LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
  PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Visto l'art. 12 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  istitutiva
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il
termine Conferenza;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  dicembre  1989,  n.  418,  che
individua e precisa le competenze della Conferenza;
  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge  29  dicembre  1995,  n.
560, coordinato con legge di conversione 26 febbraio 1996, n. 74, che
dispone che "le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane
di  Basilicata,  Calabria,  Molise,  Abruzzo, Campania ed Umbria, che
abbiano subito, a seguito degli  eventi  alluvionali,  sismici  e  di
dissesto  idrogeologico, verificatesi nei giorni indicati all'art. 1,
comma  1,  danni  gravi  ai  beni  propri,  possono  contrarre  mutui
ventennali   con   la   Cassa  depositi  e  prestiti,  con  oneri  di
ammortamento a carico del bilancio  dello  Stato  nel  limite  di  20
miliardi  a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 4
del  decreto-legge  30  maggio  1994,   n.   328,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e dall'art. 1 del
decreto-legge   24   novembre   1994,   n.   646,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificati,
rispettivamente, dagli articoli 1 e  3  del  decreto-legge  3  maggio
1995,  n.  154,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1995, n. 265";
  Visto  in  particolare  l'art.  12,  comma  1,  lettera   b),   del
decreto-legge  26  luglio  1996,  n.  393, coordinato con la legge di
conversione 25 settembre 1996, n. 496, recante:  "Interventi  urgenti
di  protezione  civile"  che  integra la normativa di cui all'art. 8,
comma 1, della predetta legge 26 febbraio 1996, n. 74, specificamente
dopo le parole "venti miliardi" del predetto  comma  1,  aggiunge  il
seguente  periodo  "da  ripartire  dalla  Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano";
  Tenuto  conto  che  questa  Conferenza, per effetto della riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dal richiamato art. 8,  comma  1,
della  legge 26 febbraio 1996, n. 74, ha provveduto, sulla base delle
disposizioni recate dal successivo comma 1-bis del medesimo  art.  8,
con  deliberazione  dell'11  aprile  1996,  registrata alla Corte dei
conti il 20  maggio  1996  (registro  n.  1,  foglio  n.  313),  alla
riduzione  e  conseguente  rimodulazione  tra le regioni interessate,
delle autorizzazioni di spesa di  lire  1.000  miliardi  e  lire  250
miliardi,  recate  rispettivamente  dall'art.  4 del decreto-legge 30
maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25
luglio  1994,  n.  471,  e  dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre
1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,  n.
22,  come  modificati,  rispettivamente,  dagli  articoli  1  e 3 del
decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito,  con  modificazioni,
dalla   legge  30  giugno  1995,  n.  265,  di  cui  alle  rispettive
deliberazioni di questa Conferenza del 13 luglio 1995;
  Visti i commi 11,  12  e  13  dell'art.  10  del  decreto-legge  24
novembre  1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1995, n. 22,  e  successive  modificazioni,  che  individuano
l'iter  procedurale per la concessione e l'erogazione, da parte della
Cassa depositi  e  prestiti,  dei  mutui  in  questione,  cosi'  come
disposto dal comma 2 dell'art. 8 della piu' volte richiamata legge 26
febbraio 1996, n. 74;
  Considerato  che  con  i  decreti  del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 aprile e del 15 maggio 1996, sono stati individuati i
comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui  all'art.  1  della
predetta legge 26 febbraio 1996, n. 74;
  Vista  la nota prot. n. 501 del 7 giugno 1996 con la quale la Cassa
depositi e prestiti ha richiesto, tra l'altro, a questa Conferenza di
predisporre il riparto della somma di lire  20  miliardi  di  cui  al
citato art. 8, comma 1, della legge 26 febbraio 1996, n. 74;
  Tenuto  conto  che  nel corso dell'ultima riunione tecnica tenutasi
presso la sede della segreteria della Conferenza il giorno 3  ottobre
1996,  tra  i  rappresentanti  statali (Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  Ministero  del
Tesoro)  e regionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise
e Umbria), l'ipotesi di riparto emersa nella riunione  interregionale
del  5  settembre  1996, di cui alla nota della regione Abruzzo del 9
settembre 1996, prot. n. 8699,  e'  stata  approvata  all'unanimita',
subordinatamente  all'assegnazione alla regione Campania dell'importo
di lire 1 miliardo, mediante la riduzione di lire 200  milioni  sulle
singole quote di spettanza delle restanti cinque regioni;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  Il  complessivo  importo  di lire 20 miliardi entro il quale le
regioni, le province, i comuni e le comunita' montane di  Basilicata,
Calabria, Molise, Abruzzo, Campania ed Umbria possono contrarre mutui
ventennali   con   la   Cassa  depositi  e  prestiti,  con  oneri  di
ammortamento a carico del bilancio dello Stato, di  cui  all'art.  8,
comma  1,  del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, coordinato con
legge di conversione 26 febbraio 1996, n. 74,  e'  ripartito  tra  le
regioni come segue:
   Abruzzo .................   L.  5.000.000.000
   Basilicata ..............   "   2.000.000.000
   Calabria ................   "   5.500.000.000
   Campania ................   "   1.000.000.000
   Molise ..................   "   1.000.000.000
   Umbria ..................   "   5.500.000.000
                                  ______________
                 Totale ....   L. 20.000.000.000