IL GOVERNATORE
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento
della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai  servizi  di
investimento  nel  settore  dei  valori  mobiliari  e della direttiva
93/6/CEE del 15  marzo  1993  relativa  all'adeguatezza  patrimoniale
delle  imprese  di  investimento  e  degli enti creditizi (di seguito
"Decreto");
  Visto l'art. 6, comma 1, lettera d), del decreto, il quale  prevede
che  la Banca d'Italia determini in via generale l'importo minimo del
capitale versato delle  societa'  di  intermediazione  mobiliare  (di
seguito "SIM");
  Visto  l'art.  6,  comma  1,  lettera  h),  del  decreto,  il quale
stabilisce  che  la  Consob  autorizza  l'esercizio  di  servizi   di
investimento  da  parte  delle SIM qualora la struttura del gruppo di
cui  esse  sono  parte  non  sia  tale  da  pregiudicare  l'effettivo
esercizio della vigilanza sulla societa' stessa;
  Visto l'art. 6, comma 4, del decreto, il quale prevede che la Banca
d'Italia  determini  la  nozione  di  gruppo  rilevante ai fini della
verifica del requisito previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h);
  Visto l'art. 10, del decreto, il quale disciplina gli  obblighi  di
comunicazione dei partecipanti al capitale delle SIM;
  Visto  l'art.  10, comma 6, del decreto, il quale stabilisce che la
Banca d'Italia determini la partecipazione qualificata alle SIM e  le
soglie partecipative; i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni
quando  il  diritto  di  voto  spetta  o  e' attribuito a un soggetto
diverso  dal  socio,  nonche'  quando  esistono  accordi  concernenti
l'esercizio  del  diritto  di  voto;  le  procedure  e  i termini per
l'effettuazione delle comunicazioni;
  Visto l'art. 25, comma 1, lettera b),  del  decreto,  a  norma  del
quale  la  Banca  d'Italia  disciplina  i  sistemi  che devono essere
adottati affinche' il soggetto vigilato conosca in maniera tempestiva
e completa le fonti di capitale e di finanziamento delle  societa'  e
degli  enti  di  carattere  finanziario  del  gruppo di appartenenza,
quando questo non sia soggetto a vigilanza consolidata;
  Sentita la Consob, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4,  e
dall'art. 25, comma 1, del decreto;
                              E M A N A
l'unito  regolamento  per l'attuazione di quanto disposto dal decreto
in materia di: capitale minimo delle SIM; nozione di gruppo rilevante
ai fini del rilascio dell'autorizzazione; partecipazione al  capitale
delle  SIM;  disposizioni  applicabili alle SIM appartenenti a gruppi
non sottoposti a vigilanza su base consolidata.
   Roma, 24 dicembre 1996
                                                Il Governatore: FAZIO