IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede la predisposizione di un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1994-1996, nel limite massimo di 15.500 unita', dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonche' dalle imprese di impiantistica industriale nel settore siderurgico, come individuate nel comma stesso; Visto l'art. 8, commi 1-bis e 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede, nel rispetto del limite massimo di 15.500 unita', l'inclusione, nel piano di pensionamento anticipato, dei lavoratori dipendenti dalle medesime imprese, collocati in mobilita' ovvero licenziati secondo le modalita' stabilite nei commi stessi; Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede l'approvazione del piano triennale di pensionamenti anticipati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Visto il decreto 7 dicembre 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, con il quale, nell'approvare il piano di pensionamenti anticipati previsto dall'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si e' proceduto ad una prima ripartizione di 14.580 unita' prepensionabili; Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto interministeriale 7 dicembre 1994, che ha riservato 920 unita' prepensionabili in favore delle imprese del settore siderurgico, non ricomprese nella tabella allegata al decreto stesso, per le quali si sarebbe dovuto procedere, in adesione a programmi comunitari di riduzione delle capacita' produttive, all'accertamento dell'effettiva riduzione - da realizzarsi attraverso la distruzione degli impianti - entro il 31 dicembre 1995; Visto l'art. 9-novies della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, con il quale il contingente di pensionamenti anticipati previsto dall'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' stato elevato da 15.500 a 17.100 unita'; Visto l'art. 1 del decreto 17 maggio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, con il quale sono stati definiti nuovi criteri in base ai quali dar corso alla ripartizione della riserva di 920 unita' prepensionabili prevista dall'art. 2 del suddetto decreto interministeriale 7 dicembre 1994; Visti i decreti 18 luglio 1996, 8 agosto 1996 e 11 dicembre 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, con i quali sono stati complessivamente assegnati, alle imprese aventi diritto, 633 unita' prepensionabili sulle 920 previste dalla riserva sopra citata; Tenuto conto pertanto che, rispetto alle 920 previste dalla riserva piu' volte menzionata, risultano non assegnate 287 unita' prepensionabili; Visto l'art. 5 del citato decreto interministeriale 17 maggio 1996, il quale ha disposto che le eventuali residue unita' prepensionabili, rispetto alle 920 previste dalla citata riserva, siano ripartite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Considerata pertanto l'opportunita' di procedere, mediante l'emanazione di un unico decreto, all'assegnazione delle complessive 1887 unita' prepensionabili risultanti come sopra evidenziato; Tenuto conto che il piano di pensionamenti anticipati e' finalizzato al rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale; Visti i documenti programmatici elaborati in sede comunitaria e nazionale relativi al settore siderurgico; Considerati gli impegni del Governo italiano assunti in sede CECA per la riduzione di capacita' produttiva, per complessivi 5 milioni di tonnellate, nel settore dei prodotti siderurgici denominati "laminati lunghi"; Considerato pertanto che, tra le imprese del settore siderurgico, debbano essere individuate, quali destinatarie della concessione delle 1887 unita' prepensionabili, quelle impegnate in produzioni regolate dal trattato CECA; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 12 aprile 1994, che regola la concessione degli aiuti di Stato alle imprese siderurgiche del settore pubblico (gruppo ILVA) in relazione alle previste riduzioni di capacita' produttiva; Tenuto conto che in favore del gruppo Ilva, considerato complessivamente, sono state attribuite, con il citato decreto interministeriale 7 dicembre 1994, un numero di unita' prepensionabili non esaustivo rispetto alle domande di pensionamento anticipato presentate dai soggetti aventi diritto; Ritenuto di assegnare, al predetto gruppo Ilva, un'ulteriore quota di unita' prepensionabili e che tale quota debba essere attribuita ai raggruppamenti aziendali scaturiti dal nuovo assetto proprietario derivante dal processo di privatizzazione e frazionamento del suddetto gruppo; Considerato che tra le imprese destinatarie del pensionamento anticipato sono incluse quelle appartenenti al settore dell'impiantistica industriale nel comparto siderurgico gia' aventi titolo a beneficiare dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181; Ritenuto di dover procedere all'attribuzione delle unita' prepensionabili tenendo conto delle esigenze complessive dei gruppi industriali, fatta salva la successiva ripartizione, all'interno dei gruppi stessi, sentite le organizzazioni sindacali; Ravvisata la necessita' di suddividere le imprese o gruppi di imprese aventi titolo a beneficiare dei pensionamenti anticipati in quattro fasce - di seguito indicate in ordine di priorita' - in relazione alla loro situazione giuridica ed economico-organizzativa, cui e' correlato un diverso grado di accoglibilita' delle esigenze aziendali di alleggerimento dell'esubero strutturale di manodopera: fascia A: imprese in procedura fallimentare o che hanno cessato l'attivita' produttiva senza ipotesi di riconversione o ristrutturazione o gruppi industriali che hanno avviato la liquidazione volontaria in aderenza ad accordi nazionali o comunitari; fascia B: imprese che hanno effettuato programmi di ristrutturazionecon rilevanti riduzioni di capacita' produttiva e/o imprese in procedura di concordato preventivo o amministrazione straordinaria o controllata; fascia C: imprese che realizzano produzione CECA e che hanno predisposto programmi di ristrutturazione e riorganizzazione comunque influendo sulla razionalizzazione del settore; fascia D: imprese gia' beneficiarie del decreto interministeriale 7 dicembre 1994 per le quali tuttora esiste l'esigenza di completamento del programma di ristrutturazione, in armonia con gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Esaminate le domande e la documentazione trasmesse dalle imprese al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel corso della procedura di assegnazione delle unita' prepensionabili; Ritenuto che le imprese siderurgiche Albasider, Berera Sud, Bettoni Flavio & C., Broggi Izar Industriale, Bundy, Cavatorta; Ciocca Lamiere, Cividale, Darfo, Demolizioni Industriali, E.N.I. settore siderurgico, Euroflex, Federacciai, Ferroleghe, Filiberti, F.lli Rolle fu Virgilio, Fomas, Fonderie Acciaierie G. Mandelli, Forgia Rapida, Forgiature Vitali, Fucinati, GB Officina elettromeccanica, Giuseppe e F.lli Bonaiti, G.S.T. Europa, Ispadue, I.T.M. Industrie tubi e manicotti, LA.RE Laminatoi del Reghena, Mecom, Metallurgica Abruzzese, Nuova Breda Fucine, Nuova Safil, Officine Maccaferri, Profilmec, Siderurgica Latina Martin, Sider Vasto, S.I.P.S. Societa' Industriale Prodotti Siderurgici, Tanga, Tubi Ghisa, pur avendo presentato domanda di concessione di pensionamenti anticipati non abbiano titolo a fruire di tale beneficio poiche' non svolgono attivita' produttiva siderurgica regolata dal trattato CECA; Ritenuto che le imprese Azzurra Costruzioni, Carpen.tu.mer., CIME, COM.IMP, G.T.I., Il Gabbiano, ing. Vito Quadrato, Laudiero, Montusal Service, Morteo Industrie, Nuova Bertocci, Nuova Sardamag, Nuova Siet, Nuova Tecnoplastica Sud, OGET, OMST, Petitpierre Sud, Peyrani Sud, Polimeri Sud, RI-BELT sud, Salvatore Marotta & C., Sicalp, Siiatek Profilati Sud, Simonetti Metalmeccanica, STIMI, Trasporti Servizi Triestini, pur avendo presentato domanda di concessione dei pensionamenti anticipati non abbiano titolo a fruire di tale beneficio poiche' non svolgono attivita' di impiantistica industriale nel settore siderurgico, cosi' come individuata dal richiamato art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; Tenuto conto che le imprese siderurgiche Acciaierie Bredina, Artfer e Pietra hanno comunicato la rinuncia all'assegnazione di unita' prepensionabili ovvero l'inesistenza di soggetti aventi i requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento anticipato; Tenuto conto che l'impresa Garboli-Rep ha comunicato l'intesa intervenuta con il gruppo Iritecna, secondo la quale la domanda volta ad ottenere il beneficio dei pensionamenti anticipati deve intendersi ricompresa nell'istanza presentata al medesimo fine dal gruppo Iritecna; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore siderurgico; Intervenuto il concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Decreta: Art. 1. Il piano, per il triennio 1994-1996, di pensionamenti anticipati di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' integrato di n. 1887 unita' prepensionabili derivanti dal residuo della riserva di cui all'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, citato nelle premesse, e dalla elevazione di 1600 unita' di cui all'art. 9-novies della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, secondo la tabella allegata che, vistata, costituisce parte integrante del presente decreto.