IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, che riserva all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) la facolta' di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi; Visto l'art. 3, comma 81, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 con il quale, con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1995 che determina le quote spettanti all'UNIRE sull'importo lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli; Vista la nota n. 54723/2811 del 28 novembre 1996, con la quale l'UNIRE ha chiesto la rideterminazione delle quote di prelievo sulle scommesse Tris, Trio e Quarte'; Tenuto conto del parere favorevole manifestato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. 112391 del 17 dicembre 1996; Ravvisata la necessita' di rideterminare le quote di prelievo sulle scommesse predette, per compensare i maggiori oneri tributari derivanti dall'applicazione dell'imposta unica; Decreta: Art. 1. Il decreto ministeriale 3 agosto 1995 e' sostituito dal presente decreto.