IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  24  marzo  1942,  n.  315, che riserva all'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) la facolta'  di
esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli,
tanto negli ippodromi quanto fuori di essi;
  Visto  l'art.  3, comma 81, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
con il quale, con effetto dal  1  gennaio  1997,  sulle  scommesse  a
totalizzatore  o  a  libro o di qualunque altro genere, relative alle
corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di  cui  al
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si
applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n.  1379,
e successive modificazioni;
  Visto  il decreto ministeriale 3 agosto 1995 che determina le quote
spettanti all'UNIRE sull'importo lordo delle  scommesse  sulle  corse
dei cavalli;
  Vista  la  nota  n.  54723/2811  del 28 novembre 1996, con la quale
l'UNIRE ha chiesto la rideterminazione delle quote di prelievo  sulle
scommesse Tris, Trio e Quarte';
  Tenuto  conto del parere favorevole manifestato dal Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali con nota n.  112391  del  17
dicembre 1996;
  Ravvisata la necessita' di rideterminare le quote di prelievo sulle
scommesse   predette,  per  compensare  i  maggiori  oneri  tributari
derivanti dall'applicazione dell'imposta unica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il decreto ministeriale 3 agosto 1995 e'  sostituito  dal  presente
decreto.