IL CONSIGLIO SUPERIORE
                         DELLA MAGISTRATURA
  Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
  Visto il testo del proprio  regolamento  interno  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;
  Nella seduta dell'11 dicembre 1996;
                            Ha deliberato
di modificare il primo comma dell'art. 26 del regolamento interno nei
seguenti termini:
  "La  richiesta  di  rinvio della discussione o della deliberazione,
comunque motivata, e' posta in votazione non appena  sia  presentata,
con  precedenza  su  ogni altra voazione. La questione pregiudiziale,
che di un  determinato  argomento  non  si  abbia  a  deliberare  per
specificati  motivi, e', quindi, posta in votazione con precedenza su
ogni altra  questione.  Segue  la  questione  sospensiva  che  di  un
argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o
dopo  deliberazione  su  altro  argomento  connesso.  Ogni  questione
regolarmente che sorga nel corso della  seduta  viene  immediatamente
esaminata,  discussa e decisa con votazione del Consiglio a richiesta
di  almeno  sette  componenti.  Si  procede  quindi,   terminata   la
discussione,  alle  votazioni,  prima,  sulle  proposte di assunzioni
istruttorie e di rinvio in  Commissione  per  qualsiasi  adempimento,
poi,  su quelle di definizione del merito. In ogni caso il Presidente
puo', preliminarmente  e  senza  dibattito  sul  punto,  limitare  la
discussione  alle  sole  richieste  di  assunzioni  istruttorie  o di
ulteriori adempimenti, qualora si presentino  di  immediato  rilievo,
riservando  alla  fase  immediatamente successiva la discussione e la
definizione del merito".
   Roma, 11 dicembre 1996
                                           Il vice presidente: GROSSO