IL DIRETTORE GENERALE
         DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825,  concernente  il  regime  di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista la legge 10 dicembre 1975,  n.  724,  che  reca  disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 marzo 1985, n.  76,  e  successive  modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio  1990  e  16  luglio
1991, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali
sono   state   dettate   specifiche   disposizioni  tecniche  per  il
condizionamento  e   l'etichettatura   dei   prodotti   del   tabacco
conformemente  alle  prescrizioni della direttiva del Consiglio delle
Comunita' europee n. 89/622/CEE;
  Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre  1991  concernente  il
rinnovo  dell'inserimento  nella  tariffa  di vendita al pubblico dei
generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco  commercializzati
sul   mercato   italiano,   previa   verifica  dell'adeguamento  alle
prescrizioni stabilite dai citati decreti;
  Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio  1996  concernente  i
contenuti  dichiarati  di  nicotina  e  condensato  delle  marche  di
sigarette commercializzate al 1 gennaio 1996;
  Vista l'istanza con la quale la  ditta  Philip  Morris  Holland  ha
chiesto  di modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato
nel predetto  decreto  ministeriale  del  16  febbraio  1996  per  le
sigarette   di   provenienza   estera   "Marlboro  100's  astuccio  e
cartoccio";
  Visto  l'esito  delle  analisi  all'uopo  effettuate  sui  campioni
presentati   e  salvo  ulteriori  accertamenti  sulle  quantita'  che
verranno effettivamente importate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contenuto di condensato  per  la  marca  di  sigarette  appresso
indicata e' cosi' modificato:
   Marca                   Mg/sigaretta            Mg/sigaretta
                            condensato              condensato
                               da                       a
                               -                        -
Marlboro 100's ast. e cart.   15,0                     14,0