IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995; Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, e' stato nominato sub-commissario governativo; Visto il decreto interministeriale Lavori pubblici e Ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale e' stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza; Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo e' stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza; Atteso che con la predetta ordinanza n.7/1995, art. 2, il sub-commissario governativo, e' stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori; Atteso che il commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa; Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, e' stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto; Atteso che tra le opere previste dal suddetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori "Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso"; Atteso che l'Ente sardo acquedotti e fognature, in prosieguo "E.S.A.F.", e' stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'"Ente" medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995; Atteso che tale intervento, per l'importo di lire 7.200.000.000, e' finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera c), su contabilita' speciale di tesoreria intestata a "Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica"; Atteso che il predetto importo e disponibile sulla citata contabilita' speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia; Atteso che con nota n. 656888, in data 28 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilita' speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilita' speciale n. 1690/3/ sopra menzionata: "Presidente E.S.A.F. per shema 45 Sulcis-Nord: rifacimento condotta Carbonia-Portoscuso"; Atteso che tale contabilita' speciale e' stata attivata con il n 1704/4; Atteso che su tale contabilita' verranno riversate, a valere sulla contabilita' speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato; Atteso che titolare di detta contabilita' e', ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente pro-tempore dell'E.S.A.F.; Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici e' stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24; Atteso che l'E.S.A.F. ha presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il progetto dell'intervento "Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso" per un importo complessivo di L. 7.200.000.000; Atteso che sul progetto si e' espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 294, reso nell'adunanza del 29 ottobre 1996, con la raccomandazione: "che venga ridimensionata la previsione di spesa per le pratiche espropriative che appare eccessiva" sulla considerazione che "l'importo previsto nei compensi a corpo per le pratiche espropriative e' pari a L. 43.800.000 e che, in raffronto a L. 199.231.665 indicate nelle somme a disposizione per le espropriazioni, appare eccessivo"; Atteso che, con riferimento alla previsione di spesa per le pratiche espropriative, il computo metrico del progetto (allegato 13) indica che la stessa e' determinata dal prodotto del numero di partite catastali, risultanti dal piano particellare d'esproprio (allegato 9), per il compenso unitario di L. 600.000, mentre il calcolo delle indennita' d'esproprio e' riportato nel piano particellare d'esproprio (allegato 9); Atteso che il compenso unitario per le pratiche espropriative previsto in progetto appare in linea con quello assunto in progetti gia' esitati con parere favorevole dallo stesso C.T.A.R . (voto n. 232 del 29 maggio 1996, dove e' previsto un indennizzo unitario di L. 650.000); Considerato che la spesa per le pratiche espropriative e quella per le indennita' sono assolutamente indipendenti, e che le motivazioni di cui alla prescrizione contenuta nel parere del C.T.A.R. non sono suffragate da una analisi nel merito della determinazione del compenso unitario, e comunque non sono coerenti con pareri al riguardo precedentemente espressi dallo stesso C.T.A.R.; Vista la nota n. 18320, in data 10 dicembre 1996, con cui l'assessorato regionale dei lavori publbici, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo una copia del progetto dell'opera di che trattasi, unitamente al citato voto favorevole del comitato tecnico amministrativo regionale; Ritenuto di dover approvare il progetto dell'opera di che trattasi per l'importo complessivo di L. 7.200.000.000, sul quale ha espresso il proprio parere il C.T.A.R. con voto n. 294 del 29 ottobre 1996; Atteso pertanto, che all'approvazione del progetto in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995 all'art. 6, secondo comma, lettera c); Atteso pertanto, che su proposta del sub-commissario governativo deve provvedersi all'approvazione del progetto dell'intervento sopra citato e, nel contempo, all'affidamento della realizzazione all'E.S.A.F, previsto dal programma operativo primo stralcio quale attuatore dell'intervento ai, sensi e per gli effetti, di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995; Ordina: Art. 1. Approvazione del progetto e procedure ablative 1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/87 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, e su proposta del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda, e' approvato il progetto dei lavori di "Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso" dell'importo complessivo di L. 7.200.000.000 cosi' ripartito: A) Lavori a base d'asta ................ L. 5.676.156.558 B) Somme a disposizione .V.A................... L. 587.615.656 spese tecniche........ " 664.117.335 imprevisti............ " 81.778.786 oneri attrav. strad... " 20.000.000 oneri notarili espr... " 51.100.000 espropriazioni ....... " 119.231.665 L. 1.523.843.442 -------------- Importo del progetto. . . L. 7.200.000.000 2. I lavori di cui al progetto approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. 3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono cosi fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento: espropriazioni: inizio entro mesi 4; espropriazioni: compimento entro mesi 27; lavori: inizio entro mesi 4; lavori: compimento entro mesi 15. 4. Essendo l'opera ricompresa nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, la stessa, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, e' di assoluta urgenza. 5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono ammessi, su richiesta dell'E.S.A.F. dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24;