IL GOVERNATORE Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (di seguito "Decreto"); Visto l'art. 6, comma 1, lettera d), del decreto, il quale prevede che la Banca d'Italia determini in via generale l'importo minimo del capitale versato delle societa' di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"); Visto l'art. 6, comma 1, lettera h), del decreto, il quale stabilisce che la Consob autorizza l'esercizio di servizi di investimento da parte delle SIM qualora la struttura del gruppo di cui esse sono parte non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa; Visto l'art. 6, comma 4, del decreto, il quale prevede che la Banca d'Italia determini la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica del requisito previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h); Visto l'art. 10, del decreto, il quale disciplina gli obblighi di comunicazione dei partecipanti al capitale delle SIM; Visto l'art. 10, comma 6, del decreto, il quale stabilisce che la Banca d'Italia determini la partecipazione qualificata alle SIM e le soglie partecipative; i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o e' attribuito a un soggetto diverso dal socio, nonche' quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni; Visto l'art. 25, comma 1, lettera b), del decreto, a norma del quale la Banca d'Italia disciplina i sistemi che devono essere adottati affinche' il soggetto vigilato conosca in maniera tempestiva e completa le fonti di capitale e di finanziamento delle societa' e degli enti di carattere finanziario del gruppo di appartenenza, quando questo non sia soggetto a vigilanza consolidata; Sentita la Consob, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4, e dall'art. 25, comma 1, del decreto; E M A N A l'unito regolamento per l'attuazione di quanto disposto dal decreto in materia di: capitale minimo delle SIM; nozione di gruppo rilevante ai fini del rilascio dell'autorizzazione; partecipazione al capitale delle SIM; disposizioni applicabili alle SIM appartenenti a gruppi non sottoposti a vigilanza su base consolidata. Roma, 24 dicembre 1996 Il Governatore: FAZIO