IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 9 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonche' l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedersi agli enti territoriali, al fine di ottenere una uniformita' di trattamento; Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66; Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni gia' impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere; Visto l'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'autofinanziamento delle opere pubbliche; Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Attesa la necessita' di determinare per l'anno 1997 la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopramenzionate; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata nella misura dell'0,95% per l'anno 1997. La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di mutuo con gli enti locali ricadenti nella disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' fissata per l'anno 1997 nella misura dell'1,45%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1996 Il Ministro: CIAMPI