IL MINISTRO DEL TESORO 
                           DI CONCERTO CON 
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto l'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che ha stabilito di assegnare alla  regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia una quota delle accise sulle benzine pari a lire 800 per  ogni
litro venduto nel territorio della regione riducendo i  trasferimenti
statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione medesima dei minori
introiti statali in dipendenza del presente  comma,  calcolati  sulla
base dei  tributi  incassati  sulle  benzine  vendute  nel  1995  nel
territorio della stessa regione; 
  Visto il medesimo articolo 3, comma 16, con il quale si dispone che
con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle
finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono
dettate le disposizioni attuative del citato articolo  3,  comma  16,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della  citata
legge n. 549; 
  Visto l'articolo 3, comma 15, della citata legge n.  549  del  1995
che ha stabilito  la  possibilita'  per  le  regioni  e  le  province
autonome di determinare, con propria legge e nell'ambito della  quota
di accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa delle
benzine per i soli cittadini  residenti  nella  regione  o  provincia
autonoma o in una parte di essa; 
  Visto l'articolo 3, comma 17, della medesima legge n. 549 del  1995
con il quale si dispone che, nell'esercizio delle facolta' di cui  ai
citati commi 15 e 16  del  medesimo  articolo  3,  le  regioni  e  le
province autonome di confine devono  garantire  che  il  prezzo  alla
pompa non sia inferiore a quello praticato  negli  stati  confinanti,
che  la  riduzione  del  prezzo  alla  pompa  sia  differenziata  nel
territorio  regionale  in  maniera  inversamente  proporzionale  alla
distanza dei punti vendita  dal  confine  e  che  siano  disciplinati
precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative
sanzioni nei casi di inadempienza o abuso; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la nota n. 1529/RAG E del 24 aprile  1996  con  la  quale  il
presidente  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia   ha   manifestato
l'intesa, espressa dalla giunta regionale nella seduta del 24  aprile
1996; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 26 settembre 1996; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
in data 11 ottobre 1996; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
  1. La regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 15 e 16,  puo'  determinare,
con propria legge, nei limiti della quota delle accise sulle benzine,
pari a lire 800 per ogni litro venduto nel territorio della  regione,
le modalita' per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per
i soli cittadini residenti nella  regione,  al  fine  di  ridurre  la
concorrenzialita' delle rivendite di benzine negli Stati  confinanti,
regolamentandone la materia nel suo complesso e con  l'osservanza  di
quanto disposto dall'articolo 3, comma 17, lettera a),  della  citata
legge n. 549 del 1995 in ordine alla misura del  prezzo  alla  pompa,
che  non  deve  essere  inferiore  a  quello  praticato  negli  Stati
confinanti,  ed  alla  riduzione   del   prezzo   che   deve   essere
differenziato  nel  territorio  regionale  in  maniera   inversamente
proporzionale  alla  distanza  dei  punti  vendita  dal  confine.  La
predetta  regolamentazione  decorre  dal  primo   gennaio   dell'anno
successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  della  citata   legge
regionale. 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma  17,  lettera  a),
della citata legge n. 549 del 1995 le ambasciate d'Italia  presso  la
Repubblica austriaca e presso la Repubblica di  Slovenia,  confinanti
con la regione Friuli-Venezia Giulia, comunicano  trimestralmente  al
presidente della giunta regionale ed alla Ragioneria  generale  dello
Stato - IGESPA - Divisione 9a, il prezzo alla  pompa  delle  benzine,
con e senza piombo,  praticato  nei  punti  vendita  ubicati  ad  una
distanza non superiore a 10 chilometri del confine di detti Stati. Se
il prezzo alla pompa  risulta  differenziato  nei  punti  vendita  la
predetta comunicazione segnala il prezzo medio. 
  3. La regione Friuli-Venezia  Giulia  nell'applicazione  di  quanto
disposto al comma 1 garantisce un regolare rimborso  della  riduzione
del prezzo alla pompa praticato dagli impianti di distribuzione. 
  4. La regione Friuli-Venezia  Giulia  informa  il  Ministero  delle
finanze - Dipartimento delle dogane e  delle  imposte  indirette,  di
tutta la regolamentazione autonomamente posta in  essere  concernente
la presente materia e le sue variazioni tempo per tempo disposte. 
  5. La regione  Friuli-Venezia  Giulia  nell'ambito  della  predetta
autonoma regolamentazione disciplina le modalita' per l'effettuazione
dei  controlli  sulle  cessioni  di  carburanti  a   prezzo   ridotto
prevedendo la misura delle relative sanzioni amministrative  in  caso
di inadempienza o  abuso,  tenendo  anche  conto  delle  disposizioni
vigenti in materia di accise sugli olii  minerali.  A  tal  fine,  in
occasione  delle  verifiche   previste   dalla   normativa   vigente,
l'Amministrazione finanziaria  tiene  conto  anche  delle  specifiche
disposizioni regionali. 
 
    

            AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
          Nota alle premesse: 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Nota all'art. 1: 
             - Il testo dell'art. 3, commi 15, 16 e 17,  della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente: 
             "15. Fermi restando i vincoli  derivanti  dagli  accordi
          internazionali  e  dalle  normative  dell'Unione   europea,
          nonche' dalle norme ad essi connesse, le  regioni,  nonche'
          le province  autonome,  possono  determinare,  con  propria
          legge  e  nell'ambito  della  quota  dell'accisa   a   loro
          riservata,  una  riduzione  del  prezzo  alla  pompa  delle
          benzine, per i soli cittadini  residenti  nella  regione  o
          nella provincia autonoma o in una parte di essa. 
             16. Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine
          di ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di  benzine
          negli Stati confinanti, e' assegnata una quota delle accise
          sulle benzine pari a lire 800 per ogni  litro  venduto  nel
          territorio della regione. Qualora le accise sui  carburanti
          fossero ridotte o  inferiori  a  tale  importo,  anche  per
          effetto di iniziative legislative regionali,  e'  assegnata
          alla regione la quota di accisa di lire 800 diminuita della
          riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente  i
          trasferimenti statali a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla
          regione Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le  devoluzioni
          erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente
          ridotti, a pie' di lista, dei minori  introiti  statali  in
          dipendenza del presente comma,  calcolati  sulla  base  dei
          tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995  nel
          territorio della regione.  Con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro di concerto con il Ministro delle finanze,  d'intesa
          con  la  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,   entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono dettate le disposizioni attuative  del
          presente comma. 
             17. Nell'esercizio della facolta' di cui ai commi da  15
          a 18  del  presente  articolo  le  regioni  e  le  province
          autonome di confine devono garantire: 
               a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello
          praticato  negli  Stati  confinanti  e  che,  comunque,  la
          riduzione del prezzo di cui al comma 15  sia  differenziata
          nel  territorio  regionale   o   provinciale   in   maniera
          inversamente proporzionale alla distanza dei punti  vendita
          dal confine; 
               b) che  siano  disciplinati  precisi  controlli  sulle
          cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni  nei
          casi di inadempienza o abuso".