IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,
che   prevede   la  predisposizione  di  un  piano  di  pensionamenti
anticipati per il triennio 1994-1996, nel limite  massimo  di  15.500
unita',   dei   dipendenti  dalle  imprese  industriali  del  settore
siderurgico  pubblico   e   privato,   nonche'   dalle   imprese   di
impiantistica  industriale  nel settore siderurgico, come individuate
nel comma stesso;
  Visto l'art. 8, commi 1-bis e 2-bis, del  decreto-legge  16  maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, che prevede, nel rispetto del limite massimo di  15.500
unita',  l'inclusione,  nel  piano  di  pensionamento anticipato, dei
lavoratori dipendenti dalle medesime imprese, collocati in  mobilita'
ovvero licenziati secondo le modalita' stabilite nei commi stessi;
  Visto  l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,
che  prevede  l'approvazione  del  piano  triennale  di pensionamenti
anticipati con decreto del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  di  concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro;
  Visto il decreto 7 dicembre 1994 del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di  concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  e   del   tesoro,   con   il   quale,
nell'approvare   il   piano   di  pensionamenti  anticipati  previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si e' proceduto ad
una prima ripartizione di 14.580 unita' prepensionabili;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   2   del   predetto    decreto
interministeriale  7  dicembre  1994,  che  ha  riservato  920 unita'
prepensionabili in favore delle imprese del settore siderurgico,  non
ricomprese  nella tabella allegata al decreto stesso, per le quali si
sarebbe dovuto procedere,  in  adesione  a  programmi  comunitari  di
riduzione delle capacita' produttive, all'accertamento dell'effettiva
riduzione - da realizzarsi attraverso la distruzione degli impianti -
entro il 31 dicembre 1995;
  Visto  l'art.  9-novies  della  legge  28 novembre 1996, n. 608, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n.
510, con il quale il contingente di pensionamenti anticipati previsto
dall'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1994, n. 451, e' stato elevato
da 15.500 a 17.100 unita';
  Visto l'art. 1 del decreto 17 maggio 1996 del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  e  del tesoro, con il quale sono
stati definiti  nuovi  criteri  in  base  ai  quali  dar  corso  alla
ripartizione  della  riserva  di  920 unita' prepensionabili prevista
dall'art. 2 del suddetto decreto interministeriale 7 dicembre 1994;
  Visti i decreti 18 luglio 1996, 8 agosto 1996 e  11  dicembre  1996
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
tesoro, con i  quali  sono  stati  complessivamente  assegnati,  alle
imprese aventi diritto, 633 unita' prepensionabili sulle 920 previste
dalla riserva sopra citata;
  Tenuto conto pertanto che, rispetto alle 920 previste dalla riserva
piu'   volte   menzionata,   risultano   non   assegnate  287  unita'
prepensionabili;
  Visto l'art. 5 del citato decreto interministeriale 17 maggio 1996,
il quale ha disposto che le eventuali residue unita' prepensionabili,
rispetto alle 920 previste dalla citata riserva, siano ripartite  con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e del tesoro;
  Considerata   pertanto   l'opportunita'   di   procedere,  mediante
l'emanazione di un unico decreto, all'assegnazione delle  complessive
1887 unita' prepensionabili risultanti come sopra evidenziato;
  Tenuto   conto   che   il  piano  di  pensionamenti  anticipati  e'
finalizzato al rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per
il  risanamento  del  settore  siderurgico  secondo   il   piano   di
ristrutturazione  del  comparto siderurgico europeo e con riferimento
alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale;
  Visti i documenti programmatici elaborati  in  sede  comunitaria  e
nazionale relativi al settore siderurgico;
  Considerati  gli  impegni del Governo italiano assunti in sede CECA
per la riduzione di capacita' produttiva, per complessivi  5  milioni
di  tonnellate,  nel  settore  dei  prodotti  siderurgici  denominati
"laminati lunghi";
  Considerato pertanto che, tra le imprese del  settore  siderurgico,
debbano  essere  individuate,  quali  destinatarie  della concessione
delle 1887 unita' prepensionabili,  quelle  impegnate  in  produzioni
regolate dal trattato CECA;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 12
aprile  1994,  che  regola  la  concessione degli aiuti di Stato alle
imprese siderurgiche del settore pubblico (gruppo ILVA) in  relazione
alle previste riduzioni di capacita' produttiva;
  Tenuto   conto   che   in   favore  del  gruppo  Ilva,  considerato
complessivamente,  sono  state  attribuite,  con  il  citato  decreto
interministeriale    7   dicembre   1994,   un   numero   di   unita'
prepensionabili non esaustivo rispetto alle domande di  pensionamento
anticipato presentate dai soggetti aventi diritto;
  Ritenuto  di assegnare, al predetto gruppo Ilva, un'ulteriore quota
di unita' prepensionabili e che tale quota debba essere attribuita ai
raggruppamenti aziendali scaturiti  dal  nuovo  assetto  proprietario
derivante   dal  processo  di  privatizzazione  e  frazionamento  del
suddetto gruppo;
  Considerato che  tra  le  imprese  destinatarie  del  pensionamento
anticipato    sono    incluse    quelle   appartenenti   al   settore
dell'impiantistica industriale nel comparto siderurgico  gia'  aventi
titolo  a  beneficiare  dei  provvedimenti  di cui al decreto-legge 1
aprile  1989,  n.  120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181;
  Ritenuto  di  dover   procedere   all'attribuzione   delle   unita'
prepensionabili  tenendo  conto delle esigenze complessive dei gruppi
industriali, fatta salva la successiva ripartizione, all'interno  dei
gruppi stessi, sentite le organizzazioni sindacali;
  Ravvisata  la  necessita'  di  suddividere  le  imprese o gruppi di
imprese aventi titolo a beneficiare dei pensionamenti  anticipati  in
quattro  fasce  -  di  seguito  indicate  in ordine di priorita' - in
relazione alla loro situazione giuridica ed  economico-organizzativa,
cui  e'  correlato  un diverso grado di accoglibilita' delle esigenze
aziendali di alleggerimento dell'esubero strutturale di manodopera:
   fascia A: imprese in procedura fallimentare o  che  hanno  cessato
l'attivita'    produttiva    senza   ipotesi   di   riconversione   o
ristrutturazione  o  gruppi  industriali   che   hanno   avviato   la
liquidazione   volontaria   in   aderenza   ad  accordi  nazionali  o
comunitari;
   fascia   B:   imprese   che   hanno   effettuato   programmi    di
ristrutturazionecon  rilevanti  riduzioni di capacita' produttiva e/o
imprese in  procedura  di  concordato  preventivo  o  amministrazione
straordinaria o controllata;
   fascia  C:  imprese  che  realizzano  produzione  CECA e che hanno
predisposto programmi di ristrutturazione e riorganizzazione comunque
influendo sulla razionalizzazione del settore;
   fascia D: imprese gia' beneficiarie del decreto  interministeriale
7   dicembre   1994   per  le  quali  tuttora  esiste  l'esigenza  di
completamento del programma di ristrutturazione, in armonia  con  gli
accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
  Esaminate le domande e la documentazione trasmesse dalle imprese al
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale nel corso della
procedura di assegnazione delle unita' prepensionabili;
  Ritenuto che le imprese siderurgiche Albasider, Berera Sud, Bettoni
Flavio &  C.,  Broggi  Izar  Industriale,  Bundy,  Cavatorta;  Ciocca
Lamiere,  Cividale,  Darfo,  Demolizioni  Industriali, E.N.I. settore
siderurgico,  Euroflex,  Federacciai,  Ferroleghe,  Filiberti,  F.lli
Rolle  fu  Virgilio,  Fomas,  Fonderie Acciaierie G. Mandelli, Forgia
Rapida, Forgiature Vitali, Fucinati,  GB  Officina  elettromeccanica,
Giuseppe  e  F.lli  Bonaiti, G.S.T. Europa, Ispadue, I.T.M. Industrie
tubi e manicotti, LA.RE Laminatoi del  Reghena,  Mecom,  Metallurgica
Abruzzese,  Nuova  Breda  Fucine,  Nuova  Safil, Officine Maccaferri,
Profilmec, Siderurgica Latina Martin, Sider Vasto, S.I.P.S.  Societa'
Industriale  Prodotti  Siderurgici,  Tanga,  Tubi  Ghisa,  pur avendo
presentato domanda di concessione  di  pensionamenti  anticipati  non
abbiano  titolo  a  fruire  di  tale  beneficio  poiche' non svolgono
attivita' produttiva siderurgica regolata dal trattato CECA;
  Ritenuto che le imprese Azzurra Costruzioni, Carpen.tu.mer.,  CIME,
COM.IMP,  G.T.I., Il Gabbiano, ing. Vito Quadrato, Laudiero, Montusal
Service, Morteo Industrie,  Nuova  Bertocci,  Nuova  Sardamag,  Nuova
Siet,  Nuova  Tecnoplastica Sud, OGET, OMST, Petitpierre Sud, Peyrani
Sud, Polimeri Sud, RI-BELT  sud,  Salvatore  Marotta  &  C.,  Sicalp,
Siiatek  Profilati  Sud,  Simonetti  Metalmeccanica, STIMI, Trasporti
Servizi Triestini, pur avendo presentato domanda di  concessione  dei
pensionamenti   anticipati  non  abbiano  titolo  a  fruire  di  tale
beneficio poiche' non svolgono attivita' di impiantistica industriale
nel settore siderurgico, cosi' come individuata dal richiamato art. 8
del  decreto-legge  16  maggio  1994,   n.   299,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Tenuto conto che le imprese siderurgiche Acciaierie Bredina, Artfer
e  Pietra  hanno  comunicato  la  rinuncia all'assegnazione di unita'
prepensionabili ovvero l'inesistenza di soggetti aventi  i  requisiti
prescritti per l'accesso al pensionamento anticipato;
  Tenuto  conto  che  l'impresa  Garboli-Rep  ha  comunicato l'intesa
intervenuta con il gruppo Iritecna, secondo la quale la domanda volta
ad ottenere il beneficio dei pensionamenti anticipati deve intendersi
ricompresa  nell'istanza  presentata  al  medesimo  fine  dal  gruppo
Iritecna;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
lavoratori del settore siderurgico;
  Intervenuto  il  concerto  con  i  Ministri   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato e del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il piano, per il triennio 1994-1996, di pensionamenti anticipati di
cui  all'art.  8,  comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e'
integrato di n. 1887 unita'  prepensionabili  derivanti  dal  residuo
della  riserva  di  cui  all'art.  2  del decreto 7 dicembre 1994 del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
tesoro, citato nelle premesse, e dalla elevazione di 1600  unita'  di
cui  all'art.  9-novies  della  legge  28  novembre  1996, n. 608, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n.
510,  secondo  la  tabella  allegata  che, vistata, costituisce parte
integrante del presente decreto.