LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza; Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, coordinato con legge di conversione 26 febbraio 1996, n. 74, che dispone che "le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane di Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Campania ed Umbria, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici e di dissesto idrogeologico, verificatesi nei giorni indicati all'art. 1, comma 1, danni gravi ai beni propri, possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato nel limite di 20 miliardi a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 265"; Visto in particolare l'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, coordinato con la legge di conversione 25 settembre 1996, n. 496, recante: "Interventi urgenti di protezione civile" che integra la normativa di cui all'art. 8, comma 1, della predetta legge 26 febbraio 1996, n. 74, specificamente dopo le parole "venti miliardi" del predetto comma 1, aggiunge il seguente periodo "da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano"; Tenuto conto che questa Conferenza, per effetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal richiamato art. 8, comma 1, della legge 26 febbraio 1996, n. 74, ha provveduto, sulla base delle disposizioni recate dal successivo comma 1-bis del medesimo art. 8, con deliberazione dell'11 aprile 1996, registrata alla Corte dei conti il 20 maggio 1996 (registro n. 1, foglio n. 313), alla riduzione e conseguente rimodulazione tra le regioni interessate, delle autorizzazioni di spesa di lire 1.000 miliardi e lire 250 miliardi, recate rispettivamente dall'art. 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, di cui alle rispettive deliberazioni di questa Conferenza del 13 luglio 1995; Visti i commi 11, 12 e 13 dell'art. 10 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, che individuano l'iter procedurale per la concessione e l'erogazione, da parte della Cassa depositi e prestiti, dei mutui in questione, cosi' come disposto dal comma 2 dell'art. 8 della piu' volte richiamata legge 26 febbraio 1996, n. 74; Considerato che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile e del 15 maggio 1996, sono stati individuati i comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1 della predetta legge 26 febbraio 1996, n. 74; Vista la nota prot. n. 501 del 7 giugno 1996 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha richiesto, tra l'altro, a questa Conferenza di predisporre il riparto della somma di lire 20 miliardi di cui al citato art. 8, comma 1, della legge 26 febbraio 1996, n. 74; Tenuto conto che nel corso dell'ultima riunione tecnica tenutasi presso la sede della segreteria della Conferenza il giorno 3 ottobre 1996, tra i rappresentanti statali (Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Tesoro) e regionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Umbria), l'ipotesi di riparto emersa nella riunione interregionale del 5 settembre 1996, di cui alla nota della regione Abruzzo del 9 settembre 1996, prot. n. 8699, e' stata approvata all'unanimita', subordinatamente all'assegnazione alla regione Campania dell'importo di lire 1 miliardo, mediante la riduzione di lire 200 milioni sulle singole quote di spettanza delle restanti cinque regioni; Delibera: Art. 1. 1. Il complessivo importo di lire 20 miliardi entro il quale le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane di Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Campania ed Umbria possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, coordinato con legge di conversione 26 febbraio 1996, n. 74, e' ripartito tra le regioni come segue: Abruzzo ................. L. 5.000.000.000 Basilicata .............. " 2.000.000.000 Calabria ................ " 5.500.000.000 Campania ................ " 1.000.000.000 Molise .................. " 1.000.000.000 Umbria .................. " 5.500.000.000 ______________ Totale .... L. 20.000.000.000