IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attivita' o riorganizzazione di unita' produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate; Visto l'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla lege 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1, non puo' comunque superare i limiti pro-capite stabiliti all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, che prevede che la dimensione di 500 dipendenti puo' essere riferita anche a piu' unita' produttive; Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1), sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, relativo alla ripartizione per l'anno 1996 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 60 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56; Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende; Visti in particolare: l'accordo collettivo stipulato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1993 tra Alenia e le organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL a seguito della crisi del comparto difesa ed in funzione della ristrutturazione di Alenia industria che ha coinvolto oltre 500 lavoratori articolati su piu' unita' produttive con il sostegno alle attivita' di reindustrializzazione per il sito produttivo ex Alenia de L'Aquila, per complessive 155 unita'; I verbali redatti presso il comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 marzo 1994 e 5 ottobre 1995 relativi alla specificazione dell'intesa di cui al punto precedente con l'individuazione delle iniziative industriali delle societa' A.D.A. e Calzaturificio aquilano, sempre nell'ambito degli obiettivi occupazionali dell'intesa 24 marzo 1993; la domanda di contributo presentata dalla A.D.A. S.r.l. a fronte di n. 95 assunzioni; la domanda di contributo presentata dal Calzaturificio aquilano S.r.l. a fronte di n. 48 assunzioni; Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione europea nell'ambito delle trattative in merito all'entita' di aiuto alle assunzioni, fissata in 25.000 ECU per le piccole e medie imprese operanti nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise; Considerato l'assenso espresso dalla regione Abruzzo nel verbale di riunione siglato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 10 novembre 1996; Considerato che l'art. 2, comma 1, legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale; Decreta: Art. 1. Alla societa' A.D.A. S.r.l. e' concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 4.465.705.000.