IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25
agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge  14  luglio
1965, n. 963;
  Vista  la  legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10
febbraio 1992, n. 165, concernente il piano per la  razionalizzazione
e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  maggio 1992, sulla disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi ed in particolare l'art.  9,  comma
4;
  Visti  i  decreti ministeriali 15 giugno 1993, 22 febbraio 1994 e 3
ottobre 1994, che hanno prorogato il termine di cui all'art. 9, comma
4, del decreto ministeriale 29 maggio 1992, relativo alla facolta' di
opzione  tra  l'esercizio  della  pesca  dei  molluschi  bivalvi  con
turbosoffiante e quella con altri mestieri di pesca;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  gennaio  1995,  n. 44, che ha
predisposto il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese
di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11;
  Visto il decreto ministeriale 2  agosto  1996,  recante  misure  in
materia  di  pesca  di  molluschi  bivalvi  a seguito della accertata
sofferenza della risorsa molluschi bivalvi;
  Vista la legge 4 dicembre 1993, n.  491,  sul  riordinamento  delle
competenze  regionali  e  statali  in materia agricola e forestale ed
istituzione  del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali;
  Considerata  la  necessita'  di  fissare  il termine per esercitare
l'opzione di cui all'art. 9, comma 4,  del  decreto  ministeriale  29
maggio 1992;
  Sentiti  la commissione consultiva centrale della pesca marittima e
il Comitato nazionale  per  la  conservazione  e  la  gestione  delle
risorse  biologiche del mare che all'unanimita', nella riunione del 5
novembre 1996, hanno espresso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'opzione  prevista  dall'art.  9,   comma   4,   del   decreto
ministeriale   29  maggio  1992,  tra  l'esercizio  della  pesca  dei
molluschi bivalvi con turbosoffiante/draga  idraulica  e  quella  con
altri  sistemi  di  pesca  diversi  da  quelli attualmente denominati
attrezzi da posta, deve essere esercitata entro il termine perentorio
del 31 marzo 1997.
  2. La scelta di cui al comma 1 vincola l'interessato per un periodo
di tre anni.
  3. Per esercitare l'opzione di cui al comma  1  l'interessato  deve
inoltrare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
-  Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, per il tramite
dell'ufficio di iscrizione dell'unita', una  istanza  in  bollo,  con
firma autenticata, allegando la licenza di pesca.
  4. La data di presentazione della domanda e' quella che risulta dal
timbro  apposto  dall'ufficio  marittimo  ricevente  ovvero,  per  le
domande spedite al suddetto  ufficio  a  mezzo  di  raccomandata,  il
timbro dell'ufficio postale.
  5.  Il  mancato  esercizio  del  potere di scelta di cui al comma 1
comporta la decadenza dell'autorizzazione alla  pesca  dei  molluschi
bivalvi  da  parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.