Alle  amministrazioni provinciali e
                                  comunali
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle   presidenze   delle    giunte
                                  regionali
                                  Alle   presidenze   delle  province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                  italiani (A.N.C.I.)
                                  All'Unione     province    italiane
                                  (U.P.I.)
                                  All'Unione nazionale comuni montani
                                  (U.N.C.E.M.)
 
   Premessa
   A fronte del susseguirsi di  provvedimenti  legislativi  incidenti
   significativamente    sul    settore   strutturale   dell'edilizia
   scolastica, alcuni dei quali - come la legge n. 488 del  9/8/1986,
   art. 11 e la legge n. 430 del 23/12/1991 - ormai da anni in via di
   attuazione  ma  che  non  hanno  ancora completamente esercitato i
   propri effetti ed altri, invece, di recente approvazione - come le
   leggi n.  23 dell'11/1/1996 e n. 431  dell'8/8/1996  -  che  vanno
   definendo  un  nuovo  quadro  operativo  di  settore,  si  ritiene
   opportuno fornire, con la presente circolare, un  utile  punto  di
   riferimento per tutti gli operatori.
   Il   carattere   particolarmente  stringente  degli  obiettivi  di
   riqualificazione e potenziamento delle strutture  scolastiche,  la
   capillarita'  territoriale  dell'intervento,  le  differenziazioni
   locali, infatti, sono le ragioni che suggeriscono una ricognizione
   delle procedure attuative dei programmi,  definite  dalle  singole
   leggi  di riferimento, fornendo a tutti gli Organi, a vario titolo
   investiti della questione, un omogeneo quadro di  riferimento  per
   un  tempestivo,  esauriente  utilizzo  delle  risorse  finanziarie
   disponibili,  finalizzate  alla  realizzazione  di  strutture  che
   soddisfino appieno le imprescindibili esigenze dell'utenza.
   A tali fini, in stretto coordinamento con le Regioni, il Ministero
   della  Pubblica  Istruzione  e  la Cassa Depositi e Prestiti hanno
   ritenuto  opportuno  definire  le  precise  modalita'   operative,
   dirette,  attraverso  una  disciplina  congiunta  della materia, a
   favorire  la  corretta  definizione  delle   complesse,   diverse,
   fattispecie.
1. MUTUI ex lege 488/86 e 430/91
   Il  comma 6 dell'art. 2 della legge 431/96 prevede che entro il 31
   dicembre 1996 puo' essere autorizzata, con le  medesime  modalita'
   della  legge  di  riferimento,  una diversa destinazione dei mutui
   disposti ai sensi delle leggi 488/86 e 430/91.
   Cio' consente di finanziare progetti inseriti, rispettivamente, in
   nuovi programmi regionali ovvero in  provvedimenti  del  Ministero
   della  Pubblica  Istruzione, mediante la concessione di mutui o la
   devoluzione dell'intero importo o di quote di  finanziamenti  gia'
   concessi.
   Il  nuovo  termine del 31 dicembre 1996 va riferito esclusivamente
   alla adozione dei rispettivi atti da parte  delle  Regioni  o  del
   Ministero;   pertanto,   i   provvedimenti  di  concessione  o  di
   devoluzione relativi a progetti ricompresi in piani  modificati  o
   in  decreti - approvati, si ripete, entro il 31.12.1996 - potranno
   essere adottati dalla Cassa senza termine alcuno.
   Oltre il termine in parola l'unico  meccanismo  di  riutilizzo  di
   mutui  concessi  per  opere  non  iniziate entro un triennio dalla
   concessione ovvero dichiarate di impossibile esecuzione e'  quello
   della  "revoca  e  riassegnazione" di cui all'art. 4 della legge 8
   agosto 1994, n. 496.
   Per i soli finanziamenti disposti ai sensi della legge 430/91, per
   i quali alla data del 31.12.1995 gli enti beneficiari non  abbiano
   attivato  le  formali  richieste  dei  rispettivi mutui alla Cassa
   depositi e prestiti (si  tratta  dunque  di  mutui  mai  concessi)
   potra' essere utilizzato il meccanismo di riutilizzo delle risorse
   di cui al 5 comma dell'articolo 2 della legge 431/96.
   Per  la disciplina delle varianti in corso d'opera, si fa rinvio a
   quanto al riguardo esplicitato nel successivo capitolo.
2. MUTUI ex lege 23/96 - PRIMA ANNUALITA'
              L'art.  4   della   legge   23/96   dispone   che   "la
              programmazione  dell'edilizia  scolastica  si  realizza
              mediante piani generali triennali e  piani  annuali  di
              attuazione.... approvati dalle regioni .......".
              La  stessa  norma fissa dunque l'iter procedurale della
              programmazione,  con  i  relativi  termini   perentori,
              sancendo  al comma 9 i poteri sostitutivi delle Regioni
              e dei Commissari di Governo nei  casi  di  inadempienza
              dei Comuni e delle Province beneficiari dei mutui.
              Le  caratteristiche finanziarie e procedurali del primo
              piano annuale di attuazione sono le seguenti.
2.1           L. 456 MILIARDI, ripartiti con Decreto Ministero P.I.
              del 18.4.1996, pubblicato sulla G.U. n. 100 del
Plafond       30.4.1996.
disponibile -
1 piano annuale
2.2           Comuni e Province.
Soggetti
mutuatari
2.3           Mutui ventennali, con onere di ammortamento a totale
              carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione
Durata e      degli interessi di preammortamento.
natura
ammortamento  La Cassa provvedera' ogni anno a verificare i mutui
              sui quali siano state disposte erogazioni nel periodo
              di preammortamento; per gli stessi, dopo aver
              capitalizzato i relativi interessi, inviera' al
              Ministero del Tesoro e, per mera conoscenza, agli enti
              mutuatari, i piani di ammortamento conseguentemente
              ricalcolati.
2.4           L'oggetto dei finanziamenti e' fissato nell'art. 2
              della legge 23/96, e coincide sostanzialmente con le
Oggetto       consuete opere di edilizia scolastica da sempre
              finanziate dalla Cassa.
              Si ritiene di dover soltanto segnalare che potranno
              essere finanziati anche gli "edifici sedi di uffici
              scolastici provinciali e regionali" nonche' gli
              "impianti sportivi di base o polivalenti,
              eventualmente di uso comune di piu' scuole, anche
              aperti all'utilizzazione da parte della
              collettivita'".
              Inoltre, potranno essere ammessi al finanziamento,
              nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di
              riadattamento e di riconversione, anche "gli arredi e
              le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle
              palestre, ai laboratori e alle biblioteche
              scolastiche", ai sensi del 4 comma del citato art. 2.
2.5           Qualora i mutui a carico dello Stato non coprano per
Mutui         intero i costi dei progetti inseriti nei Piani
integrativi   regionali, gli enti beneficiari possono richiedere
a condizioni  alla Cassa, per la differenza, la concessione di mutui
ordinarie     con oneri di ammortamento a carico dei propri bilanci.
2.6           Le fasi della procedura istruttoria sono quelle
Procedura     ordinarie (ADESIONE - CONCESSIONE - EROGAZIONE).
              Per ottenere l'adesione di massima saranno
              sufficienti: la domanda e l'attestazione del
              Segretario dell'ente istante in ordine alla proprieta'
              dell'opera. La Cassa verifichera'  d'ufficio la
              conformita' delle istanze al piano regionale
              pubblicato sul B.U.R.
              L'attestazione relativa all'approvazione del progetto
              esecutivo/definitivo potra' essere trasmessa in fase
              di "relazione" al C.d.A. per la formale concessione.
              Le adesioni di massima e le "determine" di concessione
              saranno trasmesse dalla Cassa DD.PP. anche alle
              Regioni interessate ed al Ministero della Pubblica
              Istruzione.
2.7           I Comuni e le Province inseriti nei piani regionali
              devono approvare il progetto esecutivo e presentare la
Termini       domanda di mutuo entro 180 giorni dalla data di
              pubblicazione dei piani sui B.U.R..
              L'inoltro alle Regioni delle deliberazioni approvative
              dei progetti, previsto dal 5 comma dell'art. 4 della
              legge 23/96, e' finalizzato al mero accertamento del
              termine fissato dalla stessa disposizione.
              Stante il carattere perentorio del termine, la Cassa
              non potra' accogliere richieste di mutuo intempestive;
              in tali casi soltanto i commissari ad acta (Regioni
              entro 30 giorni, Commissari di Governo
              successivamente) sono legittimati alla approvazione dei
              progetti nonche' alla presentazione delle istanze di
              mutuo.
              Viceversa l'istituto finanziatore non e' chiamato ad
              operare alcun controllo sul rispetto del termine di
              120 giorni dalla data di concessione del mutuo per
              l'affidamento dei lavori. La vigilanza, al riguardo,
              si ritiene spetti unicamente alle Regioni ed ai
              Commissari di Governo, cui infatti sono conferiti,
              come detto in precedenza, appositi poteri sostitutivi.
2.8           Le eventuali perizie di variante in corso d'opera
Perizie di    dovranno essere approvate entro 5 anni dalla
variante      concessione del mutuo, quindi autorizzate dalle
in corso      Regioni ed assentite con presa d'atto dalla Cassa, ai
d'opera       sensi dell'art. 20, 1 comma della legge n. 412/91.
              Considerato tuttavia che le Regioni, al momento della
              originaria ammissione al piano, non dispongono dei
              progetti esecutivi, la Cassa puo' accettare
              autorizzazioni regionali preventive alla stessa
              redazione ed approvazione da parte degli enti locali
              delle varianti progettuali. Tali autorizzazioni, in
              altri termini, non avranno valore di approvazione
              tecnica delle varianti, ma di ammissione delle stesse
              ai benefici finanziari di cui alla legge 23.
              Detta procedura e' estensibile anche ai mutui concessi
              ai sensi delle leggi 430/91 e 488/86 (per questi
              ultimi, come noto, l'autorizzazione all'utilizzo di
              eventuali economie per il finanziamento delle varianti
              e' pero' fornita dal Ministero della Pubblica
              Istruzione e non dalla Regione).
2.9           In assenza di risorse finanziarie certe da utilizzare
Variazioni    ai fini dell'attivazione dei piani annuali successivi
dei piani     al primo, di cui all'art. 4 della legge 23/96, per la
regionali     problematica relativa alla modificabilita' dei piani
              regionali non puo' che farsi rinvio a successive
              disposizioni applicative.
3.            MUTUI ex lege 431/96 a valere sui fondi della legge
              341/95 - Aree depresse.
3.1           L. 200 MILIARDI, ripartiti con Delibera CIPE del
Plafond       26.6.1996, in G.U. n. 204 del 21.8.1996.
disponibile
3.2           Comuni e Province.
Soggetti
mutuatari
3.3           20 anni, con oneri a carico dello Stato.
Durata e
natura
ammortamento
3.4           Interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle
Oggetto       aree depresse del territorio nazionale, di cui
              all'obiettivo n. 1 richiamato nell'allegato I al
              regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20
              luglio 1993, con requisiti di necessita' e di urgenza,
              di celere esecuzione o di completamento funzionale.
3.5           Le fasi della procedura istruttoria sono quelle
Procedura     ordinarie (ADESIONE - CONCESSIONE - EROGAZIONE).
              Per ottenere l'adesione di massima saranno
              sufficienti la domanda e l'attestazione sulla
              proprieta'.
              Nell'ambito delle somme indicate, per ciascuna opera,
              dalla Delibera CIPE del 26.6.1996, l'esatto importo
              dei finanziamenti attribuibili sara' determinato, ai
              sensi dei punti 2 e 4 della citata Deliberazione,
              sulla base dei provvedimenti all'uopo adottati dal
              Ministero della Pubblica Istruzione.
              L'attestazione relativa all'approvazione del progetto
              esecutivo/definitivo potra' essere trasmessa in fase
              di "relazione" al C.d.A. per la formale concessione.
3.6           I comuni e le province inseriti nel programma
              approvato dal CIPE devono affidare i lavori entro 120
Termini       giorni dalla data di concessione del mutuo.
              Anche in questo caso la vigilanza sul rispetto del
              termine spetta unicamente alle Regioni ed ai
              Commissari di Governo, che infatti possono nominare
              dei commissari ad acta, muniti di poteri sostitutivi.
              Pertanto la Cassa non operera' alcun controllo in
              materia e potra' (tranne tempestiva ed esplicita
              richiesta in contrario degli enti vigilanti) erogare
              somme per lavori affidati oltre i tre mesi dalla
              concessione dei mutui.
3.7           L'utilizzo di eventuali economie, da destinare alla
Perizie di    copertura finanziaria di perizie di variante in corso
variante      d'opera, potra' intervenire solo dopo la relativa
in corso      autorizzazione da parte del Ministero della Pubblica
d'opera       Istruzione, secondo le medesime procedure adottate per
              l'approvazione delle perizie di variante relative ai
              finanziamenti disposti ai sensi della legge 488/86,
              sentito il Ministero del Bilancio, e sara' assentito
              con presa d'atto dalla Cassa, ai sensi dell'art. 20, 1
              comma della legge n. 412/91 e dell'art. 2, comma 4
              della legge 431/96.
3.8           Il punto 6 della deliberazione CIPE 26.6.1996 prevede
Variazioni    la possibilita' di rimodulazione del programma - sulla
del           base delle proposte delle Regioni - ad opera del
programma     Ministero della Pubblica Istruzione, da approvarsi
              comunque con successiva deliberazione del Comitato,
              non assoggettando la stessa ad alcun termine.
3.9           Stante dunque la modificabilita' del programma, i
Devoluzioni   mutui della specie saranno devolvibili in qualsiasi
              momento, sulla base di nuove delibere CIPE.
4. NUOVO RIPARTO DI COMPETENZE TRA COMUNI E PROVINCE
   Il  comma  2  dell'art.  1  della  legge  n. 431/96, conferma al 1
   gennaio 1997 la data dalla quale avra' effetto il nuovo riparto di
   competenze tra Comuni e Province stabilito dall'art. 3 della legge
   11.1.1996, n. 23, (Comuni: scuole  materne,  elementari  e  medie;
   Province:  istituti  e  scuole di istruzione secondaria superiore,
   compresi i licei artistici e gli istituti d'arte,  i  conservatori
   di  musica,  le accademie, gli istituti superiori per le industrie
   artistiche,  nonche'  i  convitti  e  le   istituzioni   educative
   statali).
   Ad  evitare  le prevedibili e rilevanti complicazioni istruttorie,
   sia nella fase di concessione di nuovi mutui che di  novazioni  di
   finanziamenti  gia'  concessi,  la  Cassa  non  effettuera'  alcun
   controllo in merito alla "competenza"  dell'ente  locale  istante,
   ritenendo  nella  piena  responsabilita'  degli  enti mutuatari il
   rispetto della normativa in materia.
   In questa sede si ritiene comunque  opportuno  un  approfondimento
   della   problematica   relativa  all'intestazione  di  mutui  gia'
   concessi dalla  Cassa  a  Comuni  in  favore  dei  nuovi  soggetti
   (Province) titolari (NOVAZIONE SOGGETTIVA).
   La  novazione  puo'  essere richiesta sia in caso di trasferimento
   degli immobili in uso gratuito  che  in  proprieta'.  Tuttavia  e'
   utile distinguere tra:
   a)  MUTUI  CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO:  per la
      procedibilita' dell'operazione di novazione saranno sufficienti
      le delibere degli enti coinvolti, rispettivamente di  cedere  e
      di subentrare nel finanziamento da novare;
   b)  MUTUI CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELL'ENTE MUTUATARIO:
      tra i presupposti  istruttori  della  novazione,  accanto  alle
      delibere di cui al precedente punto a), si annoverano:
      -  in  caso  di  conferma della garanzia, la delibera dell'ente
        subentrante di conferma della garanzia a suo  tempo  prestata
        dal  garante (tale conferma puo' anche essere contenuta nella
        delibera di subentro di cui al precedente punto a);
      - in  caso  di  modifica  dell'ente  garante,  la  delibera  di
        assunzione  della  garanzia  del nuovo ente garante, le nuove
        deleghe di pagamento,  la  dichiarazione  circa  il  rispetto
        della capacita' di indebitamento.
CASSA DEPOSITI E PRESTITI        MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                                   DIR. GEN. DEL PERSONALE, AA.GG.
                                   E AMM.VI
                                           EDILIZIA SCOLASTICA
   Il Direttore Generale                Il Direttore Generale
   SALVEMINI RISTUCCIA                   DAMIANO RICEVUTO