LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la  legge  7  giugno  1974,  n.   216,   e   le   successive
modificazioni;
  Visti  gli  articoli  6,  comma  3,  e  14,  comma  3,  del decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415, con i quali  si  dispone  che  la
Consob,  sentita  la  Banca d'Italia, adotti disposizioni concernenti
rispettivamente:
   la  procedura  di  autorizzazione  e  le  ipotesi   di   decadenza
dall'autorizzazione   quando  la  SIM  non  abbia  iniziato  o  abbia
interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati;
   le condizioni e  le  procedure  che  le  imprese  di  investimento
comunitarie  devono  rispettare  per  prestare  nel  territorio della
Repubblica i servizi ammessi  al  mutuo  riconoscimento  mediante  lo
stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;
   l'esercizio  di  attivita'  non  ammesse  al  mutuo riconoscimento
comunque effettuato da parte di imprese di  investimento  comunitarie
nel territorio della Repubblica;
  Visto  l'art.  15,  comma  3,  dello  stesso decreto legislativo n.
415/1996 in base al quale la Consob, sentita la Banca d'Italia,  puo'
indicare,  in  via generale, i servizi che le imprese di investimento
extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica
senza stabilimento di succursali;
  Visto l'art.  67,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
415/1996;
  Vista  la  lettera  n.  308983 del 24 dicembre 1996 con la quale la
Banca  d'Italia  ha  fornito  il  proprio  parere   sul   testo   del
"Regolamento di esecuzione di alcune norme del decreto legislativo 23
luglio  1996, n. 415, concernenti le Sim e le imprese di investimento
comunitarie   ed   extracomunitarie"   contenente    le    suindicate
disposizioni;
                              Delibera:
  E'  approvato  il regolamento di esecuzione degli articoli 6, comma
3, 14, comma 3 e 15, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996,
n. 415, concernente le Sim e le imprese di  investimento  comunitarie
ed extracomunitarie.
  Il regolamento consta di n. 23 articoli e dell'allegato A.
  La  presente  delibera ed il regolamento annesso saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  e  nel  Bollettino  della
Consob.
   Roma, 27 dicembre 1996
                                            p. Il presidente: ZURZOLO