IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha stabilito di assegnare alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una quota delle accise sulle benzine pari a lire 800 per ogni litro venduto nel territorio della regione riducendo i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione medesima dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nel 1995 nel territorio della stessa regione; Visto il medesimo articolo 3, comma 16, con il quale si dispone che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono dettate le disposizioni attuative del citato articolo 3, comma 16, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 549; Visto l'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 549 del 1995 che ha stabilito la possibilita' per le regioni e le province autonome di determinare, con propria legge e nell'ambito della quota di accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i soli cittadini residenti nella regione o provincia autonoma o in una parte di essa; Visto l'articolo 3, comma 17, della medesima legge n. 549 del 1995 con il quale si dispone che, nell'esercizio delle facolta' di cui ai citati commi 15 e 16 del medesimo articolo 3, le regioni e le province autonome di confine devono garantire che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli stati confinanti, che la riduzione del prezzo alla pompa sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine e che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota n. 1529/RAG E del 24 aprile 1996 con la quale il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia ha manifestato l'intesa, espressa dalla giunta regionale nella seduta del 24 aprile 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 11 ottobre 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. La regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 15 e 16, puo' determinare, con propria legge, nei limiti della quota delle accise sulle benzine, pari a lire 800 per ogni litro venduto nel territorio della regione, le modalita' per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i soli cittadini residenti nella regione, al fine di ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di benzine negli Stati confinanti, regolamentandone la materia nel suo complesso e con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 3, comma 17, lettera a), della citata legge n. 549 del 1995 in ordine alla misura del prezzo alla pompa, che non deve essere inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, ed alla riduzione del prezzo che deve essere differenziato nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine. La predetta regolamentazione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della citata legge regionale. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 17, lettera a), della citata legge n. 549 del 1995 le ambasciate d'Italia presso la Repubblica austriaca e presso la Repubblica di Slovenia, confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia, comunicano trimestralmente al presidente della giunta regionale ed alla Ragioneria generale dello Stato - IGESPA - Divisione 9a, il prezzo alla pompa delle benzine, con e senza piombo, praticato nei punti vendita ubicati ad una distanza non superiore a 10 chilometri del confine di detti Stati. Se il prezzo alla pompa risulta differenziato nei punti vendita la predetta comunicazione segnala il prezzo medio. 3. La regione Friuli-Venezia Giulia nell'applicazione di quanto disposto al comma 1 garantisce un regolare rimborso della riduzione del prezzo alla pompa praticato dagli impianti di distribuzione. 4. La regione Friuli-Venezia Giulia informa il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, di tutta la regolamentazione autonomamente posta in essere concernente la presente materia e le sue variazioni tempo per tempo disposte. 5. La regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della predetta autonoma regolamentazione disciplina le modalita' per l'effettuazione dei controlli sulle cessioni di carburanti a prezzo ridotto prevedendo la misura delle relative sanzioni amministrative in caso di inadempienza o abuso, tenendo anche conto delle disposizioni vigenti in materia di accise sugli olii minerali. A tal fine, in occasione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l'Amministrazione finanziaria tiene conto anche delle specifiche disposizioni regionali.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 3, commi 15, 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "15. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonche' dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonche' le province autonome, possono determinare, con propria legge e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa. 16. Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di benzine negli Stati confinanti, e' assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a lire 800 per ogni litro venduto nel territorio della regione. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tale importo, anche per effetto di iniziative legislative regionali, e' assegnata alla regione la quota di accisa di lire 800 diminuita della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a pie' di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 nel territorio della regione. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma. 17. Nell'esercizio della facolta' di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono garantire: a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata nel territorio regionale o provinciale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine; b) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso".