.
3. Per assicurare la continuita' del reclutamento nel profilo
professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno e'
autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle
disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti
che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali
concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari
complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili
volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i
vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del
bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni,
fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo
professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati
risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento,
per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di
entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento
di detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate congedati
senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti
per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Per garantire l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione
puo' disporre procedure di mobilita' in deroga ai tempi di permanenza
nella sede previsti per il personale di nuova assunzione
dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
5. Per assicurare la continuita' del reclutamento nei ruoli
dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi
per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal
31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun
bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei puo' essere
utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della
graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e,
comunque, per non oltre tre anni.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
regolamento recante norme sul "reclutamento, sull'avanzamento e
sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco", in attuazione dell'articolo 13 della legge 8 dicembre
1970, n. 996.
7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive
nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi:
(a) La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: "Interventi
correttivi di finanza pubblica". Si trascrive il testo del
comma 65 del relativo art. 3: "65. Il Governo emana, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il
reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni, riservando ai volontari congedati
senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella
Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce
rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza
e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere
iniziali e' assicurato in misura non superiore al 60 per
cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura e'
ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19
della predetta legge n. 958 del 1986 e' elevata per tutte
le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono
sottoposti al parere delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica".
La legge 24 dicembre 1986, n. 958, sopracitata, reca:
"Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata". Si trascrive il testo del relativo art. 19:
"Art. 19 (Assunzioni). - 1. L'art. 30 della legge 31
maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente:
'Art. 30. - Ferme restando le aliquote di posti
spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione
obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato,
delle regioni e delle province, nonche' dei comuni
superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere,
nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali
degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni
annuali degli operai, i militari in ferma di leva
prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze
armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma contratte.
Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva
dei posti di cui al comma primo, opera sui posti messi a
concorso. Se l'assunzione e' fatta senza concorso,
all'accertamento dell'idoneita' professionale si provvede
mediante apposita prova.
La domanda di assunzione deve essere presentata a pena
di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in
congedo.
I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che
prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche
amministrazioni di cui al primo comma del presente
articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati
agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.
Il Ministero della difesa agevola il collocamento al
lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si
trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.
Il Ministero della difesa agevola altresi' l'avviamento
al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la
ferma di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n.
574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve
di posti loro concesse ai sensi dell'art. 40 della stessa
legge.
Le amministrazioni di cui al primo comma del presente
articolo e al secondo comma del citato art. 40 della legge
20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione
generale delle provvidenze per il personale del Ministero
della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei
provvedimenti che prevedono assunzioni di personale
nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, un
prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente
articolo nel corso dell'anno precedente.
Le qualifiche professionali e le specializzazioni
acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate
con diploma rilasciato dall'ente militare competente,
costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie
e speciali di collocamento'.
2. Ai fini delle assunzioni di cui all'art. 30 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dal comma 1
del presente articolo, si considerano anche valide le
qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite ai
sensi dell'art. 17 della presente legge".
(b) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del
relativo art. 43, come sostituito dall'art. 20 del D.Lgs.
n. 546/1993:
"Art. 43 (Assunzione e sede di prima destinazione). - 1.
Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni
pubbliche si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 5
e 6, della legge 22 agosto 1985, n. 444.
2. Salva la possibilita' dei trasferimenti di ufficio
nei casi previsti dalla legge, il personale di cui al comma
1 e' tenuto a permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione
in tale periodo della possibilita' di comando o distacco
presso sedi con dotazioni organiche complete nella
qualifica posseduta. Non puo' essere inoltre attivato alcun
comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia
posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il
dirigente dalla sede di appartenza lo consenta
espressamente".
Si riporta il testo dell'art. 7, commi 5 e 6, della
legge n. 444/1985 (Provvedimenti intesi al sostegno
dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili
nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo
e negli enti locali), sopracitati:
"La presentazione dei documenti di rito attestanti il
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione
all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di
servizio.
I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro
trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione
incompleta o affetta da vizio sanabile".
(c) Il testo dell'intero art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale ".
(d) La legge 8 dicembre 1970, n. 996, reca: "Norme sul
soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da
calamita'". Si trascrive il testo del relativo art. 13:
"Art. 13. - Il Ministero dell'interno provvede al
reclutamento del personale volontario fra i cittadini
italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli
altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, non abbiano superato gli
anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.
Il personale volontario e' iscritto nei quadri dei
comandi provinciali in ordine di grado e di anzianita'.
Le norme sull'avanzamento del personale volontario
saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Fino a quando non sara' emanato tale regolamento,
continuano ad applicarsi, per il reclutamento e
l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in
contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.
L'art. 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e'
abrogato".
Il R.D. 16 marzo 1942, n. 699, sopracitato, reca: "Norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico del
personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco".
Si trascrive il testo dell'art. 69 della citata legge 13
maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico
e trattamento economico del personale dei sottufficiali,
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco).
"Art. 69. - Il Ministero dell'interno provvede al
reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Il personale che ha prestato servizio ausiliario di leva
ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e' chiamato a
far parte del personale volontario".