IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi,  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
  Visto  il  decreto  7  marzo 1975 di recepimento della direttiva n.
70/220/CEE,  pubblicato  nel  Supplemento  Ordinario  alla   Gazzetta
Ufficiale  n.  101  del  16 aprile 1975 concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  all'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
  Visto il decreto 28 febbraio 1996 di recepimento della direttiva n.
94/12/CE  del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del
5 aprile 1996 che da ultimo ha modificato il sopracitato decreto;
  Visto il decreto del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione
dell'8 maggio 1995 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive n.
92/53/CEE  e  n.    93/81/CEE  recanti  modifiche  della direttiva n.
70/156/CEE concernente il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati  membri  relative  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi;
  Vista la direttiva della Commissione n. 96/44/CE del 1 luglio  1996
che  lasciando  invariati  i  valori limite delle emissioni adegua al
progresso tecnico la direttiva n. 70/220/CEE del  Consiglio  relativa
all'inquinamento atmosferico da emissione dei veicoli a motore meglio
precisandone le procedure tecniche di omologazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli allegati al decreto ministeriale 7 marzo 1975 di recepimento
della  direttiva  n. 70/220/CEE come da ultimo modificati dal decreto
29 febbraio 1996 di recepimento della  direttiva  n.  94/12/CEE  sono
ulteriormente  modificati  in  conformita' all'allegato I al presente
decreto.