IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante
provvedimenti  urgenti  per  la  finanza  locale,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la  finanza
locale,  convertito,  con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,
n. 440, nonche' l'art. 22 del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella
legge  24  aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del
tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto,
le condizioni massime o  altre  modalita'  applicabili  ai  mutui  da
concedersi   agli   enti   territoriali,  al  fine  di  ottenere  una
uniformita' di trattamento;
  Visto l'art.  13  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38,
il quale richiama per l'anno 1990 le  disposizioni  sui  mutui  degli
enti  locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66;
  Visto l'art. 13, comma 13,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,
modificato  dall'art.  4  del  decreto-legge  4  marzo  1989,  n. 77,
convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160,  il  quale  prevede  il
concorso  dello  Stato  nel pagamento degli interessi sui mutui che i
comuni  gia'  impegnati  nella  costruzione  di  sistemi   ferroviari
passanti  sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Visto l'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, concernente l'autofinanziamento delle opere pubbliche;
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Attesa la necessita' di determinare per l'anno 1997 la  commissione
onnicomprensiva  da  riconoscere  alle  banche per gli oneri connessi
alle  operazioni  di   credito   agevolato   previste   dalle   leggi
sopramenzionate;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri connessi alle operazioni di credito  agevolato  previste  dalle
leggi  citate  in  premessa,  e'  fissata nella misura dell'0,95% per
l'anno 1997.
  La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle  banche  per  le
operazioni  di  mutuo  con gli enti locali ricadenti nella disciplina
dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
504, e' fissata per l'anno 1997 nella misura dell'1,45%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1996
                                                  Il Ministro: CIAMPI