IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del 29 settembre 1977 di recepimento della direttiva n. 77/389/CEE del Consiglio, relativo alla omologazione dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977; Vista la direttiva 96/64/CE della Commissione del 2 ottobre 1996, che adegua al progressivo tecnico la direttiva 77/389/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore; Visto il decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE che modifica la direttiva del Consiglio 70/156/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 27 giugno 1995; Decreta: Art. 1. 1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano alla omologazione dei veicoli a motore indicati all'allegato II del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE con esclusione dei veicoli che si muovono su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili. 2. L'allegato al decreto ministeriale 29 settembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977, e' sostituito dagli allegati al presente decreto.