IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale
e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del  24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;
  Vista  l'ordinanza  del  commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica  in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore
regionale dei lavori pubblici,  ai  sensi  dell'art.  2  della  sopra
citata  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
2409/1995, e' stato nominato sub-commissario governativo;
  Visto il decreto interministeriale Lavori pubblici  e  Ambiente  n.
8443/24/2  dell'11  ottobre  1995,  con il quale e' stata nominata la
commissione scientifica di cui all'art. 7  della  predetta  ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  2409/1995, con il
compito  di  coadiuvare  il  commissario  delegato  ai   fini   della
pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;
  Atteso  che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il  commissario  governativo  e'
stato  delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'ordinanza stessa  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,
intervenuta  in  data  7  luglio  1995,  un  programma  di interventi
necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;
  Atteso  che  con  la  predetta  ordinanza  n.7/1995,  art.  2,   il
sub-commissario  governativo,  e'  stato  delegato,  fra  l'altro, ad
esercitare i  compiti  di  istruttoria  e  proposta  in  ordine  alla
predisposizione   del   programma   di   interventi   necessari   per
fronteggiare    la    situazione     di     emergenza     comprensivo
dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;
  Atteso   che   il   commissario   governativo,   su   proposta  del
sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  n.  2409/1995,  il  programma  di  interventi ai competenti
organi ministeriali, ai fini della preventiva  presa  d'atto,  ed  al
C.I.P.E., per la prevista informativa;
  Vista  la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la
quale, su proposta del sub-commissario  governativo,  e'  stato  reso
esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;
  Atteso  che  tra  le  opere  previste  dal  suddetto primo stralcio
operativo sono ricompresi anche i lavori "Schema n. 45  Sulcis  Nord.
Progetto    esecutivo    per    il    rifacimento    della   condotta
Carbonia-partitore Portoscuso";
  Atteso che  l'Ente  sardo  acquedotti  e  fognature,  in  prosieguo
"E.S.A.F.",  e'  stato  individuato sin dalla data di predisposizione
del programma generale di interventi, quale struttura a  disposizione
del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che,
conseguentemente,  la  progettazione  dell'opera di che trattasi e le
procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa  realizzatrice
sono  state  affidate  a  personale  dell'"Ente" medesimo, a tal fine
individuato ai sensi e per gli effetti  di  cui  all'art.  5,  primo,
secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 2409 del
28 giugno 1995;
  Atteso che tale intervento, per l'importo di lire 7.200.000.000, e'
finanziato  con  i  fondi  messi  a  disposizione del commissario con
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del  28
giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera c), su contabilita' speciale di
tesoreria  intestata  a "Presidente giunta regionale della Sardegna -
Emergenza idrica";
  Atteso  che  il  predetto  importo  e  disponibile   sulla   citata
contabilita'  speciale  aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di
tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;
  Atteso che con nota  n.  656888,  in  data  28  febbraio  1996,  il
Ministero  del tesoro ha autorizzato l'Amministrazione centrale della
Banca  d'Italia  all'apertura,  presso  la   sezione   di   tesoreria
provinciale  dello  Stato  di  Cagliari,  della seguente contabilita'
speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilita' speciale  n.
1690/3/   sopra   menzionata:   "Presidente  E.S.A.F.  per  shema  45
Sulcis-Nord: rifacimento condotta Carbonia-Portoscuso";
  Atteso che tale contabilita' speciale e' stata attivata  con  il  n
1704/4;
  Atteso  che su tale contabilita' verranno riversate, a valere sulla
contabilita' speciale  n.  1690/3,  alle  condizioni  indicate  dalla
presente    ordinanza,    le    somme    necessarie    all'attuazione
dell'intervento sopra indicato;
  Atteso  che  titolare   di   detta   contabilita'   e',   ai   fini
dell'attuazione  della  presente ordinanza, il presidente pro-tempore
dell'E.S.A.F.;
  Atteso che l'assessorato regionale dei  lavori  pubblici  e'  stato
incaricato  di  effettuare  l'istruttoria  dei progetti da sottoporre
all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui
all'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri   n.   2409   del  28  giugno  1995,  del  comitato  tecnico
amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile  1987,
n. 24;
  Atteso  che  l'E.S.A.F. ha presentato all'assessorato regionale dei
lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata  all'acquisizione  del
parere  del  comitato  tecnico  amministrativo  regionale di cui alla
legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ai sensi dell'art.  5,  quarto
comma,  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
2409 del 28 giugno 1995, il progetto dell'intervento  "Schema  n.  45
Sulcis  Nord.  Progetto  esecutivo  per il rifacimento della condotta
Carbonia-partitore Portoscuso"  per  un  importo  complessivo  di  L.
7.200.000.000;
  Atteso  che  sul progetto si e' espresso favorevolmente il comitato
tecnico  amministrativo  regionale  con  il   voto   n.   294,   reso
nell'adunanza del 29 ottobre 1996, con la raccomandazione: "che venga
ridimensionata  la  previsione di spesa per le pratiche espropriative
che appare eccessiva" sulla considerazione  che  "l'importo  previsto
nei  compensi  a  corpo  per  le  pratiche espropriative e' pari a L.
43.800.000 e che, in raffronto a L. 199.231.665 indicate nelle  somme
a disposizione per le espropriazioni, appare eccessivo";
  Atteso  che,  con  riferimento  alla  previsione  di  spesa  per le
pratiche espropriative, il computo metrico del progetto (allegato 13)
indica che la stessa  e'  determinata  dal  prodotto  del  numero  di
partite  catastali,  risultanti  dal  piano  particellare d'esproprio
(allegato 9), per il compenso  unitario  di  L.  600.000,  mentre  il
calcolo   delle   indennita'   d'esproprio  e'  riportato  nel  piano
particellare d'esproprio (allegato 9);
  Atteso che il  compenso  unitario  per  le  pratiche  espropriative
previsto  in  progetto appare in linea con quello assunto in progetti
gia' esitati con parere favorevole dallo stesso C.T.A.R  .  (voto  n.
232 del 29 maggio 1996, dove e' previsto un indennizzo unitario di L.
650.000);
  Considerato che la spesa per le pratiche espropriative e quella per
le  indennita'  sono assolutamente indipendenti, e che le motivazioni
di cui alla prescrizione contenuta nel parere del C.T.A.R.  non  sono
suffragate  da  una  analisi  nel  merito  della  determinazione  del
compenso unitario,  e  comunque  non  sono  coerenti  con  pareri  al
riguardo precedentemente espressi dallo stesso C.T.A.R.;
  Vista  la  nota  n.  18320,  in  data  10  dicembre  1996,  con cui
l'assessorato regionale dei lavori publbici, ha trasmesso all'ufficio
del commissario governativo una copia del progetto dell'opera di  che
trattasi,  unitamente  al citato voto favorevole del comitato tecnico
amministrativo regionale;
  Ritenuto di dover approvare il progetto dell'opera di che  trattasi
per  l'importo complessivo di L. 7.200.000.000, sul quale ha espresso
il proprio parere il C.T.A.R. con voto n. 294 del 29 ottobre 1996;
  Atteso  pertanto,  che  all'approvazione  del  progetto  in  parola
provvede   il  commissario  governativo  per  l'emergenza  idrica  in
Sardegna, trattandosi  di  opera  finanziata  con  i  fondi  messi  a
disposizione  del  commissario con la citata ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995 all'art.  6,  secondo  comma,
lettera c);
  Atteso  pertanto,  che  su proposta del sub-commissario governativo
deve provvedersi all'approvazione del progetto dell'intervento  sopra
citato   e,   nel   contempo,   all'affidamento  della  realizzazione
all'E.S.A.F, previsto dal programma operativo  primo  stralcio  quale
attuatore  dell'intervento  ai,  sensi  e  per  gli  effetti,  di cui
all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
n. 2409 del 28 giugno 1995;
                               Ordina:
                               Art. 1.
           Approvazione del progetto e procedure ablative
  1.  Sulla  base  del  parere  del  comitato  tecnico amministrativo
regionale di cui alla legge regionale n. 24/87 citato in premessa,  e
delle  considerazioni  nella  medesima premessa svolte, e su proposta
del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica  in  Sardegna,
l'assessore regionale dei lavori pubblici,
  prof.  Paolo  Fadda, e' approvato il progetto dei lavori di "Schema
n. 45 Sulcis  Nord.  Progetto  esecutivo  per  il  rifacimento  della
condotta  Carbonia-partitore  Portoscuso" dell'importo complessivo di
L. 7.200.000.000 cosi' ripartito:
 A) Lavori a base
    d'asta ................                     L. 5.676.156.558
 B) Somme a disposizione
    .V.A...................   L. 587.615.656
     spese tecniche........   "  664.117.335
     imprevisti............   "   81.778.786
     oneri attrav. strad...   "   20.000.000
     oneri notarili espr...   "   51.100.000
     espropriazioni .......   "   119.231.665
                                                L. 1.523.843.442
                                                   --------------
             Importo del progetto. . .          L. 7.200.000.000
  2.  I lavori di cui al progetto approvato con la presente ordinanza
sono dichiarati di pubblica  utilita',  urgenti  ed  indifferibili  a
tutti gli effetti di legge.
  3.  Ai  sensi  dell'art.  13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i
termini per l'inizio ed il  compimento  delle  espropriazioni  e  dei
lavori  dell'intervento  sono cosi fissati a decorrere dalla data del
presente provvedimento:
   espropriazioni: inizio entro mesi 4;
   espropriazioni: compimento entro mesi 27;
   lavori: inizio entro mesi 4;
   lavori: compimento entro mesi 15.
  4.  Essendo  l'opera  ricompresa  nel  programma  del   commissario
governativo  per  l'emergenza idrica in Sardegna, la stessa, ai sensi
dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 2424 del 24 febbraio 1996, e' di assoluta urgenza.
  5.   I   provvedimenti   di   occupazione  d'urgenza  e  quelli  di
espropriazione  definitiva   degli   immobili   occorrenti   per   la
realizzazione  delle  opere  di  cui  alla  presente  ordinanza, sono
ammessi, su  richiesta  dell'E.S.A.F.  dal  presidente  della  giunta
regionale   ai   sensi,   per   gli   effetti  e  con  le  procedure,
rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno  1989,  n.  32,
terzo  e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23,
art. 24;