IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto 7 marzo 1975 di recepimento della direttiva n. 70/220/CEE, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore; Visto il decreto 28 febbraio 1996 di recepimento della direttiva n. 94/12/CE del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996 che da ultimo ha modificato il sopracitato decreto; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive n. 92/53/CEE e n. 93/81/CEE recanti modifiche della direttiva n. 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Vista la direttiva della Commissione n. 96/44/CE del 1 luglio 1996 che lasciando invariati i valori limite delle emissioni adegua al progresso tecnico la direttiva n. 70/220/CEE del Consiglio relativa all'inquinamento atmosferico da emissione dei veicoli a motore meglio precisandone le procedure tecniche di omologazione; Decreta: Art. 1. 1. Gli allegati al decreto ministeriale 7 marzo 1975 di recepimento della direttiva n. 70/220/CEE come da ultimo modificati dal decreto 29 febbraio 1996 di recepimento della direttiva n. 94/12/CEE sono ulteriormente modificati in conformita' all'allegato I al presente decreto.