IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 1,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto-legge  26
novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
che   prevede   interventi   di   sostegno  di  natura  temporanea  e
straordinaria al fine di favorire iniziative  produttive  industriali
inserite   in  piani  di  recupero  dell'occupazione,  relativi  alla
cessazione di attivita' o riorganizzazione di unita'  produttive  del
settore  industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base
di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;
  Visto l'art. 1, comma 2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  26
novembre  1993, n. 478, convertito dalla lege 26 gennaio 1994, n. 56,
che prevede che l'intervento di cui al punto  1,  non  puo'  comunque
superare  i  limiti  pro-capite  stabiliti  all'art.  1, comma 2, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  24,  primo  periodo,  del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, che prevede che la dimensione di 500 dipendenti
puo' essere riferita anche a piu' unita' produttive;
  Visto l'art. 4, comma 24,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  1
ottobre  1996,  n. 510, che prevede che gli interventi di sostegno di
cui al punto 1),  sono  erogati  sulla  base  di  accordi  collettivi
stipulati prima del 31 dicembre 1994;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale, relativo alla ripartizione per  l'anno  1996  delle  risorse
finanziarie  tra  i  diversi  interventi posti a carico del Fondo per
l'occupazione,  ed  in  particolare  allo  stanziamento  di  lire  60
miliardi  per  gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative
produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge  26
gennaio 1994, n. 56;
  Visti  gli  accordi  collettivi  stipulati  in data anteriore al 31
dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;
  Visti in particolare:
   l'accordo collettivo stipulato presso la Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri  in  data  24 marzo 1993 tra Alenia e le organizzazioni
sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL a  seguito  della  crisi  del
comparto  difesa  ed  in  funzione  della  ristrutturazione di Alenia
industria che ha coinvolto oltre 500 lavoratori  articolati  su  piu'
unita'    produttive    con    il    sostegno   alle   attivita'   di
reindustrializzazione per il sito produttivo ex Alenia  de  L'Aquila,
per complessive 155 unita';
   I  verbali  redatti  presso il comitato per il coordinamento delle
iniziative per  l'occupazione  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  in  data  16  marzo  1994 e 5 ottobre 1995
relativi alla specificazione dell'intesa di cui al  punto  precedente
con  l'individuazione  delle  iniziative  industriali  delle societa'
A.D.A. e Calzaturificio aquilano, sempre nell'ambito degli  obiettivi
occupazionali dell'intesa 24 marzo 1993;
   la  domanda  di contributo presentata dalla A.D.A. S.r.l. a fronte
di n. 95 assunzioni;
   la domanda di contributo presentata  dal  Calzaturificio  aquilano
S.r.l. a fronte di n. 48 assunzioni;
  Considerati  i  massimali  individuati  dal  Ministero del lavoro e
della previdenza sociale  e  dalla  commissione  europea  nell'ambito
delle  trattative  in  merito  all'entita'  di aiuto alle assunzioni,
fissata in 25.000 ECU per le piccole e medie imprese  operanti  nelle
regioni  Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo e
Molise;
  Considerato l'assenso espresso dalla regione Abruzzo nel verbale di
riunione siglato presso il Ministero del lavoro  e  della  previdenza
sociale in data 10 novembre 1996;
  Considerato che l'art. 2, comma 1, legge n. 56/1994, prevede che il
beneficio   sia   erogato   in   un'unica  soluzione  all'atto  della
dimostrazione del risultato occupazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla societa' A.D.A. S.r.l. e' concesso un contributo finanziario a
sostegno dell'occupazione pari a L. 4.465.705.000.